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Spiagge. Le concessioni non si possono prorogare. I Comuni sono “vincolati” dalle norme europee

Mentre le autorità politiche e amministrative, centrali e/o periferiche, sembrano non aver ancora compreso la portata “rivoluzionaria” che la sentenza della Corte di Giustizia del 14 Luglio 2016 abbia avuto sull’ ordinamento giuridico nazionale, continua imperterrita l‘ opera di supplenza che l’ autorità giudiziaria sta attuando a fronte della colpevole inerzia della componente politica in tema di concessioni demaniali marittime.

Con sentenza n.197 del 06/03/2019, il TAR Sardegna ha deciso una controversia avanzata da una società di carburanti contro  la Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto:

  1. a) l’annullamento dell’atto del direttore del servizio Demanio e patrimonio di Cagliari presso l’assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica che ha respinto la domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima in loc. Marina Piccola a Cagliari in godimento della ricorrente al tempo del ricorso;
  2. b) l’ accertamento del diritto al rinnovo per legge della concessione medesima sino al 31.12.2020 o, in subordine, del diritto all’avvio della procedura regolata dall’art. 36 del codice della navigazione o dall’art. 18 del regolamento approvato con DPR 328/1952.

La società ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima all’interno del porto turistico di Marina Piccola, utilizzata per gestire un distributore di carburanti, nel marzo del 2018 aveva chiesto una proroga della predetta concessione, per un periodo di nove anni (sino al 31.12.2027). Con nota del 12 aprile 2018, n. 17334, il direttore del servizio Demanio e patrimonio di Cagliari, presso l’assessorato enti locali della Regione Sardegna, aveva  respinto l’istanza di rinnovo, in quanto l’amministrazione regionale intendeva bandire una procedura a evidenza pubblica per assegnare la concessione demaniale in esame.

Il Tar Sardegna nel rigettare il ricorso ha asserito la legittimità del diniego di rinnovo automatico (e senza l’espletamento di una previa procedura di gara) sancendone la qualifica di “provvedimento a natura vincolata”  per le pubbliche amministrazioni. Tale  qualifica  secondo i giudici sardi << discende direttamente dai principi affermati con la sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E., Sezione Quinta, 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/16, secondo cui l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati».

Come ricorderete la sentenza della C.G.U.E.  è stata  pronunciata proprio con riferimento alla disposizione di cui all’art. 1, comma 18, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25), con la quale il legislatore italiano ha introdotto il rinnovo automatico per legge delle concessioni demaniali in scadenza.

L’obbligo di disapplicare la norma interna (e di procedere all’affidamento delle concessioni attraverso una procedura di evidenza pubblica), per l’accertato contrasto con il diritto europeo, ha imposto all’amministrazione regionale sarda di non accogliere l’istanza della ricorrente.

Il Tar Sardegna, pur rilevando che la fattispecie in oggetto è inerente ad una concessione demaniale marittima portuale e non a finalità turistico-ricreativa, ribadisce che deve essere comunque ricompresa nel campo di applicazione dell’art. 12 della direttiva UE n. 123/2006 (il cui comma 1 recita: «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento»).

Esso, in ogni caso, riprende tutti i principi giuridici espressi dalla C.G.U.E.  nel 2016 ( rilevanza delle norme dirette – art. 49,56,106-  del T.F.U.E., solo in mancanza di procedure di armonizzazioni tramite recepimento di direttive vincolanti e in tal caso valutazione dell’  “interesse transfrontaliero certo”, ecc… )  e,  applicandoli al caso concreto con il raffronto tra l’ art.  12 della direttiva 2006/123/CE (“Bolkestein”) e la norma nazionale  di cui all’art. 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25) che come è noto aveva prorogato la scadenza della concessioni demaniali marittime, prima al 31.12.2015 e poi al 31.1.2.2020, sancisce che la disposizione delle legge nazionale in materia di proroghe deve necessariamente essere disapplicata per l’evidente contrasto con la direttiva europea.

Non solo: anche il TAR Sardegna demolisce l’ emendamento Salva-Spiagge inserito del decreto Enti Locali  (art. 24,comma 3-septies, del decreto-legge n. 113/2016, introdotto con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160) che, a detta di chi era seduto in Parlamento all’ epoca avrebbe risolto tutti i problemi creati dalla sentenza del 14 Luglio 2016.

Come si vede anche tale pronuncia si inserisce nel “filone giurisprudenziale” ormai irreversibile che ritiene non compatibili con il diritto euro unitario le proroghe generalizzate  delle concessioni (tutte) demaniali marittime e di conseguenza disapplica tutte le norme nazionali che direttamente o indirettamente non si conformano alla fonte gerarchica superiore di produzione normativa.

Il tassello ulteriore che tale pronuncia aggiunge è la qualifica di “provvedimento a natura vincolata” dell’ atto amministrativo che “diniega il rinnovo delle concessione” a chi ne richiede il rilascio.  E’ sicuramente un “macigno” giuridico di valenza non solo amministrativa per tutti i funzionari pubblici quotidianamente alle prese, per svariati motivi di competenza, con tale delicata materia .

Roberto Biagini

 

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