Cerca
Home > Cronaca > Stupri e informazione choc, arriva lo stop del Garante della privacy

Stupri e informazione choc, arriva lo stop del Garante della privacy

Sugli stupri di Rimini e sugli ultimi episodi di violenza accaduti in Italia è stato scritto di tutto. Anche troppo, secondo il Garante per la privacy. Che ora interviene con un un avvertimento dai toni perentori:

“Di fronte al ripetersi di atti di violenza sessuale contro le donne compiuti nel nostro Paese, il Garante per la protezione dei dati personali invita tutti i media ad astenersi dal riportare informazioni e dettagli che possano condurre, anche in via indiretta, alla identificazione delle vittime.

Questo vale a maggior ragione nei casi in cui la violenza – come nell’ultimo episodio riguardante una dottoressa della guardia medica siciliana – sia avvenuta in un piccolo centro, circostanza questa che potrebbe rendere ancora più facile l’identificazione della vittima.

Il Garante ricorda che anche quando i dati e le informazioni vengano forniti da fonti ufficiali, i media sono tenuti a non diffondere elementi che portino alla individuazione delle vittime di violenza sessuale.

La pubblicazione di tali informazioni è infatti contraria al Codice deontologico dei giornalisti, al Codice della privacy e alla tutela rafforzata accordata dal Codice penale alle vittime di reati sessuali.

Il Garante adotterà al riguardo le iniziative di propria competenza”.

Nei giorni scorsi le polemiche erano state roventi dopo la pubblicazione da parte di alcuni quotidiani di verbali sugli stupri di Rimini contenenti anche i dettagli più agghiaccianti. Le regole della privacy proibirebbero la diffusione di dati personali relativi allo stato di salute, come di ogni informazione di carattere sanitario. E il codice deontologico dell’Ordine dei Giornalisti prevede fra i doveri del cronista quello di “rispettare i diritti alla dignità, all’onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo”, così come “Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico”.

Ma anche: “La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”. Formule ed eccezioni che si prestano a infinite valutazioni soggettive; per esempio, chi determina e con quali criteri, se la persona rivesta o no  “una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”?  

Ultimi Articoli

Scroll Up