Il Comune di Riccione aveva chiesto al Tribunale di Rimini la sospensione in via cautelare del servizio di “Metromare” e di ordinare a Start Romagna S.p.a. di “adottare le misure necessarie regolarizzazione e messa in sicurezza del servizio”.
Il 13 dicembre il Giudice, dott. Lorenzo Maria Licoscorso, non solo ha rigettato il ricorso, ma ha anche condannato il Comune di Riccione al pagamento in favore di Start Romagna e Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini delle spese di lite, “determinate per ciascuna parte in euro 4.396,00 per compensi professionali, oltre forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Nella sua ordinanza il giudice spiega che “il ricorso è infondato e va pertanto rigettato” per tutta una serie di motivi.
Innanzi tutto il Comune di Riccione, che aveva richiamato l’art. 700 del codice di procedura civile, non ha come Comune “la legittimazione attiva del Comune a far valere tali asserite violazioni”.
Teme per la sicurezza e chiede al Tribunale di intervenire, quando un sindaco ha il dovere di provvedere lui con proprie ordinanze qualora ritenga che vi siano rischi.
Aveva richiamato dei rilievi avanzati dai sindacati, ma un sindaco non ha titoli per rappresentare i lavoratori. Aveva anche allegato l’accordo di programma, ma nemmeno questo documento fornisce al Comune un ruolo valido per poter chiedere quanto ha chiesto.
Il testo integrale dell’ordinanza: