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San Marino, arriva il green pass

Green pass da esibire nei locali al chiuso nei quali non sia possibile mantenere il distanziamento. Il governo di San Marino ha emanato nella tarda serata di ieri un nuovo decreto. Decreto che prevede nuove restrizioni per contrastare la pandemia considerando che la curva dei contagi è in risalita anche sul Titano. Ma anche sanzioni.

Si tratta dei locali al chiuso aperti al pubblico all’interno dei quali non sia possibile garantire il distanziamento continuo o posti a sedere per tutti i presenti: locali da ballo, sale giochi, bowling ecc.

L’articolo 5 del decreto, oltre a confermare l’obbligo già vigente dell’utilizzo della mascherina, elenca le tipologie di documenti che è possibile presentare per accedere a tali locali:

  • San Marino Digital Covid Certificate, disponibile sul Fascicolo Sanitario elettronico di tutti i vaccinati assistiti ISS;
  • Carta di Vaccinazione AntiCovid-19;
  • certificato anticorpale;
  • certificato di avvenuta vaccinazione;
  • certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’ISS, presso le farmacie sammarinesi, o presso strutture sanitarie accreditate, nell’arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare.

Il possesso di uno dei documenti sopraelencati consente altresì:

  • l’accesso alle manifestazioni, incluse quelle sportive, gli spettacoli, gli eventi di intrattenimento, le feste ed eventi che prevedano il ballo;
  • la pratica di discipline sportive collettive o individuali di contatto, nonché gli allenamenti a circuito ove previsto l’utilizzo promiscuo di attrezzature.

Essendo le disposizioni di cui all’articolo 5 previste unicamente per quei locali in cui vengono organizzate feste o eventi danzanti, tutte le altre attività economiche e di ristorazione (supermercati, bar, negozi, ristoranti, palestre private ecc) restano accessibili senza l’obbligo di certificazione o tamponi mentre è obbligatorio l’utilizzo della mascherina per gli operatori e gli utenti dai 12 anni in su. A tal proposito l’articolo 3 dispone che nei locali in cui vengono somministrati cibi e bevande, la mascherina debba essere indossata all’entrata, all’uscita e durante ogni spostamento interno.

Il nuovo Decreto raccoglie l’appello del Direttore Regionale dell’OMS per l’Europa che, il 4 novembre scorso, ha sollecitato le autorità sanitarie e politiche a riconsiderare le cosiddette “misure sociali” quali i test, il distanziamento, la ventilazione degli spazi interni e l’utilizzo di mascherine. Misure che, accanto alla rapida, equa e generalizzata vaccinazione, sono in grado di prevenire la recrudescenza del Covid-19, evitano chiusure diffuse e dannose e soprattutto garantiscono la libertà di continuare a vivere la propria vita convivendo con il virus ma contenendolo, affinché non abbia il sopravvento.

Inoltre, il Consiglio di Stato spiega nei dettagli alcune delle misure introdotte.

ATTIVITÀ ECONOMICHE (Articolo 5)
L’obbligo del possesso di uno dei documenti elencati all’articolo 5, comma 1, è riferito a tutti i soggetti con età superiore ad anni 12.
Sono esentati da tale obbligo:
• le persone non vaccinabili per certificato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale;
• i minori di età inferiore a 12 anni.

Si precisa che l’obbligo del possesso di uno dei documenti di cui sopra, è da considerarsi solo ed esclusivamente per quei locali al chiuso aperti al pubblico in cui vengano organizzate e programmate feste o eventi danzanti che determinino uno straordinario e difficilmente controllabile assembramento di persone, e in cui non sia possibile garantire un distanziamento continuo o posti a sedere per tutti i presenti.
Sono da ritenersi escluse da tale obbligo tutte le ulteriori attività economiche (ristoranti, bar, negozi, servizi alla persona, supermercati ecc.)
Ugualmente, l’accesso ai centri commerciali è consentito senza alcun tipo di certificazione.
Tale certificazione è invece obbligatoria nel caso in cui si intenda accedere a eventi, feste, serate danzanti organizzati all’interno di centri commerciali.
All’interno di tutte le attività economiche resta in ogni caso l’obbligo della mascherina: per le attività di somministrazione di cibi e bevande all’entrata all’uscita e durante gli spostamenti interni.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA (Articolo 6)
L’obbligo del possesso di uno dei documenti elencati all’articolo 5, comma 1, per lo svolgimento delle discipline sportive collettive o individuali ove sia previsto contatto, nonché per gli allenamenti a circuito con utilizzo promiscuo di attrezzature, è riferito a tutte le strutture, pubbliche o private, in continuità con quanto già previsto all’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 107/2021.
Sono esentati da tale obbligo:
• le persone che svolgono attività sportive, ludiche e/o tersicoree di contatto esclusivamente con appartenenti allo stesso nucleo di conviventi;
• le persone non vaccinabili per certificato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale;
• i minori di età inferiore a 16 anni.
L’obbligo del possesso di uno dei documenti elencati all’articolo 5, comma 1, per l’entrata nelle strutture sportive in gestione al CONS è riferito esclusivamente ai non residenti.
Permane l’obbligo di sanificazione delle attrezzature tra un utilizzo e l’altro.
TRASPORTO SCOLASTICO
Permane l’obbligo di indossare la mascherina per tutti gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, come da Linee Guida adottate dal Congresso di Stato con Delibera 31 agosto 2021 n. 22.
DOCUMENTAZIONE
Si coglie l’occasione per ricordare quali siano le tipologie di documentazione previste dall’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 188/2021:
a) San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile per ogni assistito ISS vaccinato all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o di equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC);
b) Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 di cui all’articolo 16 e all’Allegato 2 del Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85;
c) certificato anticorpale di cui all’articolo 3, comma 4, del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.109 avente esito non inferiore alla soglia stabilita all’articolo 1, comma 3, lettera a, punto iii) del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.107 di possesso di anticorpi superiori a 50 AU/ml (corrispondenti a 7,1 BAU/ml secondo l’unità di misura adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS-WHO);
d) apposito certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 12 mesi precedenti;
e) apposito certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’ISS, presso le farmacie sammarinesi, o presso strutture sanitarie accreditate, nell’arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare.

I NUMERI UTILI:

  • per sintomi sospetti di Covid: 0549. 994144 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00) oppure contatti@iss.sm;
  • per problemi relativi agli spostamenti in Italia e all’estero e aeroporti, Dipartimento Affari Esteri 0549 882337;
  • per consegna medicinali, spesa e servizio cinofilo, Protezione civile 0549 883401- 883402.

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