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TRC, cinque sentenze del Tar contro gli espropri di Agenzia Mobilità

Il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) di Bologna ha depositato altre cinque sentenze sulle procedure di esproprio utilizzate da Agenzia Mobilità per la realizzazione del TRC. Due sentenze, con uguale esito erano state depositate a fine maggio 2018

Tutte e cinque le sentenze danno ragione ai ricorrenti. Si tratta dello stesso giudizio emesso anche per precedenti sentenze.

I giudici ritengono che sia stata fatta unutilizzo improprio dello strumento dell’occupazione d’urgenza ex art. 49 del D.P.R. n. 327 del 2001 da parte dell’Amministrazione”, che “è funzionale all’approvvigionamento di materiali, all’impianto di cantieri ovvero alla fruizione di altre utilità necessarie all’esecuzione di un’opera pubblica” e “deve cadere necessariamente su aree ad essa estranee e postulare come normale la restituzione del bene una volta venuta meno la necessità per cui è stata disposta (cfr. in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, n. 6553 del 2016)”, non potendo quindi l’Amministrazione attraverso tale strumento ampliare le aree oggetto di esproprio o eseguire opere non previste nell’ambito della procedura ablativa”. Nel caso del Trc, invece, “l’Agenzia per la Mobilità della Provincia di Rimini ha disposto l’occupazione dell’area oggetto del Decreto ex art. 49 del D.P.R. n. 327 del 2001, non all’esclusivo fine di eseguire le opere connesse alla disposta espropriazione, ma per addivenire impropriamente alla demolizione integrale del fabbricato in parte ivi insistente, ancorché non compreso per intero nel Decreto di Esproprio”.

I giudici del Tar contestano ad agenzia mobilità anche il richiamo alle previsioni del vincolo preordinato all’esproprio, atteso che “tale strategia difensiva, ove pure fosse accertata la riconducibilità della disposta demolizione alle previsioni del progetto definitivo, si scontra, all’evidenza, con la scelta dell’istituto dell’occupazione ex art. 49”, che “non può che contemplare aree non espropriate” o portare all’esecuzione di opere ivi non previste (Tar Bologna, sentenza n. 363 del 2018).

Nella sentenza, inoltre si chiairisce che l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e la validazione del progetto da parte del CIPE non è sufficiente per poter demolire i manufatti.

I ricorsi sono stati patrocinati dagli studi degli avvocati Migani e Balzani. Il Comuni di Rimini e di Riccione non si sono costituiti contro il ricorso dei privati.

Molto probabile che Agenzia Mobilità presenti ricorso in Consiglio di Stato. Altrimenti dovrà indennizzare i proprietari dei manufatti demoliti.

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