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I chiringuitos di Rimini sono in regola? Dubbi e contraddizioni

Sono di questi giorni le preoccupazioni e gli interventi delle forze dell’ordine per controllare il flusso di pubblico in spiaggia ed in particolare attorno ai chiringuitos. Ormai anche noi li chiamiamo così traendo la parola dallo spagnolo  per indicare un particolare chiosco per la vendita di alimenti e bibite, originario degli ambienti balneari della costa iberica mediterranea. Normalmente sono costituiti da ombrelloni di grandi dimensioni, oppure strutture facilmente amovibili. L’attività si svolge dal tramonto in poi, a base di aperitivi e musica.

Un forma di attività di somministrazione di alimenti e bevande, posizionata verso il mare, oggetto di discussione negli anni passati con le categorie economiche. E anche di ricorsi tra i vari concessionari presenti sull’arenile.

Sulla spiaggia di Rimini sono numerosi i chiringuitos che si sono realizzati in questi ultimi anni.

La domanda che ci viene fatta da alcuni operatori che preferiscono mantenere l’anonimato è se sono regolari rispetto alle norme vigenti nel Comune di Rimini.

Da una breve ricerca emergono due fatti.

– Il primo è la predisposizione nel sito del Comune della modulistica necessaria per richiedere l’autorizzazione alla collocazione di un “chiringuito” sull’arenile

– Il secondo fatto riguarda quanto scritto nel piano dell’arenile vigente del Comune di Rimini. In particolare l’articolo 27 comma 2 stabilisce:

  1. “A seguito della costituzione del comparto è ammessa l’installazione di strutture leggere “stagionali”, tipo “gazebo”, nella misura massima di n° 1 per ogni “stabilimento balneare”, in posizione possibilmente mediana rispetto al fronte spiaggia e comunque a non meno di ml. 40,00 dal limite del comparto, con superficie massima di mq. 10,00 e non comportanti l’istallazione di sotto servizi ad eccezione dell’utenza idrica ed elettrica, per la vendita locale, nell’ambito della medesima licenza del pubblico esercizio presente nello stabilimento balneare, di bevande ed altri prodotti da bar, e comunque solo di quanto ammesso dalle vigenti norme sanitarie.”

Leggendo la norma urbanistica appare evidente che i chiringuito (o “gazebo” per il piano dell’arenile) si possono installare solo dopo la costituzione del comparto e del relativo progetto di riorganizzazione dell’arenile.

Infatti l’articolo 14 del piano dell’arenile chiarisce cosa significa costituzione del comparto.

Articolo 14 comma 1: I comparti di intervento destinati alla ristrutturazione e/o nuova realizzazione di “stabilimenti balneari” sono costituiti dall’accorpamento delle pregresse e differenti “concessioni” (spiaggia, pubblici esercizi). Per accorpamento si intende: a) Fusione delle pregresse concessioni demaniali ed individuazione di un unico nuovo soggetto concessionario che richiederà il “titolo abilitativo”; ovvero: b) Costituzione tra i concessionari di forma associativa giuridicamente e fiscalmente riconoscibile delegata a richiedere il “titolo abilitativo”: al suo interno i soci possono mantenere inalterate e distinte le proprie concessioni demaniali; ovvero: c) Sottoscrizione e presentazione di “progetto unitario” da parte di più concessionari che mantengono inalterate le loro concessioni demaniali o viceversa le modificano in funzione del nuovo assetto organizzativo. Per la realizzazione del comparto d’intervento viene comunque rilasciato un unico “titolo abilitativo”.

La lettura dei due articoli del piano dell’arenile, che ricordiamo, è un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, impedisce, sino alla costituzione del comparto la realizzazione di chiringuito e/o gazebo per la vendita locale, nell’ambito della medesima licenza del pubblico esercizio presente nello stabilimento balneare, di bevande ed altri prodotti da bar.

Evidente che i tecnici dell’amministrazione comunale di Rimini hanno svolto considerazioni diverse dal piano dell’arenile, per autorizzare i chiringuitos presenti sulla spiaggia di Rimini senza la costituzione del comparto.

Ma vi è un’altra anomalia riscontrata recentemente nelle autorizzazioni comunali sulla spiaggia e per altro confermata dalla check-list presente nel sito del comune,  per la procedura da seguire per aprire un chiringuito: “L’organizzatore deve essere sempre ed unicamente un titolare di pubblico esercizio già esistente e con regolare concessione di chiosco bar sulla spiaggia. Esclusivamente nelle zone in cui secondo le previsioni del vigente Piano dell’arenile (Tabelle di cui all’Allegato A del Piano) non insistono attività di bar ristorazione, è consentito ai pubblici esercizi non disciplinati dal Piano medesimo e collocati ad una distanza non superiore a ml. 250 accordarsi con uno degli stabilimenti del comparto frontistante per l’apertura del chiringuito”. Questa descrizione (non si tratta di una norma urbanistica) è in contrasto con il piano dell’arenile vigente.

E’ stato infatti autorizzato sicuramente un chiringuito (non sappiamo se è il solo) sulla spiaggia di Viserba non collegato alla licenza del pubblico esercizio presente sulla spiaggia, ma bensì collegato ad una attività di bar e ristorante presente fuori dall’arenile. Una autorizzazione in contrasto netto con il piano dell’arenile che rischia di aprire un precedente insidioso. Il prossimo anno quanti bar presenti a monte dei lungomari chiederanno la possibilità di aprire un gazebo/chiringuito sulla spiaggia di fronte? Con quali criteri verranno autorizzati? Per quale motivo il piano dell’arenile non viene applicato?

Sono domande che richiedono risposte per evitare di aumentare la confusione e l’incertezza per i concessionari di spiaggia di Rimini.

Piano dell’arenile Comune di Rimini

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