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Federconsumatori: il diritto di chiamata. Cosa c’è da sapere quando si chiama un tecnico a casa

Il diritto di chiamata è un corrispettivo che si deve pagare ad un tecnico per il semplice fatto che si sia recato presso il domicilio del cliente in caso di guasti e malfunzionamenti di un prodotto (es. lavatrice, frigorifero, tanto per citare esempi comuni) a prescindere dal fatto che abbia eseguito o meno operazioni di riparazione sul bene.

Il diritto di chiamata comprende il tempo necessario per raggiungere il luogo dell’intervento, il carburante utilizzato, l’aggiornamento continuo sulle nuove tecniche d’intervento su nuovi e vecchi modelli d’elettrodomestici, la sicurezza di una tracciabilità del intervento, su pezzi di ricambio e sul lavoro svolto.

Quando si acquista un bene ed esso si rivela difettoso entro due anni dal acquisto, il consumatore può chiedere al venditore (il punto denditad ove ha acquistato il bene) di ripararlo o di sostituirlo. In tali casi, non possono  gravare sul consumatore le spese necessarie per la mano d’opera e per i materiali necessari alla riparazione/sostituzione del bene.

In alcuni casi potrebbe succedere che il servizio tecnico di assistenza del venditore, del produttore del bene acquistato o di un terzo da questi incaricato debba provvedere ad intervenire direttamente presso il luogo indicato dal consumatore in cui si trova il bene. Questo accade spesso quando si comprano alcune tipologie di elettrodomestici, come le lavatrici, i frigoriferi, visto che risulta essere difficile per il consumatore trasportare il prodotto presso i locali commerciali del venditore per fare in modo che questi proceda all’assistenza.

Questa prestazione di servizi, anche se viene resa presso il luogo in cui si trova il bene, deve comunque avvenire senza costi aggiuntivi a carico del consumatore, il quale ha diritto al ripristino della conformità del bene senza spese, art. 130, comma 2 del Codice del Consumo, e senza che le riparazioni o sostituzioni gli arrechino notevoli inconvenienti, art. 130, comma 5 del Codice del Consumo.

Per quanto riguarda, invece, l’intervento del tecnico per la riparazione di beni non in garanzia e cioè prodotti che si rivelano difettosi dopo due anni dall’acquisto, è previsto che si debba pagare un corrispettivo per la prestazione di mano d’opera e anche la semplice chiamata del tecnico, a prescindere dal fatto che abbia o meno eseguito operazioni sul bene. 

In questo caso il diritto di chiamata non è regolato da una normativa nazionale, ma è disciplinato dagli usi e dai regolamenti locali degli artigiani. 

Le tariffe professionali e i costi medi degli interventi degli artigiani sono consultabili presso la Camera di Commercio di ogni Provincia.

Il soggetto professionale, ossia il tecnico chiamato per la riparazione, deve informare preventivamente il consumatore sui costi dell’intervento. Quindi se il diritto di chiamata compare solo alla presentazione del conto e non era stata data alcuna specifica in anticipo, potrebbero esserci gli estremi per una contestazione.

Realizzato da S.B. – dipendente Federconsumatori Rimini A.P.S. Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.

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