Il 29 giugno 2009 mentre un convoglio merci stava per entrare nella stazione di Viareggio, un carro cisterna carico di Gpl deragliò. Il gas liquido fuoriuscì andando a formare una “nube esplosiva” e l’immane globo di fuoco investì le case lungo la linea. Morirono così 39 persone, 11 immediatamente, le altre anche dopo molto tempo e atroci sofferenze; 25 i feriti. Secondo i giudici del tribunale di Lucca tutto questo si poteva evitare.
Per quella strage, alla fine del processo di primo grado conclusosi il 31 gennaio scorso, fu condannato a 7 anni l’amministratore delegato di Rfi, il riminese Mauro Moretti; 7 anni e sei mesi per il suo successore nella carica, Michele Mario Elia; 9 anni e sei mesi per il responsabile sistema manutenzioni di Gatx Rail, la società tedesca che aveva affittato i carri cisterna.
Secondo i giudici, “il grave disastro di Viareggio non è stato un fatto imprevedibile”. In 1.300 pagine di motivazione, si legge che la catasfrofe “costituisce un ‘evento’ derivato da una concatenazione di accadimenti strettamente consequenziali tra loro che sarebbe stato possibile evitare attraverso il rispetto di consolidate regole tecniche create proprio al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, e soprattutto, prestando massima attenzione ai diversi segnali di allarme che si erano manifestati già prima del fatto e che preludevano al disastro”.
E si portano a esempio incidenti accaduti in Europa e anche in America. La motivazione riconosce che il “fattore originario” fu la rottura dell’assile del carro cisterna, ma la sequenza di accadimenti – deragliamento, ribaltamento e poi squarciamento della cisterna a causa dell’urto del carro “con
un elemento dell’infrastruttura” – recano il segno di responsabilità precise: quelle dei manager: “la causa originaria ed il verificarsi dei fattori successivi debbono essere considerati concause tutte riferibili al medesimo contesto di gestione del rischio che è quello connesso al trasporto ferroviario”.
Una gestione del rischio che le società coinvolte nel processo avrebbero gestito ottenendo “vantaggi consistenti nel risparmio economico derivato dalla omissione di interventi di carattere tecnico”.