La Corte Costituzionale interviene ancora in tema di concessioni demaniali marittime con una sentenza recentissima (n. 109 del 30 Maggio 2018) avente ad esame la Legge Regionale n. 10/2017, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia aveva «istituito una durata quarantennale delle concessioni in base al cosiddetto meccanismo dell’atto formale ad evidenza pubblica e con l’ attribuzione di punteggi premianti per gli operatori in possesso di esperienza professionale nonché con la previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, in caso di perdita dell’impresa». Il Governo ha impugnato il provvedimento e la Consulta ha depositato ieri la sua decisione, annullando la quasi totalità della norma regionale.
La Corte Costituzionale, oltre a ribadire in quali termini le Regioni possono legiferare in una materia – “la tutela della concorrenza” – riservata all’ambito Statale, stabilisce interessanti principi, alcuni in linea con quanto già espresso in precedenti sentenze; altri che possono essere forieri di future disposizioni legislativa che contribuiranno a porre chiarezza nella materia.
Dopo la Toscana (sentenza 157/2017), quindi, anche il Friuli Venezia Giulia ha proposto una serie di modifiche al regime delle concessioni, tra le quali una sorta di “buonuscita” per il concessionario uscente.
Sul punto la Corte è stata irremovibile, annullando la norma regionale in quanto qualsivoglia «buonuscita e/o indennizzo» per il concessionario uscente è illegittimo in quanto non è possibile attribuire «indebiti vantaggio, così da determinare una restrizione della concorrenza, in aperto contrasto con le già richiamate indicazioni di principio derivanti dalla direttiva servizi e dalle norme di attuazione della stessa».
Sulla scorta degli ormai consolidati principi eurocomunitari derivanti dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 14 Luglio 2014 in tema di non conformità delle proroghe, risulta invece interessante, e maggiori spazi emergono per i futuri concessionari, per ciò che riguarda le linee guida sulla selezione degli stessi in quanto «i giudici ammettono una preferenza per chi dia garanzie di proficua utilizzazione, tenendo presente l’armonizzazione delle azioni sul territorio per lo sviluppo sostenibile e, quindi, dando peso alla professionalità del concessionario».
Attenzione però a ritenere che ciò possa essere considerato un vantaggio per il concessionario uscente, in quanto la Consulta è molto precisa nell’affermare che la possibilità concessa alla Regione con un regolamento attuativo, «di prendere in considerazione e valorizzare l’esperienza e la professionalità del concessionario» (norma contestata dalla Presidenza de Consiglio in ricorso in quanto assegnerebbe alla fonte secondaria la possibilità di introdurre prescrizioni volte a favorire il concessionario uscente, creando discriminazioni tra i diversi operatori economici), non può che essere letto in termini tali da dare rilievo all’esperienza genericamente maturata nel settore, prescindendo dalla specifica correlazione con il bene oggetto della concessione.
Quindi non un vantaggio per il concessionario uscente in sé considerato, ma possibilità di valorizzazioni preferenziali per tutti i concorrenti dotati di esperienze specifiche nel settore.
«Una diversa interpretazione della norma primaria regionale, erroneamente posta a fondamento dell’intervento regolamentare da adottare e che si risolva nell’introduzione di un ulteriore criterio valutativo diretto a favorire il concessionario uscente rispetto agli altri concorrenti dotati della medesima esperienza professionale, si porrebbe, infatti, in immediato conflitto con il disposto del comma 4 dell’art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 nella parte in cui, in attuazione della direttiva servizi e proprio al fine di evitare discriminazioni nel libero accesso al mercato di riferimento, impone il divieto di accordare «vantaggi al prestatore uscente» al momento del conferimento del titolo».
Abbandonate dalle legislazioni regionali le battaglie (perse) sul quello che veniva indicato come “diritto di insistenza” e che nel codice della navigazione garantiva riserve assolute, sembrerebbe si aprano spiragli per i concorrenti che vantino specifiche esperienze.
La direttiva servizi dell’Ue impone imparzialità e trasparenza, ma, osserva la Corte, possono essere comunque tenuti presenti gli obiettivi di politica sociale, della sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia del patrimonio culturale. In tale contesto, potranno quindi aver peso alcuni peculiari obiettivi di matrice collettiva di ciascuna realtà regionale, che potranno risultare determinanti per la scelta dei futuri concessionari.
Roberto Biagini