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Spiagge, il Tar Toscana non conferma la proroga. Valori delle concessioni fino a 3milioni di euro

Il TAR TOSCANA con sentenza n. 1377/2020 pubblicata ieri, 9 Novembre, 2020 ha dichiarato inammissibile per mancanza “del presupposto della sussistenza di un interesse attuale e concreto giustificante la proposizione del gravame”, le domande proposte da 4 concessionari toscani di stabilimenti balneari siti nei lidi versiliesi (comuni di Camaiore e Pietrasanta ) e volte a richiedere: a) l’ accertamento della proprietà superficiaria su alcuni manufatti facenti parte del cespite aziendale ed insistenti sul demanio marittimo; b) il diritto di indennizzo derivante dalla perdita di utilità economiche una volta decorsi i termine delle proroghe; c) la misura di detto indennizzo da loro quantificata rispettivamente in € 2.234.612,00 per Miraggio di Fornaciari Monica & c. s.a.s.,  in € 2.582.656,00 per il Bagno Biagi s.a.s., in € 1.763.489,00 per Bagno Milano s.a.s. ed in €  3.221.843,00 per la Società Bagno Sirena s.r.l..

Inizialmente tali domande, in data 21.09.2015, erano state proposte avanti il Tribunale Civile di Firenze il quale con sentenza n. 1725 del 16.06.2018 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della “giurisdizione esclusiva” del TAR.

Riassunto il giudizio c/o il competente organo giurisdizionale amministrativo, il TAR di Firenze, non entrando in nessun modo nel merito del ricorso, sia in punto di fatto che in punto di diritto ( “ Le domande proposte col ricorso in epigrafe sono legate all’esercizio futuro ed eventuale di poteri dell’amministrazione concedente, talché manca il presupposto della sussistenza di un interesse attuale e concreto giustificante la proposizione del gravame (TAR Toscana, III, 1.7.2019, n. 1002), ha preso atto che allo stato attuale l’Amministrazione (Ministero Trasporti – Agenzia del Demanio) “non ha adottato  provvedimenti di revoca o decadenza” atti ad incidere la sfera giuridica dei ricorrenti. Infatti sostiene che “il thema disputandum è l’indennizzabilità del diritto superficiario allorché spirerà, senza possibilità di rinnovo, il rapporto concessorio oggi in essere, con conseguente operatività pleno iure dell’art. 49 cod. nav.” (pagina 13 del ricorso). In particolare, la devoluzione delle opere ex art. 49 del codice della navigazione e la questione del relativo compenso o rimborso al concessionario costituiscono ipotesi future e di incerta realizzazione, in quanto presuppongono la scadenza delle concessioni demaniali (non ancora verificatasi), la quale si inserirà in un quadro normativo che potrebbe essere del tutto diverso dall’attuale”.

Alla luce di tali motivazioni, la “curia” fiorentina non poteva far altro che rigettare la domanda per inammissibilità.

Al di là dell’ aspetto puramente esteriore che si ricava dal “succinto” (e non poteva essere altrimenti) dispositivo, sono interessanti i risvolti e gli spunti di riflessione che tale pronuncia sicuramente susciterà nel quotidiano dibattito che si è da tempo aperto in ordine alla “vexata questio” delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo. Vediamo di provare a metterli in fila.

La domanda giudiziale iniziale incardinata c/o la giustizia ordinaria è datata 21 settembre 2015, quindi è antecedente alla pronuncia spartiacque della C.G.U.E. del 14 Luglio 2016, ma posteriore al rinvio pregiudiziale sulla compatibilità delle proroghe al 2015 e 2020 che i Tar Lombardia e Sardegna,  avevano già  rimesso alla cognizione della Corte di Lussemburgo che poi ha deciso con la predetta sentenza del 2016.  

Apparentemente si trattava di una domanda rivolta all’ accertamento, oltre che della loro proprietà “superficiaria” sui beni utilizzati per l’attività di gestione dello stabilimento balenare, di un eventuale diritto degli attori a vedersi riconosciuto un “equo indennizzo”, comparato al valore dei beni aziendali come da loro stimati una volta cessata definitivamente l’ efficacia della concessione per intervenuta scadenza. Una pronuncia di significato quasi cautelare-conservativo per prevenire potenziali “disgrazie future”. Della serie siccome un giorno “scadrò” e perderò tutte le mie “utilità economiche materiali ed immateriali” , in quanto i beni immobili di cui ora affermo di avere la proprietà superficiaria verranno poi trasferiti allo Stato (e poi eventualmente a terzi), io, a te Stato, chiedo già adesso di riconoscermi un indennizzo. Ma con quale legittimazione ed interesse ad agire, un attento osservatore si poteva chiedere, visto che ancora non erano scadute le concessioni e di conseguenza il procedimento di incameramento non esisteva ? Chiedendo, intanto,  all’ organo giurisdizionale, ed era questo il vero scopo della incardinata causa al di là dell’ apparenza formale,  o di “disapplicare direttamente l’ art. 49 del Cod. Nav.” (“Devoluzione allo Stato senza indennizzo delle opere non amovibili”) per contrasto con la normativa comunitaria, o, in alternativa, di “investire con un rinvio pregiudiziale” la Corte di Giustizia U.E. ex art. 267 TFUE, per farsi dichiarare da quest’ultima la non conformità al diritto eurounitario dell’ art. 49 Cod. Nav. che prevede un incameramento a favore della Stato senza indennizzo, sperando in un’altra sentenza “Laezza” (richiamata in atti) questa volta in materia di concessioni demaniali marittime.

Strategia interessante (colpire ed affondare l’ art. 49 Cod. Nav.)  che però non ha ottenuto il risultato sperato, né in sede ordinaria (Tribunale di Firenze: “non ho giurisdizione in materia devi andare dal giudice amministrativo),  né  in sede di giustizia amministrativa (il Tar Toscana ha dichiarato la domanda “inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto”).

Ma intanto qualcuno potrebbe rilevare, e sicuramente sarà così da coloro che perorano le ragioni dei balneari,  che il Tar “ha confermato la validità della proroga al 2033”  e quindi non ci sono controindicazioni a procedere con l’ estensione doverosa da parte dei comuni, ecc.. Purtroppo per loro non è così,  in quanto non è stata oggetto di contraddittorio tra le parti la questione “della disapplicazione o meno della proroga al 2033 della scadenza della concessione” perché il giudicante si è “fermato”, nel processo logico del suo giudizio,  alla mera questione pregiudiziale dell’ interesse ad agire valutandolo come carente.  Sicuramente la questione della conformità al diritto eurounitario della proroga al 31.12.2033,  inserita nella “Legge di Stabilità 2019”, sarebbe sicuramente emersa, primo a livello dialettico tra le parti processuali e poi a livello motivazionale del giudicante, se l’ Amministrazione avesse esercitato quei poteri (di revoca o decadenza) che il TAR Toscana inscindibilmente ha ritenuto legati (sanzionandone l’assenza) alle domande proposte.

In buona sostanza nessuna massima giuridica se ne può trarre a livello di precedente dotato di una certa autorevolezza giuridica anche da spendere a favore delle ragioni dei concessionari balneari, a parere dello scrivente si intende.

A livello di dibattito politico-giuridico emerge, di contro e sempre ammesso che ce ne fosse stato ulteriormente  bisogno, come sia pregnante e condizionante in materia “l’ interesse transfrontaliero certo” legato al valore economico delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo. Il Consiglio di Stato l’ aveva rimarcato  con la sentenza n. 4610 del 17 luglio 2020 ripresa anche da Chimamicittà: « esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, derivanti dalla direttiva 123/2006 (c.d. Bolkestein), essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività suscettibili di apprezzamento in termini economici ». Questo perché, prosegue la sentenza, «la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione».

La valutazione degli indennizzi (sarebbe interessante compararli ai canoni pagati allo Stato dagli stabilimenti) richiesti dai concessionari al TAR TOSCANA in base alla stima dei loro cespiti aziendali (da € 1.763.489,00 a € 3.221.834,00) pone senza ombra di dubbio nella sfera di applicazione dei principi eurounitari di derivazione diretta dal Trattato fondativo UE di “libertà di stabilimento, non discriminazione e libera concorrenza” (art. 49,56,106 TFUE), la materia delle concessioni demaniali a prescindere, quindi, dall’ applicazione “armonizzata” della Direttiva Bolkestein, per chi ancora dovesse ritenere (in ogni caso a torto) la non applicabilità della direttiva 2006/123/CE alla materia delle “concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo”.  È bene leggere anche in “filigrana” le sentenze in una materia così delicata e “sensibile”.

Roberto Biagini

La sentenza del Tar Toscana

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