Come ogni anno, in questo periodo, affiorano vecchi e nuovi problemi nella gestione della spiaggia. Tra le questioni che ricorrono c’è quella del servizio di salvataggio.
Come, tutti sanno, il servizio di salvamento, obbligatorio durante la stagione balneare, rappresenta un’eccellenza per le nostre coste ed una sicurezza per turisti e non che frequentano le nostre spiagge. Per lungo tempo la discussione riguardò l’avvio e la conclusione della stagione balneare. Questo aspetto è stato risolto da anni: la stagione balneare inizia l’ultimo weekend del mese di maggio e si conclude il secondo weekend del mese di settembre. Durante tutto questo periodo il servizio di salvataggio deve essere garantito.
Quest’anno invece sta montando la diatriba su chi deve pagare il servizio di salvataggio. Infatti la Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini che fa capo a Mauro Vanni ha chiesto alla Regione Emilia Romagna chi sono i soggetti titolati a pagare il servizio di salvamento. In soldoni, la cooperativa ritiene che non debbano essere solo i bagnini ma anche i concessionari di pubblici esercizi (chioschisti) a pagare il servizio dei baywatchers.
La Regione con una lettera di risposta a firma del dirigente dell’assessorato al turismo, Paola Bissi, ha chiarito che il servizio di salvamento ha “valenza per tutte le attività titolari di concessione demaniale marittima con finalità turistica ricreativa in connessione con la fruizione dell’arenile”. In particolare viene citato nella missiva della Regione l’articolo 5 lettera a) Nella dizione “stabilimento balneare” o “struttura balneare” si intendono ricomprese tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative insistenti sull’arenile; b) Nella dizione “concessionario” si intendono ricompresi tutti coloro i quali abbiano la responsabilità dell’organizzazione e/o della gestione delle attività di cui alla precedente lettera a).
Questa interpretazione lascerebbe intendere che tutti coloro che hanno una attività, autorizzata sulla spiaggia, debbono contribuire s sostenere i costi del servizio di salvataggio. Quindi, stabilimenti balneari, pubblici esercizi ed anche i noleggiatori di natanti.
Come sempre la realtà è molto più complessa.
In primo luogo perché l’ordinanza balneare della regione stabilisce all’articolo 5 punto C :
“DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO”
1. E’ obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare, ovvero dei Comuni per quanto riguarda le aree libere individuate a norma dell’art. 1 punto 4, nel rispetto di quanto di seguito riportato, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione…”: questo comma lascia poco spazio all’interpretazione.
In secondo luogo, ed è la parte più interessante, i gestori degli stabilimenti balneari hanno l’obbligo di garantire il servizio di salvamento. Un obbligo previsto nell’atto di concessione. Il mancato rispetto di questa clausola provoca la decadenza della concessione. Tale obbligo non è previsto nelle concessioni dei chioschisti e tanto meno nell’autorizzazione per l’attività di noleggio di natanti. In definitiva non vi è nessun obbligo di legge per gli operatori di spiaggia diversi dai bagnini.
Sarebbe sicuramente più equo che tutti gli operatori di spiaggia contribuissero al pagamento di un servizio essenziale come quello del salvataggio, ma allo stato delle norme attuali o vi è un “accordo fra gentiluomini” oppure si cambiano le clausole delle concessioni.