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Spiagge. La Consulta boccia la legge regionale veneta sugli indennizzi ai balneari

La Consulta interviene per l’ ennesima volta in tema di concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo riportando nell’ alveo del costituzionalmente corretto i tentativi maldestri che le regioni provano periodicamente “a buttare nell’ agone normativo ritenuto indebitamente di propria competenza”, spinte logicamente dalla lobby dei balneari che per interposta persona dei consiglieri e/o assessori regionali compiacenti, svolge un pressing costante rispetto al quale gli enti territoriali prestano il fianco senza colpo ferire, sempre fino a quando il giudici di P.zza del Quirinale impongo loro lo stop forzato come avviene in questa materia minimo da 10 anni a questa parte.

La recentissima sentenza del 23 Ottobre 2020 n. 222, prende in esame la questione postale dall’ “ordinanza del 27 maggio 2019 (r.o. n. 143 del 2019), con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione”.

Anche in questo caso la Consulta, come avvenuto con la sentenza n. 109 del 30 Maggio 2018 con la quale veniva preso in esame la Legge Regionale n. 10/2017 della Regione Friuli Venezia Giulia, interviene sulle prescrizioni che le regioni vorrebbero imporre in tema “di indennizzi” a favore dei concessionari uscenti e a carico di quelli subentranti.

In particolare la legge regionale censurata e dichiara incostituzionale prevedeva l’ammontare del relativo importo di indennizzo in misura pari “al novanta per cento del valore dell’azienda del gestore uscente, come asseverato sulla base di una perizia giurata da inserire fra gli atti dell’avviso di gara”.

Il giudice rimettente (Tar Veneto) in una sorta di “summa” giuridica della materia ha riproposto le medesime doglianza di incostituzionalità che vertono: a)  sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in questa materia; b)  sui principi che impongono il rispetto dei vincoli derivanti dall’ ordinamento comunitario, in particolare di quelli che in materia di procedure di selezione per attività contingentate “non devono essere accordati vantaggi al prestatore uscente”.

La Corte Costituzionale precisa che la disciplina delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale, sia regionale, ma che particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (sentenze n. 86 del 2019 e n. 40 del 2017); principi corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Riprende poi l’ art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010, che – attuando il contenuto dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno – prescrive la predeterminazione dei criteri e delle modalità atti ad assicurare l’imparzialità delle procedure di selezione per l’assegnazione dei titoli concessori e, per i profili inerenti alla presente fattispecie, dispone “che non possano essereaccordati vantaggi al prestatore uscente”.

Non si può prevedere “il riconoscimento di un indennizzo, in favore del gestore uscente, al momento della cessazione delle concessioni demaniali marittime, in quanto ciò porrebbe una ingiustificata differenziazione tra la disciplina della Regione Veneto da quella prevista per il resto del territorio nazionale”.

La legge statale, infatti, non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell’impresa del concessionario uscente, in caso di definizione del rapporto; ciò vale, come si è detto, anche per il caso in cui questi abbia realizzato opere non amovibili, che in base all’art. 49 cod. nav. possono essere acquisite al demanio senza alcun compenso o rimborso, ovvero senza oneri che gravino sul subentrante.

Con il meccanismo delineato dalle norme censurate, il subentro nel rapporto concessorio è condizionato al pagamento di un indennizzo in favore del concessionario uscente; e tale meccanismo, all’evidenza, “influisce sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento” (sentenza n. 157 del 2017).

Di qui la violazione del parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Però la Consulta non si ferma al mero principio già espresso più volte. Lo arricchisce quando afferma che “il fatto che la stessa normativa dell’Unione europea consenta ai legislatori nazionali di adottare garanzie per l’ammortamento degli investimenti effettuati dal gestore uscente non permette, in sé solo, alle Regioni di alterare le modalità con cui il legislatore statale, nell’ambito della sua competenza esclusiva, ha inteso dare attuazione a detta prerogativa; né alla Regione è consentito di intervenire quando il legislatore non si sia avvalso di questa possibilità, tenuto conto che, ai fini di tale attuazione, assume rilievo il riparto costituzionale delle competenze (art. 117, quinto comma, Cost.)” .

Inevitabile la chiosa finale: “l’enunciata finalità di tutelare […] l’affidamento e la certezza del diritto degli operatori locali, non vale ad escludere il vulnus arrecato dalla disposizione in esame alla competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza», poiché spetta unicamente allo Stato di disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni (sentenza n. 1 del 2019)” .

Roberto Biagini

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