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Fials diffida AUSL Romagna: “Basta con l’uso improprio delle ferie”

La segreteria provinciale di Ravenna della Fials, ha scritto una lettera di “messa in mora” dell’AUSL sul problema delle ferie “richiamabili”.

Con la presente la scrivente O.S. a seguito di segnalazioni ricevute – scrive il Sindacato FIALS – facendo seguito alla nota aziendale 2020/0321540/P denuncia un’applicazione distorta rispetto al CCNL Sanità vigente in merito al diritto alle ferie. 

Nello specifico, pare che in alcune UU.OO.- Servizi sia vigente un uso di collocare il personale in ferie definendo le stesse con il termine “richiamabili”. 

Nella normativa vigente dell’ordinamento italiano le cosiddette “ferie richiamabili” non solo non esistono, ma le stesse risultano del tutto illegittime; lo strumentale appellativo “richiamabili” sembra corrispondere ad una sorta di pronta disponibilità non monetizzata ed utilizzata quindi in modo alquanto improprio in disaccordo anche con l’art. 28 del CCNL Sanità. 

Secondo la pratica in uso – prosegue la lettera della FIALS all’AUSL – gli operatori inizialmente collocati in ferie previa autorizzazione, verrebbero costretti a rientrare in servizio qualora richiesto dal coordinatore o collaboratore indicato all’uopo, attraverso contatto diretto tramite telefono o short message service, quando gli stessi non sarebbero nemmeno obbligati a rispondere al telefono eccetto casi di pronta disponibilità. 

Per quanto sopra esposto teniamo a ricordare alla S.V. che la prassi delle cc.dd. “ferie richiamabili”, risulta essere in totale dispregio del disposto dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 33 CCNL del comparto (cfr. sul punto ex pluris Cass. Civ. n. 27057/2013). 

Plurime sentenze confermano l’inesistenza della reperibilità durante le ferie, essa infatti si riferisce solo ed esclusivamente ai periodi lavorati, forti del diritto derivante anche dalle disposizioni del D.Lgs.n.66/2003. 

Sottolineiamo infine che “l’epoca delle ferie va comunicata con largo anticipo al fine di consentire al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso in virtù dei principi di correttezza e buona fede tra le parti in questione”; vanno fruite per consentire al lavoratore “il corretto recupero fisico, nonché soddisfare le esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore”(Cass. Sez. Un. n .1947/1998). 

Pertanto, la scrivente O.S. – conclude il Sindacato – diffida codesta Direzione, D.I.T., Coordinatori, Collaboratori, ad impartire interpretazioni distorte del CCNL, nonché mettere in atto comportamenti scorretti e non rispettosi delle norme vigenti. 

Nell’eventualità che ciò dovesse protrarsi ulteriormente la scrivente tutelerà i diritti e le giuste ragioni dei lavoratori coinvolti nelle sedi competenti”.

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