La Corte dei Conti di Bologna ha condannato un albergatore di Rivazzurra al pagamento di 28mila euro di imposta di soggiorno non versata al Comune di Rimini.
I giudici contabili rilevano “che, per orientamento pacifico della giurisprudenza della Corte dei conti, la responsabilità del gestore della struttura ricettiva si inquadra nella tipologia della responsabilità contabile: l’albergatore, nella predetta qualità, ha, infatti, assunto gli obblighi strumentali alla riscossione di somme di pertinenza dell’ente locale ed alla loro custodia, rendicontazione e riversamento, obblighi dettagliatamente descritti dal regolamento del Comune di Rimini in materia di imposta di soggiorno. Poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (…) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato.”
L’albergatore non soltanto ha omesso di riversare al Comune di Rimini quanto dovuto per il 4° trimestre 2012 e per l’intero anno 2013, ma ha del tutto omesso di adempiere agli obblighi di comunicazione e rendicontazione dettagliatamente descritti all’art.6 del regolamento comunale, così impedendo all’ente locale di avere contezza dei pernottamenti imponibili registrati presso l’albergo.
Chiamato a rispondere di questo comportamento secondo la Corte dei Conti le spiegazioni forniti sono state del tutto evasive:”Pur essendo al corrente della tassa di soggiorno non abbiamo provveduto alla riscossione della stessa in quanto trattando prevalentemente con clientela di cittadinanza russa abbiamo riscontrato problematiche relative alla riscossione della tassa medesima”. Oppure del padre dell’albergatore:” Non ho pagato perché non ho mai incassato la tassa di soggiorno”.
L’impresa condannata al pagamento dell’imposta di soggiorno è stata nel frattempo chiusa.
Questa sentenza conferma altre sentenze comprese quelle della Cassazione.
LaSentenza