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Tribunale di Rimini: la Tia è una tassa, non va applicata l’Iva. Rimborsi da Hera?

Il Tribunale di Rimini, su causa promossa di 85 riminesi, ha accertato, per la prima volta in Italia, il carattere tributario della “tariffa integrata ambientale” (cd. “TIA2”), tassa sullo smaltimento rifiuti applicata dal 2010 fino alla sua abrogazione avvenuta nel 2013.  Se la “TIA2” è un tributo, allora non ci va l’iva.

Prima di questa sentenza, la “tariffa integrata” era considerata (incidentalmente anche dalla Cassazione), “ontologicamente diversa” dalla “tariffa di igiene ambientale” (cd. “TIA1”, applicata in precedenza), e quindi considerata non una tassa, ma il prezzo di un servizio privato reso a privati, suscettibile di IVA; e ciò era stato avvalorato dal Governo il quale, con decreto-legge, aveva ordinato che quella dovesse essere l’interpretazione autentica.

Per questo Hera s.p.a., concessionaria del servizio, aveva continuato ad applicare l’IVA dal 2010 al 2013 sul servizio di smaltimento, con buona pace delle proteste delle associazioni dei consumatori. Nel 2013 i cittadini hanno dato mandato all’avv. Enrico Gorini di condurre una battaglia di “igiene giuridica”, per “spazzare” via dall’ordinamento quello che veniva definito come l’obbrobrio di una “tassa sulla tassa”.  Il fatto è che l’IVA è una tassa di carattere europeo e non può essere modellata dal legislatore nazionale a suo capriccio. In particolare, essa non può essere applicata su una tariffa ripartita fra tutti secondo criteri forfettari, per la semplice ragione che non è possibile tassare una tassa: ad un’unica manifestazione di ricchezza non possono corrispondere due diversi tributi !

Hera s.p.a. (difesa dal prof. Avv. Caia di Bologna), oltre a sostenere la “pacifica” natura contrattuale del servizio smaltimento, e oltre a insistere per lo spostamento della causa al giudice tributario, ha rilevato la mancanza di prova, gli 85 ricorrenti infatti non avevano depositato neanche una bolletta. E invece il Tribunale di Rimini, per la prima volta in Italia, ha riconosciuto la possibilità, in questa materia, di ottenere la prova degli importi mediante ordine al concessionario di esibire l’estratto digitale delle separate contabilità tariffarie individuali. Hera, nonostante le resistenze processuali, ha effettivamente dovuto obbedire e depositare i conteggi.

La sentenza ha potuto per il momento accertare il diritto alle restituzioni. E’ ora necessario un prosieguo istruttorio perché il consulente tecnico possa correttamente quantificare, sulla base degli estratti conto depositati da Hera.

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