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Rimini, Federconsumatori: il fondo sospensione mutui per la prima casa. Le informazioni e le condizioni

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima (c.d. Fondo Gasparrini) casa è stato istituito con la legge n. 244/2007 e prevede la possibilità per i titolari di un mutuo fino ad euro 250.000 contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di determinate situazioni di temporanea difficoltà:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo indeterminato (ad eccezione della risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità; 
  • cessazione del rapporto di lavoro atipico 
  • morte o riconoscimento di invalidità civile non inferiore all’80% o grave handicap.

In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato e la platea dei potenziali beneficiari era stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:

  • lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • i lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  • i titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro.

A partire dal 14 ottobre 2020 con provvedimento legislativo, sono state introdotte delle importanti novità: la domanda di accesso al Fondo devono essere inviate esclusivamente dalle seguenti categorie:

  • coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente);
  • famiglia composta da un solo genitore con figli minori;
  • conduttore/i di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
  • giovani di età inferiore a 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo di sospensione.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato anche da Consap Spa (società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestore del Fondo).

Articolo realizzato da Sara Benedetti – collaboratrice  Federconsumatori Rimini A.P.S.

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018”.

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