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Spiagge. A fine concessione i manufatti diventano di proprietà dello Stato. Così il Consiglio di Stato

Importante pronuncia del  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) pubblicata il 03/12/2018 (N. 06853/2018 sul ricorso numero di registro generale 7260 del 2012), in tema di incameranti ex art. 49 Cod. Nav..

I giudici di Palazzo Spada riformando la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00144/2012, concernente l’ acquisizione di opere insistenti sul demanio marittimo per scadenza concessione, hanno confermato quanto già si poteva ampiamente attingere  da una consolidata giurisprudenza  in tema di “incameramenti di opere non facilmente amovibili” a seguito dell’ espunzione del rinnovo automatico e tacito delle concessioni demaniali dall’ ordinamento giuridico e dalla conseguente “scadenza” , appunto, delle stesse.

La vicenda nasce dall’ appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’  l’Agenzia del Demanio-Filiale Abruzzo- avverso la sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sez. I, n. 144/2012 che ha accolto  il << ricorso proposto dalla società Il Calimero di Bersani Maria Teresa& C. s.a.s. avverso il “Verbale di consistenza e testimoniale di stato, preordinato all’acquisizione al demanio dello Stato dell’intero compendio immobiliare eretto nello stabilimento balneare su bene demaniale in concessione>>, verbale redatto, in concomitanza alla maturata scadenza della concessione demaniale marittima, dall’Agenzia del demanio all’esito del sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e degli immobili, ai fini dell’eventuale acquisizione delle ulteriori opere non ricomprese nei Testimoniali di stato redatti in precedenza.

Aderendo alle tesi dei ricorrenti in primo grado, il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso dei balneari, affermando che << in materia di concessioni demaniali marittime, il principio dell’accessione gratuita di cui all’art. 49 cod. nav., che fa salva ogni diversa determinazione contenuta nell’atto di concessione, non si applica qualora il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico e preordinato in antecedenza rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare una vera e propria proroga, protraendosi il rapporto senza soluzione di continuità >>.

Accogliendo, di contro, in sede di gravame le difese degli appellanti soccombenti in primo grado, il C.D.S.  ha statuito che << a differenza della proroga della concessione che determina il prolungamento – senza soluzione di continuità – della durata della concessione in essere, il rinnovo della concessione integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta >>. Da qui il corollario che,  << decorso il termine di durata, scaduta l’originaria concessione demaniale marittima, si verifica ipso iure, ai sensi dell’art. 49 del cod. nav., la devoluzione a favore dello Stato: ossia, sebbene la concessione sia stata rinnovata, le opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario nel periodo d’efficacia della concessione scaduta – fatta poi oggetto di rinnovo – sono acquisite con effetto legale automatico (meramente dichiarativo- accertativo di una situazione già maturata) al demanio statale>>.

In buona sostanza il rinnovo della concessione, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di prime cure, non posticipa affatto l’effetto traslativo della proprietà già prodottosi alla scadenza del termine di durata della concessione.

IL Consiglio di Stato, poi, si sofferma sui principi giuridici che si sono susseguiti alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato Italiano, sulla incompatibilità comunitaria del rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale, di cui all’art. 1, comma 2, d.l. n. 400/1993, è stato adottato l’art. 1, comma 18, d.l. n. 194 del 2009 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”).

Oltre all’ abrogazione del c.d. “diritto di insistenza” di cui all’art. 37 cod. nav.  allo scopo di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908, e dare organica sistematicità alla materia, con l’art.11 della legge comunitaria n. 217/2011 (recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”) è stato abrogato il meccanismo del rinnovo automatico previsto dal comma 2 dell’art. 1 d.l. n. 400/1993, sicché il rinnovo automatico e tacito delle concessioni demaniali è espunto dall’ordinamento di settore per cui è causa.

Questa sentenza, a fronte dell’ autorevolezza dell’ organo emanante e dei principi di diritto che la supportano, si inserisce in quel filone ormai consolidato di “supplenza” delle pronunce giurisdizionali in tema di demanio marittimo al (mancato) ruolo che dovrebbe invece essere della politica, da anni troppo supinamente “spiaggiata” sulle posizioni ormai totalmente indifendibili in punto di diritto dei concessionari balneari rispetto ai principi costituzionali ed euro unitari.

La sentenza del Consiglio di Stato 

La foto di copertina è di archivio e non ha nessun nesso con la sentenza (RdR)

Roberto Biagini  

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