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San Marino chiude per la pandemia. Coprifuoco dalle ore 22, chiusi bar e ristoranti fino al 7 Gennaio”

Il Governo della Repubblica di San Marino dopo ore di lavoro ha approvato un nuovo decreto che prevede nuove misure per il periodo di Natale – Epifania. Un decreto che si allinea alle norme italiane evitando in questo modo spostamenti tra il territorio italiano e la Repubblica di San Marino.

Ecco gli aspetti principali:

  • Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è vietato ogni movimento da e per la Repubblica di San Marino salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità.
  • Gli spostamenti interni nella Repubblica di San Marino sono consentiti fino alle ore 22:00. Oltre tale orario sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità
  • E’ consentito lo spostamento da e per la Repubblica di San Marino per la visita a parenti o amici nella fascia oraria dalle 5:00 alle 22:00. Lo spostamento è onsentito ad un massimo di due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  • Le attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico restano chiuse dalle ore 18:00 del 24 dicembre 2020 alle ore 5:00 del 7 gennaio 2021. Restano consentite le consegne a domicilio e il servizio da asporto.
  • Le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi
  • alimentari e/o di prima necessità, restano chiuse nei giorni 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.
  • Gli impianti sportivi al chiuso e all’aperto, le piscine e le palestre restano chiusi nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021
  • Il mancato rispetto delle misure previste dal presente decreto – legge, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 800,00 (ottocento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00) con facoltà di oblazione volontaria.

Le disposizioni di cui al presente decreto – legge producono effetti a partire dalle ore 00:00

del giorno di giovedì 24 dicembre 2020 e permangono in vigore fino alle ore 05:00 del giorno di giovedì 7 gennaio 2021.

Il testo del decreto

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