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Federconsumatori: abbonamento TV. Facciamo chiarezza

Il canone TV è un tributo deve pagarlo chiunque detiene uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni televisive ed è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica.

A partire dal 2016, con provvedimento legislativo, sono stati introdotti dei cambiamenti:

  • – la presunzione di detenzione dell’apparecchio: si desume nel caso in cui esiste un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica
  • – il pagamento del canone avviene mediante addebito nella bolletta della luce in 10 rate mensili, da gennaio ad ottobre.

Ci sono tuttavia dei casi di esonero dal pagamento del canone, ovvero coloro che hanno un reddito inferiore ad una certa soglia e che abbiamo compiuto 75 anni e chi non detiene un apparecchio televisivo.

Chi non detiene un apparecchio ed è titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale deve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo  entro il 31 gennaio di ogni anno, altrimenti è costretto a pagare il canone del primo semestre. 

Tale dichiarazione in base al provvedimento legislativo che l’ha introdotta (Legge di Stabilità 28/12/2015 n. 218), “ha validità per l’anno in cui è stata presentata” e va presentata ogni anno per sempre.

Il periodo di presentazione della dichiarazione, per essere esonerati per l’intero canone di un determinato anno, va dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno in cui si deve pagare l’imposta.

Infine, è possibile richiedere il rimborso del canone tv già pagato ma non dovuto nei seguenti casi:

  • se si è in possesso dei requisiti di esenzione (over 75 con reddito complessivo inferiore ad un certo importo) e si è presentata la dichiarazione sostituiva;
  • se si è versato il canone con modalità diverse dall’addebito in bolletta;
  • se è stato addebitato due volte (ovvero anche sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica);
  • se il richiedente ha presentato la dichiarazione sostituiva di non detenzione di apparecchi televisivi.

La richiesta di rimborso può essere presentata o tramite applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel oppure tramite i Caf (Centri Assistenza Fiscale) o altri intermediari abilitati oppure tramite raccomandata A/R all’Agenzia delle Entrate di Torino Ufficio Canone TV casella postale 22 – 10121 Torino.

Il modulo da utilizzare per il rimborso è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

(www.agenziaentrate.gov.it).

Realizzato da S.B. – dipendente Federconsumatori Rimini A.P.S.

Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna 

con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018

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