Poco più di un anno fa il TAR sezione di Bologna aveva accolto i ricorsi di alcuni frontisti dell’opera del Trc. I ricorsi si incentravano sul fatto che Agenzia Mobilità aveva fatto un’occupazione temporanea di alcune aree per poter realizzar le opere del Trc e demolire, dove fosse necessario alcuni manufatti di proprietà dei frontisti. A conclusione dei lavori Agenzia Mobilità ha riconsegnato la aree ai proprietari. Secondo Il Tar la procedura usata dal Agenzia non era corretta ed ha accolto i ricorsi dei frontisti (in totale 6).
Quella sentenza ha scatenato i commenti di chi si è sempre stato contrario alla realizzazione del TRC.
In particolare l’Ing. Luca Gallini aveva sostenuto in un articolo su Riminiduepuntozero che se Agenzia Mobilità avesse rispettato le norme “oggi non staremmo a parlare di risarcimenti, poiché il T.R.C., fondato su un progetto che presentava profili di irregolarità, non avrebbe potuto essere realizzato”.
Ebbene anche la giustizia amministrativa ha più gradi di giudizio ed oggi sono state pubblicate le sentenze di appello discusse al Consiglio di Stato. Sentenze che hanno ribaltato il giudizio del Tar ed accolto il ricorso di Agenzia Mobilità (oggi PMR).
I giudici del Consiglio di Stato hanno argomentato:
“a) l’art. 49 del d.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce che l’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti;
b) ne consegue che i presupposti per poter legittimamente adottare il provvedimento di occupazione in discorso, sono la strumentalità, la necessità e la provvisorietà;
c) l’area da occupare deve essere strumentale all’esecuzione dell’opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e deve essere restituita al proprietario una volta esaurita la sua funzione;
d) il vincolo preordinato all’esproprio, invece, postula che sull’area esproprianda venga realizzata in tutto o in parte l’opera pubblica, oppure che il detto rapporto di strumentalità necessaria sia destinato ad avere una durata tendenzialmente illimitata, e non temporanea;
e) la trasformazione riguarda la res realizzata sull’area, ma non l’area stessa, la quale, una volta venuta meno la necessità dell’occupazione, sarà essere restituita al suo legittimo proprietario;
f) in altri termini, una cosa è il definitivo venire meno dell’utilizzo del suolo (quale effetto tipico dell’espropriazione), altra cosa è il venire meno, definitivamente o temporaneamente, dell’utilizzo del bene edificato sul suolo, il quale è compatibile, ove adeguatamente ristorato, con l’occupazione temporanea dell’area da restituire al proprietario, una volta cessato il suo utilizzo per le finalità pubbliche.
Nel caso di specie, il tracciato del TCR non è stato modificato, sicché l’Autorità espropriante ha legittimamente individuato nell’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, e non nell’espropriazione per pubblica utilità (che, per quanto detto, è strumentale all’occupazione permanente del suolo), l’istituto idoneo alla regolamentazione del rapporto.”
Queste sentenze portano a 96 il numero di ricorsi fatti contro il Trc. 96 ricorsi tutti vinti da Agenzia Mobilità a dimostrazione, al di là delle opinioni sull’opera, che le procedure attivate per la realizzazione erano tutte corrette. A quanto risulta, l’unico procedimento giudiziario ancora in piedi che riguarda il TRC, o Metromare, è il procedimento civile nel quale PMR chiede al Comune di Riccione i danni per gli stop al cantiere non autorizzati che fecero slittare di parecchio tempo l’esecuzione dell’opera: la richiesta di PMR è di 2 milioni di euro; sulla questione il Tar di Bologna in prima istanza ha dato ragione al Comune di Riccione, si attende l’esito finale. Il sindaco di Riccione Renata Tosi è stata inoltre rinviata a giudizio in sede penale per aver “invaso” per protesta il cantiere del TRC: il processo dovrebbe svolgersi a breve, entro settembre.
Qui i testi delle sentenze: