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Roberto Biagini: “La riforma delle spiagge è un importante e decisivo passo in avanti per l’innovazione”

E’ stato compiuto un importante e decisivo  passo in avanti verso una prospettiva eurounitaria della materia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo con la fissazioni di paletti importanti e principi non più negoziabili come l’ esplicito riferimento in primis all’ all’ art. 49 del T.F.U.E., quindi del Trattato, fonte primaria della disciplina (e secondariamente alla “direttiva servizi” fonte subordinata al trattato stesso) e la conferma della scadenza ultima delle concessioni al 31.12.2023.

Sono state recepite molte delle indicazioni che da anni la giurisprudenza della Consulta, dei Tribunali ordinari ed amministrativi, della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia della U.E. hanno elaborato e perfezionato. Recepite anche le più importanti indicazioni presenti annualmente nelle relazioni della Corte dei Conti in materia. Si è rimarcato l’utilizzo “sostenibile e razionale” del demanio marittimo finalizzato alla “pubblica fruizione in coerenza con la normativa europea” ed è richiesto “un maggior dinamismo concorrenziale“.

Si parla per la prima volta “di criteri omogenei” per l’ individuazione delle aree da suscettibili di affidamento in concessione  e soprattutto  che i decreti legislativi attuativo devono “assicurare l’ adeguato equilibrio” tra le aree demaniali in concessione e le aree libere e libere attrezzate” e tale rapporto non potrà che essere stabilito a livello comunale in quanto la “scarsità della risorsa ” dovrà essere pesata in tale ambito come stabilito dalla Corte di Giustizia e da tutta la giurisprudenza che a tali principi si è conformata. Ottima la previsione “di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia” e la conseguente sanzione in caso di inottemperanza da parte del concessionario. Molte bene le previsioni in sede di gara che concernono “l’ecocompatibilità, la tutela paesaggistica, la fruibilità del demanio per i disabili e la preferenza delle opere di facile rimozione” nei programmi d’interventi.

Interessanti ed opportune le clausole di protezione sociale volte a promuovere “la stabilità dei livelli occupazionali” e l’adeguamento dei canoni che “tengano conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali. In conformità con quanto più volte ripetuto dalla   Corte dei Conti, la definizione di una quota di canone da riservare agli enti concedenti e da “destinare alle alla difesa della costa e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali”. Innovativo e di assoluto pregio la previsione di “un utilizzo delle aree anche per attività sportive, ricreative e di tradizione locale”.

Da approfondire il concetto della “definizione dei criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente” in quanto essi non devono andare a ledere la “par condicio” in sede di pubblica evidenza. Ma anche in questo caso l’ elaborazione eurounionale e giurisprudenziale può soccorre alla maggior comprensione della definizione in quanto più volte è stato ribadito il concetto che si può parlare di legittimo affidamento solo per “investimenti documentati e non ammortizzati”  attuati ante recepimento della Bolkestein, e cioè ante 2010 in quanto per quelli realizzati  successivamente è carente il requisito della “buona fede” in quanto si era a conoscenza della illegittimità delle proroghe generalizzate senza affidamento comparativo delle concessioni.

Non si capisce bene cosa si intenda “per perdita di avviamento” visto che siamo in tema di pubbliche concessioni e non di affitti di azienda e questo potrebbe essere un notevole discrimine per il nuovo “competitore”. Ottimi i limiti del numero massimo di concessione previsto per evitare i monopoli che da tempo si sono creati su un bene di tutti e l’abolizione dell’ affidamento ad altri dell’attività oggetto della concessione ex art.45 bis C.N. che elimina il vergognoso mercimonio di tutte le concessioni.

Da elaborare meglio i criteri partecipativi e di “valorizzazione ai fini della scelta del concessionario” che devono porre tutti “i competior” sulla stessa linea di partenza con una modulazione razionale delle “professionalità del settore” e individuare con criteri certi cosa si intenda per “piccola e micro impresa”.

Nel complesso una DDL che recepisce molte delle istanze che da tempo l’associazionismo ha portato all’ attenzione della politica e dell’opinione pubblica e che pone al centro della riforma il bene pubblico demanio marittimo e non solo gli interessi degli imprenditori balneari. Adesso comincerà l’interlocuzioni con le regioni e gli enti locali gestori che sapranno fornire il loro apporto ponendo l’attenzione sulle particolarità locali diverse da territorio a territorio e sui loro ruoli nelle procedure delle pubbliche evidenze e nella consequenziale pianificazione dell’arenile.

In questa fase chiederemo che anche l’associazionismo sia presente al tavolo delle proposte affinché vengano chiariti alcuni aspetti generici presenti nella proposta (ad esempio i criteri per stabilire la durata delle concessioni comparati agli investimenti) in modo che il Parlamento in sede di deliberazione definitiva della legge delega possa avere un quadro completo delle istanze provenienti da tutti i settori.

Roberto Biagini  presidente Co.Na.Ma.L

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