Beni “ facilmente o non facilmente amovibili”: punto della situazione.
Il Codice della Navigazione all’ art. 49 – “Devoluzioni delle opere non amovibili “- prevede che: «Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’ autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
In quest’ ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell’ articolo 54».
Il dibattito giurisprudenziale, soprattutto in sede amministrativa, si accentrava sulla differenza tra “rinnovo” della concessione, dove operava l’eventuale l’acquisizione “delle opere non amovibili” in quanto la concessione veniva a cessare, e “mera proroga senza soluzione di continuità” dove invece “non si riteneva cessata la concessione” e non operava quindi il cosiddetto “incameramento” (CDS sez. VI, 10.06.2013 n. 3196).
Allo stesso tempo, la cessazione si intendeva sempre maturata e di conseguenza nessun dubbio sull’incameramento (devoluzione) gratuito del bene al patrimonio dell’ente pubblico (Stato o altri enti territoriali) in piena applicazione dell’art. 49 Cod. Nav., alla scadenza definitiva (senza rinnovo) della concessione per decorso del termine ( o per annullamento giurisdizionale della concessione e dei titoli abilitativi autorizzativi le opere – TAR Genova, sez. I 08.07.2014 n. 1078).
Le recenti sentenze – Consiglio di Stato, sezione VI, 12.02.2018 n. 873 e Cassazione Penale, sezione III, 14.05.2018 n. 21281 – che hanno dichiarato non conforme al diritto comunitario, il cosiddetto “Decreto Salva Spiagge” – art. 24, comma 3 septies, D.L. 113/2016 convertito con la legge 160/2016- nella parte in cui si occupa di “stabilizzazione di rapporti derivanti da concessione demaniali a scopo turistico ricreativo” e che hanno riconfermato l’autorevolezza dell’ impostazione motivazionale della Corte di Giustizia – Sentenza 14 luglio 2016, n.C-458/14 – secondo la quale “L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali e lacustri in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione volta a scegliere in modo imparziale e trasparente i potenziali candidati”, devono necessariamente avere delle ripercussioni sostanziali “sui cosiddetti incameramenti demaniali” obbligando, a mio modo do vedere, le autorità competenti ad attivare i conseguenti procedimenti amministrativi ricognitori volti a valutare “la facile o difficile amovibilità” dei manufatti che insistono sulle aree in concessione in quanto le stesse “di fatto” sono scadute e/o cessate che dir si voglia.
Il Comune di Rimini, nell’ambito della collaborazione tra enti istituzionali, si era già attivato in passato, ancor prima della evoluzione giurisprudenziale summenzionata, chiedendo delucidazioni in materia agli Enti sovraordinati in quanto risultava chiaro la materia avrebbe potuto essere foriera di delicate questioni di politica amministrativa e non solo.
Con missiva del 24.11.2011 prot. 174167 a firma del sottoscritto, all’ epoca assessore al Demanio Marittimo, e della dott.ssa Anna Errico, viste le pronunce dei giudici di merito, di legittimità e della Consulta, che già prima della sentenza della CDG del 14 Luglio e delle pronunce successive “ut supra”, ponevano dei dubbi sulla conformità all’ordinamento comunitario delle proroghe delle scadenze delle Concessioni Demaniali Marittime a scopo turistico ricreativo ( ultima al 31.12.2020), inviava alla Regione Emilia Romagna, titolare delle funzioni di programmazione, indirizzo generale e vigilanza i sensi dell’ art. 2 della legge regionale n. 9/2002, una formale richiesta di indicazioni su come procedere all’attività di verifica dello stato di fatto di tali strutture insistenti sull’arenile al fine di accertarne la “facile o non facile rimozione”.
Anche l’Associazione CNA.COM Commercio e Turismo, con missiva del 26 Maggio 2011 sollecitava “l’urgente necessità di procedere ad una ricognizione delle pertinenze perché non sembra affatto scontato che siano da classificarsi tali esclusivamente quelle già descritte nel verbale di incameramento” e rimarcava “la disparità di trattamento che innesca fenomeni di turbativa nel mercato, con esiti economicamente molto gravosi per chi li subisce e lesivi della concorrenza mettono fuori mercato alcune imprese” . Era chiaro il riferimento agli effetti deleteri che la legge Finanziaria del 2007 aveva comportato sul vertiginoso aumento del canone per chi era concessionario di una pertinenza demaniale, cioè di un bene di proprietà statale (€ 50-60.000 – cinquanta-sessantamila – l’anno per un ristorante sito in zona Piazzale Boscovich per chi ne pagava 5-6.000 – cinque-seimila – ante Finanziaria) rispetto al canone pagato dai concessionari dei Chioschi-Bar-Ristoranti siti sull’arenile, (che godono quindi anche di posizione privilegiata) che ne pagano invece circa 400 o 500 (quattrocento-cinquecento) l’anno, massimo, in quanto sono considerati “beni di facile rimozione di proprietà privata” (e non pertinenze demaniali di proprietà pubblica, prima statale ora comunale) e l’importo del canone concessorio è calcolato sulla superficie di ingombro, essa solo oggetto di concessione.
Si consideri che per i Chioschi-Bar-Ristoranti siti sull’arenile (e per alcune “cabine”) si parla di immobili accatastati e oggetto di procedure di sanatorie edilizia e con rilevanza sismica per alcuni di essi; quindi del tutto simili ai Bar-Ristoranti ex pertinenze dello Stato (ora beni patrimoniali del Comune di Rimini) che in alcuni casi distano a non più di 70-100 metri gli uni dagli altri.
La Regione Emilia Romagna, con risposta a firma della Dott.ssa Paola Castellini del 02.04.2012 prot. “PG/2012/83785” riferiva che “la questione sottoposta al parere di questo Servizio attiene a competenze che ineriscono strettamente alla titolarità dominicale dei beni del demanio marittimo ed all’interesse erariale ad essa sottesa“ e rimandava alla circolare emessa congiuntamente da Ministero dei Trasporti, Agenzia del Territorio ed Agenzia del Demanio in data 4 Marzo 2008, ritenendo la competenza di verifica nella titolarità in primis dell’Agenzia del Demanio che si può avvalere della collaborazione di altri enti istituzionali.
In effetti, in relazione ad una vicenda relativa ad una ricognizione di un immobile già catalogato come “pertinenza demaniale” sito nel territorio del Comune di Rimini, l’Agenzia Del Demanio (filiale Emilia Romagna) con nota prot. N. 5273 del 30.03.2012 precisava che la partecipazione di tale ente al procedimento richiesto riguardava solo ed esclusivamente “…..la verifica dei soli aspetti dominicali…” a riprova che la sua competenza interessava principalmente l’aspetto inerente alla titolarità della “proprietà” e non a qualsivoglia aspetto concessorio in generale.
Con nota del 12 Novembre 2012 n. 264242 la Dott.ssa Castellini (Regione Emilia Romagna) trasmetteva Agli Uffici Gestione del Demanio marittimo dei Comuni costieri, alla stessa Agenzia e alla Direzione Marittima Emilia Romagna, Capitaneria di Porto Ravenna, la nota dell’Agenzia del Demanio Filiale Emilia Romagna Prot. 2012/16511/B03 del 26.10.2012 in adempimento alla nota dell’ Agenzia del Demanio Area Operativa di Roma prot. n. 2012/26857/DAO-CO-BD del 02.10.2012, avente ad oggetto “Procedimento di acquisizione allo Stato delle opere inamovibili realizzate su zona demaniale marittima ex art. 49 C.N“.
Con nota del 22 Gennaio 2013 n. 12721 a firma del sottoscritto e della U.O. Dott.ssa Catia Caprili, il Comune di Rimini, nell’ambito degli obblighi istituzionali di collaborazione previsti dalla circolare dell’Agenzia del Demanio Area Operativa di Roma prot. n. 2012/26857/DAO-CO-BD del 02.10.2012, ut supra, trasmetteva alla Capitaneria di Porto di Rimini l’ elenco delle concessioni demaniali marittime in essere a tale data, prorogate e/o in corso di proroga.
A tale comunicazione, con nota del 14 Febbraio 2013 prot. n. 11.29.00/2481 All. N rispondeva l’allora Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, C.F. (CP) Piercarlo di Domenico, inviando tale missiva per conoscenza anche all’Agenzia del Demanio Regionale e alla Regione Emilia Romagna. Egli sottolineava le differenze esistenti tra le «concessioni per licenza, dove il concessionario al momento della scadenza è obbligato a restituire l’area concessa nello stato originario, rimuovendo le opere realizzate a proprie spese», e quelle rilasciate per «atto formale ai sensi dell’art. 9 reg. Navig. Marittima, in quanto solo in questi ultimi casi è possibile realizzare manufatti non facilmente amovibili, di potenziale interesse per lo Stato al termine della concessione». In buona sostanza egli rimarcava quanto la giurisprudenza dell’epoca sanciva (ante CGE 14 Luglio 2016), e rimandava a tutte le autorità di controllo preposte alla vigilanza del Demanio Marittimo (Comune, stessa Autorità Marittima, Regione Emilia Romagna, Agenzia del Demanio) l’adempimento dei propri compiti istituzionali.
Vista l’evoluzione giurisprudenziale “ut supra” richiamata (ricordo gli obblighi di tutti i pubblici funzionari – organi giurisdizionali, pubblici funzionari, amministratori – di disapplicare nell’ambito delle proprie funzioni le norme non conformi all’ordinamento dell’Unione Europea) ritengo che non sia più possibile “glissare sulla materia” continuando con la politica dello struzzo o al più dello scarica barile. E di conseguenza ritengo sussista un preciso obbligo di attivare la “Procedura di acquisizione allo Stato delle opere inamovibili realizzate su zona demaniale marittima ex art. 49 Cod. Nav.“ così come disciplinata dalla nota dell’Agenzia del Demanio del 2 Ottobre 2012 prot. N. 2012/26857/DAO-CO-BD e dall’allegato descrittivo della procedura.
Provate a pensare, in positivo, quanto le casse dello Stato (quindi di tutti noi) potrebbero beneficare in termini di incasso se invece dei 400 o 500 euro annuali di canone concessorio i Chioschi-Bar-Ristoranti presenti sull’arenile si allineassero, è chiaro in proporzione alle loro dimensioni, al pagamento dei canoni ( 50.000 – 60.000 euro l’anno) che invece sono costretti a corrispondere i concessionari di una qualsivoglia pertinenza demaniale marittima presente sul litorale riminese?
Vale anche il rovescio della medaglia: quanto attualmente ci perde il pubblico erario (quindi tutti noi) e chi si assume la responsabilità di questo mancato incasso?
Roberto Biagini