Molti consumatori si rivolgono agli sportelli di Federconsumatori lamentando di subire fastidiose attività di recupero crediti a seguito di problemi insorti con le società di forniture di servizi (telefonici, energetici…).
Posto che laddove esista una morosità è lecito che il titolare del credito si attivi per il recupero delle somme, è doveroso interrompere ogni sollecito di pagamento laddove il consumatore rappresenti l’esistenza di una contestazione delle somme richieste, sia essa a mezzo reclamo o conciliazione.
Esistono codici di autoregolamentazione che gli operatori si sono dati, anche in linea con il Codice del Consumo, a salvaguardia e tutela dei consumatori, che però spesso non vengono osservati, soprattutto da alcune società terze cui viene appaltata l’attività di recupero crediti.
Gli strumenti più utilizzati per il sollecito del credito sono il contatto telefonico, l’sms o il messaggio Whatsapp, mail o lettere.
Ricordiamo che le telefonate possono svolgersi solo nei giorni feriali in orari ben definiti dalle 8.30 alle 21 (8.30-15.00 il sabato), con toni educati e rispettosi e non devono essere assillanti: non più di una volta al giorno e comunque non più di tre volte la settimana. L’operatore può rivolgersi solo al titolare del debito, vietandosi così scambio di informazione con soggetti diversi, nel rispetto della privacy del debitore stesso.
Le comunicazioni scritte in generale devono essere indirizzate al debitore e contenere riferimenti precisi per comprendere ed individuare a quale rapporto contrattuale sia riferita la richiesta di pagamento, a nulla valendo quei messaggi generici “abbiamo comunicazioni importanti che la riguardano, contatti il numero …”
Spesso purtroppo i consumatori ricevono vere e proprie minacce, dal rischio di pignoramento della casa, alla telefonata per informare il datore di lavoro, financo la prospettazione del carcere (!) … è importante quindi chiarire che ogni attività esecutiva sui beni del debitore (pignoramento dell’auto, dello stipendio, della casa), necessitano di un titolo esecutivo che le società di fornitura di servizi possono ottenere solamente attivandosi con un procedimento giudiziale, il quale però deve essere preceduto da una comunicazione chiamata messa in mora: essa consiste in una comunicazione formale, quindi scritta ed inviata a mezzo raccomandata o PEC, con la quale si individua il rapporto contrattuale e si intima il pagamento di una somma (che deve essere precisamente indicata), entro un termine perentorio non genericamente indicato.
Ogni altra lettera o mail o sms che minacci un’azione esecutiva è priva di rilevanza giuridica, quindi non deve destare né allarme né preoccupazione.
Ricordiamo da ultimo che ogni attività di recupero del credito deve essere sospesa laddove sia stata presentata una contestazione alla società titolare del credito o sia stata depositata un’istanza di conciliazione.
“Articolo realizzato da Tosi Enrica – Consulente Legale Volontario Federconsumatori Rimini A.P.S. – Realizzato nell’ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.”