Cerca
Home > Economia > Spiagge. Tar del Veneto:” L’indennizzo al concessionario uscente lede il principio di concorrenza”

Spiagge. Tar del Veneto:” L’indennizzo al concessionario uscente lede il principio di concorrenza”

Interessante ordinanza del 27 Maggio 2019, N. 651 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), solleva dinanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui (commi da 2 a 5) prevede che il rilascio delle concessioni demaniali marittime in esito a procedura comparativa sia subordinato alla corresponsione, a carico dell’aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente, e stabilisce criteri e modalità di determinazione del predetto indennizzo, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza) e lett. l) (ordinamento civile), Cost..

Il Tar Veneto pone dei dubbi in ordine al meccanismo di indennizzo previsto dalla legge regione ut supra, meccanismo che, ricordiamo, traspare anche nella legge nazionale di bilancio 2019 che estende per 15 anni la durata delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo.

La vicenda giudiziaria nasce nelle località di Bibione, dove un’area di 26mila mq, di particolare pregio turistico balneare, era oggetto di concessione demaniale, che il Comune intendeva rinnovare con gara.
Applicando una legge regionale del Veneto (33 / 2002 sul turismo), il Comune prevedeva che l’aggiudicatario dell’area dovesse pagare al concessionario uscente il 90% del valore aziendale stimato (nel caso specifico, oltre due milioni di euro).

Secondo i giudici, la previsione di un indennizzo al gestore uscente “non rispetta i principi della concorrenza, dissuadendo gli eventuali concorrenti e beneficiando il gestore uscente”.
Il meccanismo dell’ indennizzo al concessionario uscente contrasterebbe infatti con la norma statale (articolo 16 Dlgs 59/10) e con la direttiva comunitaria 2006/123/Ce secondo cui, nel “caso di concessioni demaniali, il titolo è rilasciato per una durata limitata, non può essere rinnovato automaticamente e non possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente “.

La previsione di un indennizzo al gestore uscente pari al 90% di un importo indeterminato (il «valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione») danneggia la concorrenza, perché mancano i criteri di quantificazione.

Ora della questione si occuperà la Consulta; ricordiamo i numeri precedenti del “giudice delle leggi” per il quale “le leggi regionali non possono interferire sulla tutela della concorrenza e restringere la platea di soggetti interessati alle concessioni né possono beneficiare i concessionari uscenti”.

L’orientamento del giudice delle leggi avrà, come detto sopra, produrrà immancabilmente effetti anche sulla legge di bilancio 2019 che al comma 676 dell’articolo 1 parla di «valorizzazione degli investimenti effettuati dai concessionari con i connessi ammortamenti».

La sentenza

Roberto Biagini

Ultimi Articoli

Scroll Up