I Sig.ri Melucci (tra cui Maurizio Melucci ex consigliere comunale dei Verdi) sono proprietari di un terreno parallelo e confinante al sedime dove insiste il tracciato della A-14 e per potere accedere alla pubblica via Montescudo con i loro mezzi agricoli hanno esercitato per anni una servitù di passaggio sul terreno confinate, anch’ esso parallelo al sedime autostradale, di proprietà di ASPI (Autostrade per l’ Italia). Per più di trent’anni nessuno ha contestato loro nulla, tant’ è vero che essi hanno anche apposto un cancello al confine con la stessa Via Montescudo dove sono stati anche autorizzati a costituire un passo carrabile.
Nell’ Ottobre del 2017 si sono trovati nell’ impossibilità di esercitare il loro diritto di passaggio in quanto ASPI ha installato una rete di recinzione al confine dei due terreni e ha posizionato un lucchetto nel cancello. I Melucci sono ricorsi al Tribunale di Rimini con “un procedimento possessorio” La fase sommaria dell’azione “di reintegrazione” nel possesso si è conclusa con l’accogliento del ricorso a favore dei Melucci (ottobre 2018) e con “l’ ordinanza” ( Dott.ssa Dai Checchi) di reintegro dello “status quo ante” a carico di ASPI la quale ha successivamente instaurato la fase del “merito possessorio.
Il 7 Gennaio 2022 il Tribunale di Rimini, con “sentenza” (Dott.ssa Saieva) ha confermato l’ ordinanza e condannato definitivamente ASPI al ripristino dello stato dei luoghi.
ASPI si è sempre difesa sostenendo “la demanialità” del “fondo servente” (quello sul quale i Melucci esercitavano la servitù di passaggio) e quindi l’ inidoneità ad essere oggetto di qualsiasi forma di possesso (anche ai fini eventuali di un’azione di usucapione). Il Tribunale di Rimini ha invece ritenuto che quel “fondo” per le caratteristiche che aveva ( l’ onere della prova era a carico di ASPI), non poteva considerarsi demaniale. Esso osservava, riprendendo un caso simile attenzionato dalla Corte di Cassazione nel 2013, che per << per potersi qualificare un’area quale pertinenza stradale ai sensi dell’art. 24 del Codice della strada (pertinenza di esercizio, che costituisce parte integrante della strada o inerisce permanentemente alla sede stradale –co. 3, e pertinenza di servizio, che è destinata dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti – co. 4) è pur sempre necessaria per l’acquisto della demanialità, trattandosi di demanio artificiale ed accidentale, l’effettiva destinazione dell’area alla funzione stradale>>.
Applicando i principi esposti alla presente controversia, risulta che Autostrade non ha fornito la prova della demanialità del fondo attraversato dai Melucci in quanto esso non è di fatto accessibile dall’Autostrada e non consente l’accesso ad essa e dunque non ne è parte integrante – non allegando (ASPI) neppure a quale uso di pubblica utilità l’abbia stabilmente destinato (essendo insufficiente l’utilizzo occasionale – come l’occupazione da parte delle maestranze durante i lavori per la terza corsia della A14).
Ne è derivato che la striscia di terreno costituente il sentiero conteso è suscettibile di possesso tutelabile da parte dei Sig. Melucci.
La famiglia Melucci è stata sostenuta dall’avvocato Roberto Biagini