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Rimini: “Come devono essere i nuovi consigli di Quartiere”

Torna nel dibattito la partecipazione di base dei Quartieri. Ne sono contento, perchè questa è una battaglia che il PD comunale di Rimini porta avanti da molti anni. Da Consigliere, come Marcello ma diversamente da Marcello, ho presentato diverse proposte che poi sono diventate patrimonio del PD stesso, votate dalla Direzione Comunale e dall’allora Gruppo PD.

I punti della proposta del PD che votammo, e che spero possano a breve diventare realtà sono questi:

– Volontaria la partecipazione, volontaria l’organizzazione delle elezioni (presa dalle esperienze inglesi e irlandesi).

Numero di Quartieri maggiore e dimensione più piccole, seguendo l’attuale disposizione della popolazione, variata negli ultimi vent’anni.

– Competenze ben definite (viabilità locale, attività di vicinato, creazione e relazione con i Civivo, realizzazione di progetti per il miglioramento locale etc…).

– Possibilità di presentare progetti su bandi specifici del Comune, per sviluppare una progettualità locale ed evitare finanziamenti a pioggia.

– un rapporto con i Consiglieri Comunali e con la Giunta utile a formare, informare e condividere le proposte.

Allego lo studio che venne da me fatto (Fondamenti della Partecipazione Locale) e una bozza di regolamento (in coda allo studio), in modo che possa essere di dibattito pubblico.

Credo che oramai la richiesta sia talmente chiara, talmente forte, talmente necessaria che non ci sia più ragione di non ascoltarla.

Premessa normativa:

Le circoscrizioni di decentramento comunale sono state soppresse per i Comuni inferiori a 250.000 abitanti dalla L.191/2009 (art. 2, comma 186, lettera b), come modificata dalla L.42/2010 (art. 1 comma 2).

L’unico riferimento normativo ad oggi utilizzabile è rimasto l’art.8 dlgs 267/2000: “I Comuni, anche su base di Quartiere o di Frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo Statuto.  La legge regionale n.3/2010 sulla partecipazione nell’attuale formulazione non è idonea a supportare ipotesi di decentramento istituzionale, essendo finalizzata a sostenere singoli progetti e processi partecipativi provenienti dalla società civile”.

Vincoli:

La soppressione delle circoscrizioni è stata definita in un contesto, poco lungimirante, di risparmio della spesa pubblica e di razionalizzazione degli organismi istituzionali differenti da quelli costituzionalmente previsti. Le ipotesi che hanno l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio civico delle esperienze di partecipazione istituzionale del Comune devono quindi tener conto di una situazione in cui la giustificazione di eventuali spese deve avvenire in modo rigoroso. Le funzioni assegnate devono rimanere nell’ambito della “partecipazione popolare all’amministrazione locale”.

I nuovi organismi, più noti come “consigli di quartiere”, si basano sul volontariato e anche questo ha delle ripercussioni di cui bisogna tenere conto, sia per le modalità di nomina, che per le funzioni che vengono assegnate: ad esempio nelle esperienze italiane si sta tornando a dividere i territori in più quartieri rispetto alle precedenti (vedi Modena da 4 a 7).

Questo  è dovuto ad uno sviluppo urbano che ha portato all’attivare nuove zone delle città, sia in forma residenziale che in forma di vita di servizi.

Inoltre non sono legittimati ad assumere atti che impegnano direttamente l’Amm.ne Comunale verso l’esterno, quindi è necessario individuare la modalità che consenta comunque di svolgere le funzioni assegnate.

La situazione precedente alla legge della soppressione.

Per quanto riguarda la storia e il dettaglio rimando ai miei “Quaderno Bianco” e “Quaderno Verde sulla Partecipazione locale”. Sostanzialmente però si può affermare che si era giunti ad una difficoltà conclamata nel trovare un ruolo attivo e coerente ed incisivo nelle funzioni dei quartieri. E a fronte di una spesa complessiva della funzione decentramento piuttosto ampia (attorno a 1.600.000 Euro) si aveva una risposta in termini di soddisfazione del proprio ruolo da parte dei consiglieri di quartiere molto bassa, ed una cifra gestita in termini di contributi pari al 14% del totale, per cui francamente insoddisfacente. 

Di fatto il ruolo pubblico riconosciuto della circoscrizione all’interno del sistema istituzionale aveva ingessato complessivamente quelle che vengono considerate tuttora le funzioni primarie.

Di fatto (trovate i dati e le spiegazione nei citati Quaderni) rispetto ad una situazione sociale e politica radicalmente mutata rispetto al momento in cui lo strumento Quartiere era stato pensato (si veda l’esperienza della campagna elettorale Dossetti-Dozza, e i programmi da loro esposti) le loro funzioni e la cristallizzazione dei regolamenti non avevano subito alcun mutamento. Questo aveva fatto pensare a molti (compreso chi scrive) che vista l’impossibilità di modificare radicalmente la struttura e le funzioni dei quartieri, fosse possibile agire solo sul denominatore di essi, ovverosia la base elettorale, ampliandola e riducendo quindi il numero dei quartieri. Ad oggi invece, considerando che si tratterebbe di associazioni di volontariato, per quanto riguarda Rimini e la sua disposizione territoriale e la sua naturale divisione in un certo numero di frazioni, è possibile immaginare una divisione del territorio in un numero di  consigli di quartiere compreso tra 12 e 14, in modo che venga particolarmente incentivata la comune appartenenza ad un territorio ben delineato e che possiede normalmente una sua propria vocazione a stare uniti e a ragionare in termini di soluzioni per i propri problemi. Cesena, per fare un esempio vicino, è divisa in 12 quartieri. Peraltro, vista anche la finalità di partecipazione di base, è possibile abbassare l’età dei soggetti di elettorato passivo ed attivo a 16 anni, in modo da ampliare il concetto di “appartenenza” e di partecipazione. Per la stessa ragione, può essere interessante allargare la base elettorale ai residenti stranieri.

Grande attenzione andrà posta nel disegno dei confini di questi quartieri, e andrà lasciato un tempo di un anno per far proporre dai quartieri stessi eventuali piccole modifiche territoriali. La ragione primaria e fondamentale è che se prima i quartieri avevano fortemente esposta la ragione “istituzionale” d’essere, oggi la ragione forte è senza altro discorrere quella di appartenenza (non vorrei citarlo, ma se passate in via Matteotti trovate la scritta, sui muri della scuola “San Giuliano patria nostra”. Oppure si ricordino le azioni per ottenere l’indicazione “Ghetto Turco”, o l’usanza viserbese di dire “vado a Rimini” quando ci si reca in centro città, e si potrebbe continuare). Visto che l’appartenenza all’unità del Comune e quella istituzionale è già rappresentata appunto dal Consiglio Comunale con le sue azioni, i quartieri trovano il senso in una dimensione raggiungibile e conoscibile immediatamente, ed è l’unico modo di accogliere dentro una visione unitaria di sé le frazioni di Rimini, anziché inserirle in corpi artificiali.
Al tempo stesso, tolta la procedura che obbligava i quartieri a dover dare una risposta per ciascuna delibera che passava dal consiglio comunale ( “ che riguardavano specifiche zone territoriali” ), e visto che viene incentivata la partecipazione “locale”, è necessario far sì che la propensione ad avere un ruolo “sindacale” nei confronti dell’amministrazione comunale si trasformi in una possibilità di proporre soluzioni per ambiti locali ben definiti, evitando quindi interferenze in ambiti che invece hanno rilevanza più ampia del locale. Questo si può ottenere definendo con chiarezza gli ambiti d’intervento, e legando le decisioni ad una responsabilità almeno politica diretta rispetto alle scelte prese. Questo permette anche di cancellare uno dei vecchi problemi dei quartieri, ovvero di aver sempre determinato principalmente su azioni sulle quali non avevano una reale responsabilità legale e amministrativa.

A questo punto invece la situazione si capovolge, e permette di ricostruire la partecipazione di base direttamente dalle funzioni assegnate e dalla situazione attuale, cucendo su misura le sue forme, e basandole sul volontariato.

Partiamo quindi da alcuni elementi di analisi sociale di base.

Rispetto agli anni ’60 e ’70, la partecipazione della popolazione alla vita politica ha avuto alcuni mutamenti sostanziali: si è ridotta la frequentazioni delle sedi istituzionali e la pratica della partecipazione alla vita sociale e civile attraverso i partiti (cfr. Istat, rapporto 1998, 2009 e 2011). Nel frattempo è aumentata la partecipazione attraverso associazionismo diffuso, volontariato, appartenenze multiple e frazionate a vari ambiti sociali e culturali. Ovvero, mentre prima – per semplificare – si frequentava la parrocchia e il partito, oppure il partito e poco altro, oggi sulla base dei tempi di vita, dei momenti, si frequentano più associazioni, con momenti di sovrapposizione, momenti di partecipazione spinta e abbandoni frequenti, e la cosiddetta “vita di partito” si è ridotta fino quasi a sparire.
In questa situazione, gli unici momenti in cui la vita civile istituzionale e quella informale e associativa si incrociano, si toccano e si influenzano l’un l’altra sono quelli delle elezione, oppure quando una decisione istituzionale tocca direttamente e da vicino un particolare punto della vita civile informale e associativa: che sia la viabilità, o la gestione di un determinato servizio o luogo, o altro.

E’ come se per la gran parte della vita sociale, le persone e le istituzioni viaggiassero su binari lontani – nemmeno paralleli – e rischiassero solo uno scontro rovinoso ogni qualvolta che per un caso i due percorsi vengano ad incrociarsi. Ovviamente si tratta di una semplificazione, ma non troppo lontana dalla realtà: basti osservare, ad esempio, la sala piena dei 900 abitanti del V Peep ultimamente, o le recenti polemiche sulla gestione dei campi sportivi: al di là del merito o delle ragioni delle questioni in oggetto, è abbastanza evidente l’occasionalità della partecipazione, carsica e dirompente.

Da questi pochi tratti risulta evidente la necessità di tarare una serie di strumenti di partecipazione di base, che possano fungere da ambito di partecipazione e diffusione delle attività per evitare e in parte disinnescare scontri di questo tipo, ma permettere una costruzione della vita democratica locale più serena e partecipata.

Le funzioni dei nuovi quartieri.
Considerando quelle che sono le ragioni primarie che stimolano la partecipazione delle persone, e che al tempo stesso possono essere delegate ad una gestione locale, mettiamo ordine ai principi.

Prima di tutto dev’essere uno strumento semplice, da contattare, da utilizzare, da conoscere. Il più informale possibile nel funzionamento, il più snello possibile e votato principalmente all’operatività. Cito il Q. Verde sulla partecipazione per brevità:

“il Comune ha il compito di impedire che si vengano ad allentare e spezzare i legami sociali, destrutturando la cittadinanza attiva. Il Quartiere e gli strumenti per la partecipazione di base – per la loro prossimità – possono permettere quella conoscenza immediata necessaria a stimolare e proporre la calibratura e il concorso da parte dei cittadini sugli interventi da compiere.

In questa direzione i Quartieri – e gli strumenti della partecipazione responsabile a livello base – non bypassano i corpi intermedi, bensì li possono aiutare a riconoscere e garantire i diritti della persona e i doveri di solidarietà politica, sociale ed economica. 

Le politiche di prossimità riguardo l’alloggio, l’istruzione e l’accesso al lavoro, la sanità, la sicurezza e la giustizia, l’innovazione, l’informazione e la comunicazione, la mobilità, il tempo libero e la cultura sono la migliore protezione contro l’esclusione sociale. Oggi si segnala un diffuso spaesamento dei cittadini nei confronti delle istituzioni e una perdita di riconoscimento da parte dei cittadini stessi nella Comunità e nello Stato (per altro sempre più globali). Così la cittadinanza sviluppa una chiusura dentro il guscio delle proprie utilità particolari e si orienta a difendere soltanto le proprie convenienze violate. I comitati di protesta ne sono il volto -spesso monotematico- creando ancor più disaffezione al voto.

L’Art. 2 della Costituzione Italiana chiarisce inequivocabilmente il principio fondamentale per cui si garantiscono i diritti sia della Persona sia delle Associazioni e dei Corpi intermedi. All’Art. 3 indica nella Repubblica il soggetto incaricato a garantirli.

All’Art.5 – importante! – assegna la realizzazione più prossima di questo compito alle autonomie locali. Questa democrazia reale riconosce non più solo la sussidiarietà verticale dei soggetti istituzionali, ma finalmente anche quella orizzontale dei soggetti civili”.

Poter disegnare da zero il sistema ci libera da alcuni vincoli passati, e soprattutto ci permette di provare a dare valori nuovi a vecchi strumenti, nonché sperimentarne di nuovi. Intanto, pare opportuno spostare la direzione decentramento negli stessi uffici e alle dipendenze della Presidenza del Consiglio comunale, per concentrare tutte le cariche elettive del territorio.

IL NUMERO DEI QUARTIERI: Abbiamo quindi legato il numero di quartieri alle zone naturalmente riconosciute come ambiti di appartenenza a circa 12-14 Circoscrizioni.

I CONSIGLI DI QUARTIERE: In ciascuno di essi viene eletto un Consiglio formato da 1 consigliere ogni mille elettori residenti (oppure da n.10 a n.15 consiglieri per ogni Quartiere). Le coalizioni indicano un candidato presidente già in fase di campagna elettorale (vedremo poi il sistema elettorale). Il ruolo di consigliere di quartiere e di presidente è gratuito e volontario. Alla prima seduta viene nominato un Presidente e un Tesoriere, e ad esso viene attribuito dal Comune un conto bancario dedicato, che viene gestito con delega dal tesoriere. Sul conto transitano i contributi, le spese e ogni altro denaro del quartiere.

LE COMMISSIONI DI QUARTIERE: Le commissioni NON sono definite dal Regolamento, ma vengono istituite all’inizio del mandato, e poi durante il mandato possono essere sciolte, rinnovate, ne possono essere create di nuove

I COMPITI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

“Intendo per cittadinanza attiva la capacità dei cittadini di auto-organizzarsi, di mobilitare risorse, risorse umane, finanziarie, tecniche, e di occuparsi della tutela dei diritti, esercitando poteri e responsabilità allo scopo di contribuire alla cura e allo sviluppo dei beni comuni … quell’insieme di beni che si dice siano patrimonio della società, di proprietà di tutti, motori dei dinamismi sociali … si deve superare una visione a mio parere riduttiva che rientra nella logica della cittadinanza tradizionale per cui i poteri sono nelle istituzioni e quello che i cittadini possono fare è di premere, chiedere, protestare, lamentarsi, ma non esercitare i propri poteri”.

(G. Moro, La società civile e i diritti di cittadinanza, Roma, 2003)

Al consiglio di Quartiere vengono affidati compiti principalmente di iniziativa locale su temi prettamente di prossimità. Obiettivo principale è quello di evitare che diventi soltanto il luogo di rivendicazioni sterili o di proteste, bensì un centro motore di proposte per il territorio. Nonché di affermare il principio in base al quale si vota solo quando vi è anche una responsabilità concreta del proprio voto. Quindi:

Il Quartiere ha il compito principale di 

– Istituire e coordinarsi con “CI-VI-VO” del proprio territorio
– Proporre, promuovere, facilitare e far realizzare, finanziandosi autonomamente senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, iniziative, feste, servizi di prossimità (asili privati, altro) per il proprio territorio.
– Prende in carico INFORMALMENTE tutte le strutture scolastiche (nidi, scuole dell’infanzia, elementari, medie inferiori) del proprio territorio, su cui propone e realizza iniziative di miglioramento.
– se sul territorio del Quartiere insistono beni immobili comunali inutilizzati, può proporre di farsene carico per iniziative a propria scelta autofinanziando l’operazione.
– Istituisce, nel suo ambito, il Consiglio di Quartiere dei bambini coinvolgendo in questo le scuole e le strutture giovanili del territorio. Infatti l’intero territorio comunale risulta inadatto per iniziative di questo tipo, che invece possono trovare un migliore rapporto attraverso il quartiere
– Istituisce il forum di coordinamento delle associazioni, presso il quale vengono censite e possono partecipare tutte le associazioni del proprio territorio

– Se sul territorio del quartiere esistono Beni Culturali, Parchi, Luoghi d’interesse storico per fatti o personaggi, se ne fa carico per creare eventi, azioni di recupero, momenti importanti e qualsiasi altra azione per un restauro, valorizzazione, mantenimento, miglioramento, migliore conoscenza.

Veniamo ora alle funzioni “pubbliche” in rapporto all’amministrazione comunale.

  • Al Quartiere viene affidato il potere di proposta rispetto alla viabilità locale. L’Amministrazione Comunale definisce all’interno di una delibera quali strade e vie debbano essere considerate “di Quartiere”, sulle quali il Consiglio può esprimersi riguardo sensi unici, direzioni di marcia, eccetera. Assieme alla comunicazione delle strade sulle quali può esercitarsi questa facoltà, verranno indicati – attraverso formazione e specifica comunicazione – quali sono le norme e il loro contenuto che debbono essere per forza conosciute e applicate.
  • Annualmente viene assegnato un budget per le manutenzioni ordinarie e straordinarie nell’ambito delle disponibilità dell’amministrazione. Ai quartieri viene consegnata la lista delle manutenzioni necessarie conosciute (e che in corso d’anno possono essere segnalate dal quartiere stesso) con il valore del lavoro a fianco. Una volta comunicato l’ammontare del denaro spendibile, i quartieri propongono le priorità da effettuarsi.
  • In occasione del Bilancio del Comune, il Quartiere organizza una seduta pubblicizzata su tutto il proprio territorio con il Sindaco e la Giunta per illustrare il Bilancio.
  • Ogni anno l’Amministrazione Comunale definisce un tema di priorità per l’annata in corso (es. la povertà, oppure la creazione d’impresa, etc), e a questa priorità destina un fondo specifico, messo a bando a quote. A questo bando ciascun quartiere può partecipare, da solo o assieme ad altri quartieri, presentando uno o più progetti da realizzarsi, con un cofinanziamento al 20% da parte del Quartiere. Ad esempio, il Comune mette a disposizione per progetti dei Quartieri 500.000 Euro per progetti sull’emergenza lavoro, o sulla povertà, o qualsiasi altro tema. Ciascun quartiere può proporre progetti da effettuarsi sui proprio territorio ( o da solo o al massimo con altri due quartieri) aggiungendo risorse ritrovate sullo stesso territorio, con il risultato di ottenere 10 progetti per 600.000 euro, con un piccolo ma apprezzabile effetto moltiplicatore. Ovvero una somma a bando fra i Quartieri, legata ad uno specifico progetto. 

I Quartieri che intendano parteciparvi, una volta creato un progetto che risponda alle richieste, si vedono assegnata la medesima somma. Se vi partecipa un Quartiere solo, la somma spesa risulta essere 1n. Se vi partecipano tre Quartieri, la somma dal Comune stanziata diventa 3n, e non una sua frazione. In questo modo si consegue il risultato di mantenere l’unità di governo, ed al tempo stesso di rispettare ed esaltare le capacità e le specificità di ogni singolo Quartiere, che può meglio coinvolgere un più ampio numero di cittadini e risorse. Così può essere per i Centri Estivi, come per altre iniziative (sui giovani, sul disagio…), oppure il bando di Borse di Studio e premi per Tesi, Corsi di alfabetizzazione informatica, di educazione ai mass-media e di inglese, comprensione dell’Europa, e qualunque cosa si ritenga necessaria. A titolo di esempio, un Quartiere di Firenze ha realizzato uno sportello antiusura e di credito etico, unendo alle risorse proprie quelle delle banche del proprio territorio, attraverso la concessione di microcrediti e di prestiti sull’onore.

  • Periodicamente (semestralmente) viene convocato un consiglio comunale tematico con tutti i Presidenti di Quartiere Accanto a queste forme di partecipazione più continuativa, va prevista la possibilità per i Comitati che a volte sorgono, di rapportarsi direttamente con i Quartieri. 
  • Al sorgere di un Comitato, il Comitato stesso –se desidera essere ascoltato dagli organi preposti- trasmette il proprio statuto o regolamento, ancorché informale, o riferimenti al Quartiere. A questo punto, il Comitato riconosciuto diventa Comitato di Quartiere, e il Quartiere può convocarlo al Consiglio di Quartiere per essere ascoltato, ed eventualmente per intervenire.
  • Inoltre, il Consiglio di Quartiere, su argomenti che ritiene di particolare importanza, può indire un’Assemblea di Prossimità del Quartiere, presso un luogo di adeguata capienza, e pubblicizzato anche attraverso mezzi con megafono, internet, bacheche pubbliche, affissioni. Le Assemblee e le Riunioni possono essere convocate dal Sindaco, dal Presidente del Quartiere, da un terzo dei Consiglieri assegnati.
  • Per conoscenza ai quartieri vengono inviate tutte le delibere in approvazione in Consiglio Comunale e in Giunta appena iniziano il percorso ufficiale. Se un Quartiere ritiene di voler esprimere il parere su una determinata questione, viene convocato su di essa e –in linea di massima, se non comporta problemi o scadenze- la discussione in Consiglio Comunale o in Giunta può slittare di due settimane per permettere l’espressione del parere
  • Le delibere di tipo edilizio vengono correntemente inviate ai quartieri interessati, e su di esse è richiesto il parere obbligatorio entro 20 giorni, ma non vincolante. Se si superano i 20 giorni, la delibera procede per il suo cammino.
  • Al termine di ogni consiglio di Quartiere, le interrogazioni su determinate questioni vengono inviate alla Giunta, che ha 30 giorni di tempo per rispondere, e può farlo sia in maniera scritta, sia in maniera orale intervenendo direttamente nel Consiglio di Quartiere successivo.

In questo modo un Quartiere non è più solo generalista, ma si specializza su uno o più particolari temi aderenti al proprio territorio e può meglio rispondere alla propria realtà, trovare i fondi, valutarne gli effetti e i costi su un periodo lungo, e offrire nell’unità del Comune i propri servizi anche a chi non vi risiede. 

Se su certe esigenze ed iniziative un Quartiere non sarà in grado da solo di organizzare le risposte, potrà mettersi in Rete con altri unendo risorse e strutture, per permettere così una collaborazione e competizione per sistemi di Quartieri al fine di trovare i migliori risultati di cui tutto il Comune possa beneficiare.

Il sistema elettorale

Viste le specifiche di quartieri, basati su volontari, senza alcun rimborso spese o indennità, si ritiene sia più utile avere un sistema elettorale con poche correzioni, e molto vicino al risultato dei voti. Di fatto questi Quartieri hanno una forte impronta civica. Per questa ragione si propone un proporzionale di coalizione con preferenza e un piccolo premio: ciascuna coalizione propone un Presidente di quartiere, che viene eletto come primo eletto senza bisogno di avere preferenze qualora:
a) la coalizione vinca: in tal caso è l’unico premio di maggioranza che viene dato, non viene conteggiato ai fini della ripartizione dei seggi ma viene eletto “in aggiunta”.

b) Qualora invece la coalizione o il singolo partito perda, viene eletto ma conteggiato per primo all’interno del numero dei consiglieri eletti sulla base del sistema D’Hondt. 

Tutti gli altri consiglieri vengono eletti sulla base dei seggi assegnati e del numero delle preferenze ottenute.

“L’ingiunzione etica – sono responsabile per l’altro –
non proviene da un’autorità morale interiorizzata.
E’ la stessa presenza dell’altro, la sua prossimità,
a costruire la mia responsabilità”

Emmanuel Lévinas

Rimini, 17 Novembre 2013/16 gennaio 2014

Samuele Zerbini

Bozza di Regolamento dei Quartieri elaborata utilizzando gli elementi tratti da “Fondamenti della partecipazione locale”

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI, RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, SCOPI E ORGANI DELLA

PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Istituzione dei Consigli e ripartizione del territorio comunale

1. Il Comune di Rimini articola il proprio territorio in Quartieri, quali organismi di aggregazione, iniziativa locale e partecipazione di coloro che risiedono nelle diverse località del territorio comunale. Essi sono costituiti su base volontaria

2. I Quartieri, la cui delimitazione territoriale è indicata nell’allegato “A” del presente regolamento, sono:

(questa è una bozza di proposta indicativa, da costruire insieme sulla base dei dati di residenza)

Quartiere n. 1 CENTRO Storico

Quartiere n. 2 Ospedale e Marina

Quartiere n. 3 San Giuliano

Quartiere n. 4 Celle

Quartiere n. 5 Viserba

Quartiere n. 6 San Vito

Quartiere n. 7 Santa Giustina – Case Nuove

Quartiere n. 8 Valmarecchia

Quartiere n. 9 V Peep – Villaggio Primo Maggio- Grotta Rossa

Quartiere n. 10 Tomba Nuova – San Salvatore – Gaiofana 

Quartiere n. 11 Miramare

Quartiere n. 12 Ghetto Turco Bellariva

Quartiere n.13 Ina Casa

3. Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero dei Quartieri dovranno essere approvate dal Consiglio comunale – sentita la competente Commissione consiliare e previo parere obbligatorio dei Consigli di quartiere e del Collegio dei Presidenti.

Art. 2 – Natura e scopi

1. Il Quartiere, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l’espressione dei cittadini che risiedono nel territorio comunale o che sono comunque impegnati nell’ambito di Associazioni, di Organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti.

2. Il Quartiere non ha scopo di lucro ed agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei residenti nel Quartiere.

3. Il Quartiere promuove tutte le forme di collaborazione con il mondo dell’Associazionismo e del Volontariato e con tutte le forme ed espressioni di interessi di singoli cittadini o comitati comunque aggregati su base territoriale, allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale, attraverso la costituzione di appositi Forum, tra cui quello del volontariato. Il presidente dei Forum non può essere un consigliere Comunale o di Quartiere, ed è invitato a tutte le riunioni dei Consigli di Quartiere

Art. 3 – Organi del Quartiere

1. Sono organi dei Quartieri:

a) il Consiglio di Quartiere

b) il Presidente

c) Il Tesoriere del Quartiere

d) I Forum di Quartiere

e) le Commissioni di Quartiere

f) il Collegio dei Presidenti di Quartiere, che si riunisce presso la Presidenza del Consiglio Comunale

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE

Art. 4 – Composizione, elezione e durata in carica

1. Il Consiglio di quartiere si compone di 14 consiglieri più il Presidente ed è eletto a suffragio diretto con il sistema proporzionale.

2. Il Consiglio di quartiere rimane in carica per un periodo di anni corrispondente a quello del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

3. Le singole liste si riuniscono in coalizione e indicano un nome in qualità di candidato presidente.

4. La coalizione che ottiene più voti elegge, oltre ai consiglieri attribuiti con il metodo proporzionale D’Hondt da ciascuna lista, il candidato presidente.

5. Le coalizioni che non ottengono il maggior numero dei voti, eleggono i propri consiglieri proporzionalmente, meno il candidato presidente che viene eletto attribuendo la frazione più alta delle quote delle liste della coalizione.

Art. 5 – Elettori ed eleggibili

1. Sono elettori del Consiglio di Quartiere i residenti nel Quartiere, italiani e stranieri, che hanno compiuto 16 anni e che risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione del Comune alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali di Quartiere.

2. Sono eleggibili al Consiglio di quartiere i residenti, italiani e stranieri, che risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione del Comune e che hanno compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali di Quartiere.

3. Per gli stranieri extracomunitari la residenza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel Comune di Rimini, non deve essere inferiore a 3 anni consecutivi antecedenti la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali di Quartiere.

Art. 6 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento elettorale è il Dirigente del Servizio preposto alla partecipazione, con facoltà di delega. Cura la predisposizione di liste cartacee degli elettori – distinte per Quartiere; – sovrintende e si rende garante di una corretta procedura di verifica dell’elettore e di una sua unica espressione di voto.

Art. 7 – Ineleggibilità e incompatibilità

1.E’ ineleggibile ed incompatibile chi risulti eletto Sindaco o Assessore o Consigliere comunale nel Comune di Rimini ed incompatibile con il ruolo di Presidente il dipendente di ruolo del Comune di Rimini.

2.E’ altresì ineleggibile e incompatibile chi riveste cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Rimini.

3.Non possono candidarsi all’elezione del Consiglio di quartiere coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall’art. 58 comma 1 e 2 del D.L.gs. 267/2000.

Art. 8 – Convocazione comizi

1. Il Sindaco, con apposito manifesto, convoca i comizi per le elezioni dei Consigli di quartiere o in concomitanza con altre elezioni, comprese quelle del Consiglio Comunale, oppure non oltre 9 mesi dall’elezione del nuovo Consiglio comunale. Viene inoltre distribuito in tutte le case, attraverso distribuzione senza indirizzo, un volantino con l’indicazione delle elezioni, delle sedi di voto in base alla residenza, e i confini del proprio quartiere.

Art. 9 – Durata e sede delle operazioni di voto

1. Le votazioni si svolgeranno nei giorni fissati, presso le sedi dei Quartieri o in altri luoghi indicati dal Sindaco nel manifesto. Possono avere luogo anche in più di una giornata festiva o lavorativa, in orari antimeridiani, pomeridiani o serali.

2. I termini previsti dal presente regolamento, decorrono dal 1° giorno fissato per le consultazioni.

Art. 10 – Liste candidati

1. Le candidature per l’elezione dei Consigli di quartiere devono essere raggruppate in liste. Le liste non devono avere un numero di candidati inferiore a ¼ e superiore al numero dei consiglieri da eleggere incrementato di 1/3.

Art. 11 – Presentazione liste e allegati

1. Le liste di candidati vanno presentate da un rappresentante autorizzato dal capogruppo della lista presente in Consiglio comunale o indicato dai sottoscrittori per le liste non presenti in Consiglio comunale – a pena di decadenza – presso il Servizio preposto alla partecipazione dalle ore 9,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 20° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni. E’ ammessa la candidatura esclusivamente per un Consiglio di quartiere; sono ammissibili candidature di residenti in un diverso Quartiere.

2. Con la lista si devono anche presentare:

•  la dichiarazione, autenticata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n.53, con la quale il candidato accetta la candidatura per la lista, dichiara di non essere candidato per altre liste, di non aver accettato la candidatura per la stessa lista in altro Quartiere e di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 7 del presente regolamento, il certificato di iscrizione nell’anagrafe comunale dei candidati, dei delegati di lista e degli eventuali sottoscrittori;

• La dichiarazione da parte della lista del nome del candidato Presidente. Nel caso di coalizione, un’unica dichiarazione di apparentamento fra liste firmata da tutti i rappresentanti della lista, che riporti anche il nome del candidato presidente, con le stesse dichiarazioni firmate dal candidato Presidente del comma soprastante.

• un modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare, anche figurato e a colori.

Tale contrassegno va presentato in due misure diverse: circoscritto da un cerchio del diametro di 10 cm.per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati; circoscritto da un cerchio del diametro di 3 cm. per la riproduzione sulla scheda di votazione.

3. Le liste, che sono contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante in una delle due Camere o nel Consiglio comunale, devono essere corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente o Segretario provinciale o comunale del gruppo politico (che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari regionali o nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio), attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del gruppo politico stesso.

4. Il responsabile del procedimento rilascerà ricevuta contenente gli atti presentati, il giorno e l’ora della presentazione e rimetterà tutta la documentazione alla Commissione tecnica abilitata all’esame delle liste.

Art. 12 – Numero sottoscrittori

1. Le liste di candidati, suddivise per gruppo o partito politico, non necessitano di sottoscrittori e vengono presentate dai rappresentanti di ciascuna lista a condizione che siano identiche nel simbolo e nella denominazione a quelle presentate per l’ultima elezione del Consiglio comunale.

2. Ogni variazione di simbolo o denominazione del gruppo successiva alla presentazione di cui al comma precedente, comporterà una presentazione della lista sottoscritta da:

• non meno di 20 e non più di 30 elettori del Quartiere, per i quartieri con popolazione fino a 5.000 abitanti;

• non meno di 30 e non più di 40 elettori del Quartiere, per i quartieri con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

• non meno di 40 e non più di 50 elettori del Quartiere, per i quartieri con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

La popolazione dei Quartieri è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale. I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni del Quartiere.

3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

4. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli conformi all’allegato A, recanti il contrassegno della lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di tutti i candidati, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori stessi, nonchè il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico di due delegati, che hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso la Commissione Tecnica prevista dall’art. 16 e di apportare rettifiche alla lista dei candidati. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate con le modalità e da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione avanti al pubblico ufficiale con le modalità di cui all’art. 4 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. Sono nulle le sottoscrizioni anteriori al centoventesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

5. Le eventuali liste di gruppi o partiti politici/liste civiche non presentate per l’ultima elezione del Consiglio comunale, dovranno sottostare alle disposizioni di cui al 2° comma del presente articolo

Art. 13 – Schede per la votazione

1. La scheda per la votazione consiste in un elenco di liste di candidati alla carica di Consigliere di quartiere, suddiviso per gruppo politico/lista civica con indicato il simbolo distintivo. Le schede per la votazione saranno di un diverso colore per ciascun Quartiere (12 colori). Le schede sono di colore e forma non confondibile con quelle utilizzate per altre consultazioni.

2. L’elenco di candidati alla carica di Consigliere di quartiere, in ordine di presentazione, avrà a fianco un numero progressivo ed un apposito spazio che verrà barrato in caso di espressione della preferenza.

3. In testa alla lista, senza spazio per la barratura, verrà indicato il nome del candidato Presidente

4. In caso di coalizione, le liste dello stesso raggruppamento verranno presentate affiancate. In testa a tutte le liste, in un riquadro, verrà indicato il nome del candidato Presidente della coalizione.

Art. 14 – Rappresentanti di lista

1. I delegati a nominare i rappresentanti di lista dovranno comunicare le nomine, dal venerdì precedente l’elezione e non oltre l’inizio delle operazioni di voto al Responsabile del Procedimento. I rappresentanti di lista hanno anche diritto ad assistere alle operazioni della Commissione Tecnica, relativamente alle operazioni di proclamazione dei risultati. Per ogni sezione e presso la Commissione Tecnica può essere nominato un solo rappresentante per ogni lista ammessa.

Art. 15 – Espressione del voto

1. L’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno nel rettangolo contenente il simbolo. Può altresì esprimere la preferenza per massimo tre candidati della lista presentatasi con quel simbolo, tracciando un segno nell’apposito spazio a fianco del nome. Non è ammessa l’indicazione del nome e del cognome di un candidato già presente o non incluso nell’elenco, configurando l’ipotesi di riconoscimento del voto dell’elettore.

2. E’ valida l’indicazione di una o più (fino a tre) preferenze senza l’espressione del voto di lista, se le preferenze sono in un’unica lista, ed il voto viene attribuito ai fini dell’attribuzione dei seggi a quella lista. E’ nulla la preferenza nella quale il candidato non sia barrato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, pur rimanendo valido il voto di lista. Se l’elettore ha indicato più di un contrassegno di lista, ma ha barrato una preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato. Se l’elettore ha indicato una o più preferenze per candidati di liste diverse, esprimendo la preferenza per più liste, il voto è nullo.

Art. 16 – Commissione Tecnica per l’elezione dei Consigli di quartiere

1. È istituita una Commissione Tecnica per l’elezione dei Consigli di quartiere, di seguito definita  Commissione Tecnica, composta da: Segretario Generale (che la presiede); n. 2 (due) componenti nominati dallo stesso; un segretario scelto tra il personale del Servizio preposto alla partecipazione; n. 6 rappresentanti/garanti nominati dal Consiglio comunale, tre per la maggioranza e tre per la minoranza.

Art. 17 – Compiti della Commissione Tecnica in ordine all’esame delle liste

1. La Commissione Tecnica, assistita da un segretario dipendente del Servizio preposto alla partecipazione, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature effettua le seguenti operazioni:

• accerta la data di presentazione delle candidature secondo l’ordine di presentazione;

• verifica il numero dei presentatori e la regolarità dei modelli contenenti le firme, ricusando le candidature in cui il numero dei presentatori non sia quello prescritto. In particolare saranno controllati: il numero delle sottoscrizioni, la correttezza delle autenticazioni, la condizione di elettore del Quartiere in capo ai sottoscrittori;

• verifica la regolarità delle candidature singole e delle liste per le ipotesi di cui all’art. 14. In particolare verrà controllato:

– la regolarità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, nonché la presenza dei certificati di iscrizione nell’anagrafe comunale dei candidati e degli eventuali sottoscrittori;

– che nessun candidato abbia accettato la candidatura in altre liste o in più di un Quartiere;

– nel caso di utilizzo di simboli di gruppi o partiti politici presenti in Consiglio comunale, verrà accertata la regolarità e l’autenticità dell’autorizzazione rilasciata dalla locale segreteria del Partito politico di appartenenza;

• ricusa i contrassegni di lista che siano identici o si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere tradizionalmente usati da gruppi politici presenti in una delle due Camere o in Consiglio comunale, possono trarre in errore l’elettore.

Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa. In tutti i casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Nel caso in cui il nuovo contrassegno non venga presentato o non risponda alle su elencate condizioni la lista sarà ricusata;

• assegna con sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, un numero progressivo a ciascuna lista o coalizione ammessa. Sulle schede di votazione e sul manifesto dei candidati i contrassegni e le liste sono riprodotti secondo l’ordine emerso dal sorteggio;

• comunica al Sindaco, entro il giovedì antecedente la votazione, l’elenco dei delegati di ciascuna lista incaricati di nominare i rappresentanti di lista presso i seggi.

2. Il delegato della lista per la quale si siano avute contestazioni, viene immediatamente avvertito e, qualora la contestazione riguardi carenze documentali, gli viene assegnato un termine per le integrazioni. In ogni caso la Commissione deve concludere i propri lavori nel termine di cinque giorni da quello finale di deposito delle liste.

3. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige processo verbale che, approvato a maggioranza e sottoscritto da tutti i membri, viene trasmesso in copia al Sindaco per la stampa delle schede della votazione e del manifesto con le liste dei candidati, che dovrà essere affisso all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il decimo giorno precedente l’elezione.

Art. 18 – Rinvio delle elezioni

1. Qualora il numero dei candidati compresi negli elenchi presentati ed ammessi, non sia pari o superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel singolo Quartiere, le elezioni di quel Quartiere non avranno luogo. In tal caso la Commissione Tecnica ne dà avviso al Sindaco, che avverte immediatamente della sospensione gli elettori con manifesto da affiggersi all’albo pretorio ed in luoghi pubblici.

2. Le elezioni del Consiglio di Quartiere interessato avranno luogo entro i successivi tre mesi nella data che sarà stabilita dal Sindaco, entro il termine previsto dall’art. 8.

Art. 19 – Modalità di votazione

1. Le modalità di votazione terranno conto del fatto che è consentita l’espressione del voto sia in formato cartaceo che elettronico, con la possibilità di esprimere n. 1 preferenza di candidati inseriti nella scheda elettorale.

2. Il personale del seggio sarà costituito da personale volontario indicato da Consigli di quartiere uscenti, con l’eventuale collaborazione di personale del Servizio preposto alla partecipazione, e sarà costituito da un segretario, che registra a computer l’espletamento del voto e da uno o più assistenti al voto che, consegnata la scheda, la ricevono votata e rilasciano un attestato di votazione in duplice copia, di cui una sarà trattenuta nel seggio. Tale attestato sarà sottoscritto dall’elettore a riprova dell’avvenuta votazione nel seggio.

3. L’elettore, munito di documento di riconoscimento anche scaduto, verrà ammesso al voto solo se residente nel Quartiere di che trattasi alla data del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; sarà riconosciuto e, con procedura cartacea o informatica, esprimerà segretamente il proprio voto ottenendo una ricevuta dell’avvenuta votazione.

4. Non è prevista la stampa di liste cartacee degli elettori.

Art. 20 – Scrutinio, proclamazione degli eletti e risultato della votazione

1. Le operazioni di scrutinio per la elezione dei Consigli di quartiere vengono effettuate dal personale del seggio o dal personale preposto al Servizio Partecipazione in appositi ambienti comunali, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi politici interessati allo spoglio e dovranno concludersi entro il giorno seguente. dal termine delle operazioni di voto, avendo inizio decorsi immediatamente dalla conclusione delle votazioni.

2. Lo spoglio delle schede per il conteggio delle preferenze e la verifica del risultato elettorale potrà avvenire tramite l’ausilio di un lettore ottico, secondo modalità che garantiscano la correttezza e la trasparenza della procedura, potendo essere attivato un controllo a campione delle schede oppure direttamente dal personale del seggio; in tal caso le operazioni di spoglio potranno avvenire presso un’ufficio comunale appositamente dotato della strumentazione necessaria. Compiuto lo spoglio dei voti, il Responsabile del Procedimento, sulla base delle tabelle di scrutinio e dei prospetti di riscontro, dà atto del risultato della votazione nel verbale, che verrà compilato in duplice esemplare. Una copia di tale atto andrà trasmessa al Sindaco e l’altra, comprendente gli eventuali allegati, dovrà essere recapitata, tramite il Sindaco, alla Commissione Tecnica che si occuperà della proclamazione dei risultati.

Art. 21 – Compiti della Commissione Tecnica in ordine alla proclamazione degli eletti

1. La Commissione Tecnica si riunisce entro e non oltre 2 gg. dal termine dello scrutinio delle schede ed effettua, nell’ordine indicato, le seguenti operazioni per ciascun Quartiere, iniziando dal Quartiere con ilnumero più basso di elettori:

a) controlla, con la collaborazione dei garanti, tutte le operazioni di voto e di scrutinio per assicurare il regolare funzionamento della procedura, potendo con appositi verbali assumere tutte le funzioni del seggio, dal voto allo scrutinio; 

b) ordina i verbali delle sezioni per ciascun Quartiere;

c) riassume i voti delle varie sezioni senza possibilità di modificarne i risultati;

d) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra individuale è data dalla cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza;

e) ai fini del riparto dei seggi, divide la cifra elettorale successivamente per 1,2,3,4, … sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Il quoziente più alto, della lista singola o dell’intera coalizione sarà attribuito al candidato Presidente, salvo non sia la lista o la coalizione di liste congiuntamente che ha ottenuto il numero massimo di voti. In tal caso, il Presidente sarà eletto in aggiunta rispetto ai seggi attribuiti.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria, fatto salvo quanto previsto al punto h) e al punto precedente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest’ultima, al più giovane d’età. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti;

f) stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, la Commissione forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l’ordine decrescente delle rispettive cifre individuali;

g) la Commissione, in conformità ai risultati di cui ai commi precedenti, proclama eletti, fino a concorrenzadei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell’ordine della graduatoria di cui al punto f), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di quest’ultima, per sorteggio, con le limitazioni indicate nella lettera e) e h) del presente articolo. Si fanno naturalmente salve le disposizioni relative alla convalida degli eletti.

h) la lista che consegue il maggior numero di voti non può ottenere più dei 2/3 dei consiglieri da assegnare, se per quel Consiglio di quartiere sono ammesse più di n. 2 liste.

2. Di tutte le operazioni compiute, delle eventuali contestazioni insorte e delle decisioni adottate la Commissione redige verbale in duplice esemplare. Una copia di tale atto verrà depositato nella Segreteria del Comune ed ogni cittadino potrà prenderne visione. L’altra copia, unitamente a tutti gli allegati e ai verbali delle sezioni, verrà trasmessa al Sindaco.

Art. 22 – Manifesto proclamazione eletti

1. Il Sindaco pubblica, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, tramite affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 23 – Ricorsi sulla procedura elettorale

1. Tutte le operazioni di voto sono sotto il controllo della Commissione Tecnica, che si esprimerà su eventuali contestazioni insorte nel corso della votazione.

2. Le eccezioni di procedimento possono essere sollevate avanti la Commissione nel termine perentorio di 30 gg. dalla proclamazione degli eletti, pena improcedibilità.

Art. 24 – Esenzione dall’imposta di bollo

1. Gli atti e i documenti richiesti a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti dall’imposta di bollo.

Art. 25 – Insediamento e convalida

1. La proclamazione degli eletti avviene con pubblico manifesto sottoscritto dal Sindaco e dal Dirigente del Servizio preposto alla partecipazione. Entro 60 gg. dalla data di sottoscrizione del manifesto – tramite convocazione scritta a firma del membro nuovo eletto che ha ottenuto la cifra individuale più alta – ciascun Consiglio dovrà riunirsi e dare corso alle operazioni di insediamento, verifica dei requisiti di eleggibilità,

nomina del Presidente e degli organi previsti dall’art. 3 del presente Regolamento.

Art. 26 – Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio di quartiere viene sciolto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati quando:

• previa diffida scritta del Sindaco, in modo grave e continuato non adempie alle funzioni proprie o ad esso attribuite dallo Statuto/Regolamento;

• non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di competenza per:

a) mancata convocazione da parte del Presidente eletto entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi;

b) dimissioni, per sopravvenuta ineleggibilità o per sopravvenuto impedimento permanente, di più della metà dei propri membri, che non possono essere sostituiti per mancanza di candidati.

2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, decorsi 30 (trenta) giorni, ad indire nuove elezioni.

Art. 27 – Sostituzione del consigliere

1. La sostituzione del consigliere avviene per:

• dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Presidente ed al Sindaco; dall’avvenuta ricezione diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci. La presentazione delle dimissioni comporta l’astensione da ogni atto inerente le attività del Consiglio;

• impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;

• perdita delle condizioni di eleggibilità di cui all’art. 7;

• decisione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio, a seguito di istanza scritta del Presidente, nel caso di n. 5 assenze consecutive ingiustificate.

2. Il Consiglio, verificata una delle ipotesi di cui al presente articolo, provvede, nella prima riunione utile, alla sostituzione del consigliere con il primo dei non eletti della medesima lista.

Art. 28 – Convocazione, sedute, votazioni, verbale

1. Il Consiglio di quartiere, regolarmente riunito previa convocazione scritta o verbale o telematica del Presidente, si considera validamente costituito con la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Quartiere. In seconda convocazione il Consiglio è costituito con 1/3 dei Consiglieri assegnati. In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta quando siano trascorsi trenta minuti dall’ora indicata nell’avviso di convocazione.

2. L’approvazione delle decisioni e dei verbali avviene con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti alla riunione. Non sono ammesse differenziazioni nell’espressione del voto e non sono ammesse forme di voto per corrispondenza o per interposta persona (delega). Il voto, palese o segreto su istanza del Presidente, viene registrato nel verbale della seduta.

3. Al Presidente, sentito il vicepresidente, compete la predisposizione dell’ordine del giorno e la

moderazione delle sedute. Gli argomenti non previsti all’o.d.g., sottoposti nel corso della riunione, sono trattati previa autorizzazione del Presidente.

4. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto un estratto verbale, curato e firmato dal Presidente.

TITOLO III

I POTERI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

Art. 29 – Attribuzioni del Consiglio di quartiere

1. Il Consiglio di quartiere opera, con funzioni propositive, sui problemi connessi al territorio, alla popolazione ed ai servizi comunali evidenziati da cittadini, associazioni, imprese, organizzazioni di categoria o da altri enti pubblici.

2. Il Consiglio opera altresì quale referente dei problemi emersi nel proprio territorio e collabora quale interlocutore privilegiato con l’Amministrazione comunale alla predisposizione degli atti connessi ad un’efficace e partecipata amministrazione.

Sono quindi affidati i seguenti compiti:

  • Istituire e coordinarsi con “CI-VI-VO” del proprio territorio
  • Proporre, promuovere, facilitare e far realizzare, finanziandosi autonomamente senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, iniziative, feste, servizi di prossimità (asili privati, altro) per il proprio territorio. 
  • Prende in carico INFORMALMENTE tutte le strutture scolastiche (nidi, scuole dell’infanzia, elementari, medie inferiori) del proprio territorio, su cui propone e realizza iniziative di miglioramento. 
  • se sul territorio del Quartiere insistono beni immobili comunali inutilizzati, può proporre di farsene carico per iniziative a propria scelta autofinanziando l’operazione.
  • Istituisce, nel suo ambito, il Consiglio di Quartiere dei bambini coinvolgendo in questo le scuole e le strutture giovanili del territorio. Infatti l’intero territorio comunale risulta inadatto per iniziative di questo tipo, che invece possono trovare un migliore rapporto attraverso il quartiere
  • Istituisce il forum di coordinamento delle associazioni, presso il quale vengono censite e possono partecipare tutte le associazioni del proprio territorio
  • Se sul territorio del quartiere esistono Beni Culturali, Parchi, Luoghi d’interesse storico per fatti o personaggi, se ne fa carico per creare eventi, azioni di recupero, momenti importanti e qualsiasi altra azione per un restauro, valorizzazione, mantenimento, miglioramento, migliore conoscenza.
  • Al Quartiere viene affidato il potere di proposta rispetto alla viabilità locale. L’Amministrazione Comunale definisce all’interno di una delibera quali strade e vie debbano essere considerate “di Quartiere”, sulle quali il Consiglio può esprimersi riguardo sensi unici, direzioni di marcia, eccetera. Assieme alla comunicazione delle strade sulle quali può esercitarsi questa facoltà, verranno indicati –attraverso formazione e specifica comunicazione- quali sono le norme e il loro contenuto che debbono essere per forza conosciute e applicate.
  • Annualmente viene assegnato un budget per le manutenzioni ordinarie e straordinarie nell’ambito delle disponibilità dell’amministrazione. Ai quartieri viene consegnata la lista delle manutenzioni necessarie conosciute (e che in corso d’anno possono essere segnalate dal quartiere stesso) con il valore del lavoro a fianco. Una volta comunicato l’ammontare del denaro spendibile, i quartieri propongono le priorità da effettuarsi.
  • In occasione del Bilancio del Comune, il Quartiere organizza una seduta pubblicizzata su tutto il proprio territorio con il Sindaco e la Giunta per illustrare il Bilancio.
  • Periodicamente (semestralmente) viene convocato un consiglio comunale tematico con tutti i Presidenti di Quartiere Accanto a queste forme di partecipazione più continuativa, va prevista la possibilità per i Comitati che a volte sorgono, di rapportarsi direttamente con i Quartieri. 
  • Al sorgere di un Comitato, il Comitato stesso –se desidera essere ascoltato dagli organi preposti- trasmette il proprio statuto o regolamento, ancorché informale, o riferimenti al Quartiere. A questo punto, il Comitato riconosciuto diventa Comitato di Quartiere, e il Quartiere può convocarlo al Consiglio di Quartiere per essere ascoltato, ed eventualmente per intervenire.
  • Inoltre, il Consiglio di Quartiere, su argomenti che ritiene di particolare importanza, può indire un’Assemblea di Prossimità del Quartiere, presso un luogo di adeguata capienza, e pubblicizzato anche attraverso mezzi con megafono, internet, bacheche pubbliche, affissioni. Le Assemblee e le Riunioni possono essere convocate dal Sindaco, dal Presidente del Quartiere, da un terzo dei Consiglieri assegnati.
  • Esprime un parere su tutte le delibere di ordine urbanistico insistenti sul proprio territorio. Per far questo ha 21 giorni di calendario, dopodichè la delibera riprende il suo cammino in Consiglio Comunale
  • Formula interrogazioni che vengono trasmesse alla Giunta Comunale. La Giunta ha 30 giorni di tempo per rispondere, per iscritto oppure oralmente con la presenza nella successiva seduta di Quartiere.
  • Può richiedere di esprimere un parere su una qualsiasi delibera in discussione in Giunta o Consiglio Comunale: in tal caso la delibera in questione ferma il suo percorso per un massimo di 15 giorni in modo di dare al Quartiere la possibilità di esprimersi (se più quartieri l’hanno richiesto, i 15 giorni decorrono dalla prima richiesta), salvo che questo non ne pregiudichi l’andamento a causa di scadenze di legge o altro. 

In particolare:

a) esprime pareri e formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dell’Amministrazione comunale, sulla viabilità locale: essa viene indicata attraverso apposita delibera dell’Amministrazione Comunale, nella quale viene definita nel dettaglio la viabilità sulla quale opera il Consiglio di Quartiere;

b) esamina i problemi di carattere economico-sociale, amministrativo, culturale, sportivo, igienico-sanitario del proprio territorio e ne indica eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;

c) collabora alla programmazione e promuove direttamente le attività sociali, culturali, economiche e sportive realizzate nel proprio territorio, costituendo iniziative ed autofinanziandone l’esecuzione, coordinandosi con gli assessorati competenti e il tessuto sociale, culturale ed economico del proprio territorio. I finanziamenti raccolti e i pagamenti da effettuarsi avvengono tramite il conto bancario del Quartiere e su azione del tesoriere, che periodicamente (almeno semestralmente) ne da conto al Consiglio di Quartiere;

d) elabora progetti – da solo o con al massimo altri due Quartieri- da sottoporre al bando annuale dell’Amministrazione Comunale, con cofinanziamento da parte del Quartiere almeno del 20%

e) elabora proposte di intervento in materia di opere pubbliche di modesta entità sulla base della lista degli interventi di prossimità indicata, in sede di Bilancio, dall’Amministrazione Comunale;

f) promuove rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all’informazione, all’indagine e alla ricerca della soluzione di problemi economici, sociali, culturali e ambientali interessanti la collettività attraverso la costituzione del Forum del Volontariato e Associazioni, oppure altri Forum;

g) collabora con i Consigli scolastici di plesso, di circolo e di istituto, per facilitare la partecipazione dei cittadini alla gestione di attività legate al mondo scolastico, ad interventi di lieve entità presso gli stessi plessi, alla costituzione e gestione, per ogni quartiere, del “Consiglio di Quartiere dei Bambini e Ragazzi”, con modalità decise dallo stesso Quartiere;

h) promuove e suggerisce interventi a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale, anche di carattere operativo, attraverso la costituzione di gruppi Ci.Vi.Vo presso il territorio del Quartiere e ne coordina in totale autonomia l’azione sul territorio del Quartiere stesso;

i) promuove e attua interventi relativi al recupero, miglioramento, promozione dei parchi, dei monumenti, dei luoghi di interesse storico, archeologico, culturale, sociale del proprio territorio

k) promuove e attua interventi relativi all’elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio, in particolare riguardo ai rifiuti, alla lotta ai parassiti e al verde pubblico;

l) su argomenti specifici e di interesse per il quartiere, promuove incontri pubblici aperti a tutti, con la partecipazione del Sindaco o di suo delegato.

3. Qualora vengo richiesto un parere da parte dell’Amministrazione Comunale su un argomento specifico, nell’espressione dei diversi pareri resi all’Amministrazione comunale, debbono essere rappresentate sia le posizioni della maggioranza che quelle minoritarie, emerse nelle discussioni dei Consigli di quartiere.

Art. 30 – Pareri

1. Al fine di attivare un processo di partecipazione che favorisca la formulazione di proposte integrative o

alternative, l’Amministrazione comunale può richiedere l’espressione di un parere ai Consigli di quartiere per l’emanazione di provvedimenti di interesse generale quali ad esempio:

• bilanci preventivi e programmi poliennali degli investimenti

• atti di programmazione, pianificazione generale e piani operativi (PRG, Piani della viabilità e dei trasporti pubblici, Piani commerciali)

• progetti preliminari relativi a nuove opere pubbliche e trasformazione di quelle esistenti

• regolamentazione della circolazione e del traffico nel territorio del Consiglio di quartiere

• piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e pubblica; piani di insediamento produttivi

• piani di intervento in materia ambientale, rifiuti, lotta ai parassiti e verde pubblico

• piani di sviluppo dei servizi sociali, culturali, e del tempo libero

I Consigli di quartiere dovranno fornire i propri pareri sugli atti trasmessi dall’Amministrazione, entro i termini fissati dal Responsabile del procedimento sulla base delle normative e dei regolamenti di riferimento.

Art. 31 – Poteri d’iniziativa

1. Il Consiglio di quartiere può:

• formulare proposte agli organi dell’Amministrazione comunale, o richiedere di esprimere un parere su un atto o delibera in discussione;

• rivolgere interrogazioni al Sindaco per conoscere le ragioni sull’assunzione o meno di provvedimenti relativi ai problemi del Quartiere e del Comune; all’interrogazione è data risposta scritta entro trenta giorni oppure orale con la presenza del Sindaco o suo delegato al Consiglio di Quartiere successivo;

• proporre al Presidente del Consiglio comunale la convocazione di un Consiglio aperto alla cittadinanza, su materie relative al proprio ambito territoriale. Oppure convocare un Consiglio di Prossimità aperto a tutti i cittadini su argomenti di carattere specifico

2. Il Collegio dei Presidenti, che si convoca presso la Presidenza del Consiglio Comunale, può:

• promuovere incontri con l’Amministrazione comunale per formulare proposte, siano queste integrative o alternative e/o richiedere chiarimenti su argomenti a valenza generale e/o particolare;

• formulare pareri su argomenti a valenza generale per i quali sia stato interpellato dalla Giunta o dal Consiglio comunale, allo scopo di esprimersi in quella sede anziché nei singoli Consigli di quartiere.

Art. 32 – Informazione

1. Il Comune ed i Quartieri curano, in collaborazione fra loro, la più ampia informazione ai cittadini sui programmi e la loro attuazione, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa più opportuni.

2. Il Consiglio di quartiere ha la facoltà di chiedere che alle sue sedute intervengano gli Assessori e i funzionari comunali per materie di loro competenza.

TITOLO IV

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE – IL VICEPRESIDENTE – ORGANI DI

COORDINAMENTO E ATTIVITA’ DI SEGRETERIA

Art. 33 – Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere

1. Il Presidente è convalidato durante la prima seduta, il Vicepresidente e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio di quartiere tra i propri membri nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento. Entro il termine di trenta giorni si procede all’eventuale surroga.

2. L’elezione del Tesoriere e del Vicepresidente, sulla base di candidature presentate da almeno due consiglieri, avviene a scrutinio palese. Per l’elezione del Vicepresidente la seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Risulta eletto il candidato che ottiene, nella prima votazione, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, nella seconda votazione, il maggior numero di voti dei consiglieri presenti.

3. La convocazione del Consiglio di quartiere per l’elezione del Vicepresidente e del Tesoriere è disposta dal Presidente eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

4. Il Vicepresidente viene eletto sulla base dell’appartenenza a lista diversa da quella del Presidente.

Art. 34 – Durata in carica del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica fino all’insediamento dei successori.

2. Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti o per revoca deliberata dal Consiglio di quartiere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora il Presidente si dimetta o cessi per altre ragioni dalla carica, viene eletto un nuovo Presidente con le stesse procedure dell’elezione del Vicepresidente

Art. 35 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di quartiere:

a) rappresenta il Consiglio e firma tutti gli atti riguardanti l’attività e gli adempimenti di competenza del Consiglio;

b) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di quartiere, avvalendosi della collaborazione  dell’intero Consiglio e sottoscrivendo i relativi verbali;

c) convoca e presiede il Consiglio e, sentito il vicepresidente, predispone l’ordine del giorno;

d) assicura il regolare svolgimento delle sedute nel rispetto dello Statuto;

e) redige ed invia, entro il mese di gennaio, all’amministrazione comunale un rapporto sullo stato e sui problemi del Quartiere, dopo averlo sottoposto all’approvazione del Consiglio;

f) vigila sulla corretta, democratica e ordinata gestione delle attività del Consiglio;

g) è sub-consegnatario dei beni mobili utilizzati nell’esercizio delle proprie funzioni;

h) adempie alle altre funzioni previste dal presente regolamento e dal regolamento interno dei singoli Consigli, se adottato;

i) esprime pareri, sentito il vicepresidente, sulle materie di competenza del Consiglio di quartiere, nei casi in cui, per ragioni di urgenza, non sia possibile convocare il Consiglio stesso. Il parere sarà sottoposto a ratifica del Consiglio;

j) sottoscrive i verbali, i pareri, le istanze e le proposte;

k) può essere invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari quando si esaminano argomentirilevanti riguardanti un determinato territorio.

Art. 36 – Temporanea sostituzione del Presidente

1. Il Presidente, in caso di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è automaticamente sostituito dal Vicepresidente e, in assenza di questo, dal consigliere con il maggior numero di preferenze.

2. Il periodo di assenza non può normalmente essere superiore a sei mesi. Decorso tale periodo uno o più consiglieri possono proporre al Consiglio di quartiere di dichiarare la revoca del Presidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 37 – Ufficio di presidenza

1. Il Consiglio di quartiere può eleggere un proprio Ufficio di Presidenza, la cui composizione viene definita dal regolamento interno, se adottato.

Art. 38 – Esercizio delle funzioni dei consiglieri

1. L’attività dei componenti il Consiglio e del Presidente è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso, comunque determinato né di rimborsi spese.

Art. 39 – Collegio dei Presidenti di quartiere

  1. Il Collegio dei Presidenti coordina l’attività dei Consigli di quartiere. Ha compiti di analisi dello stato della partecipazione e dello stato dei rapporti tra i Consigli di quartiere ed i settori dell’Amministrazione comunale;
  2. collabora con i competenti organismi comunali nell’elaborazione delle linee generali della partecipazione e dei regolamenti di interesse dei Quartieri. Al Collegio dei Presidenti possono partecipare, senza diritto di voto, i vicepresidenti di Quartiere; a tal fine sarà loro inviato l’avviso di convocazione.

2. Il Coordinatore del Collegio dei Presidenti è il Presidente del Consiglio Comunale.

3. Il Coordinatore può attribuire le funzioni vicarie ad altro componente del Collegio. Il Coordinatore o suo delegato sarà presente alle sedute delle Commissioni consiliari sui temi che interessano i Quartieri qualorainvitati. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio.

4.Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.

5.Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Presidenti o loro delegati; in caso di mancanza del numero legale, il Coordinatore dichiara deserta la seduta trascorsi trenta minuti dall’orario di convocazione.

6. L’Amministrazione comunale può richiedere la convocazione del Collegio dei Presidenti ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 40 – Assemblea dei Consigli di quartiere

1. L’assemblea dei Consigli di quartiere ha il compito di discutere e approfondire le problematiche relativealla partecipazione. Può essere convocata dal Coordinatore del Collegio dei Presidenti o dall’Assessore alla Partecipazione ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

TITOLO V

ARTICOLAZIONI ED EMANAZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE: COMMISSIONI DI LAVORO –

COMMISSIONI DI ZONA

Art. 41 – Commissioni di lavoro e/o di zona

1. Il Consiglio di quartiere organizza la propria attività promuovendo la costituzione di Commissioni di lavoro o zonali cui possono partecipare anche membri esterni.

2. La gestione ed il funzionamento delle Commissioni sono riservati all’autonomia dei Consigli.

Art. 42 – Forum di Quartiere

  1. In ogni Quartiere viene istituito il Forum dell’Associazionismo e del Volontariato. Qui vengono censiti tutti gli organismi di volontariato e Associazioni del territorio (parrocchie, associazioni, coop.sociali, etc.) e vengono convocate dal Presidente di Quartiere per attivare il lavoro in collaborazione con il Quartiere. Viene eletto il presidente del Forum tra i vari membri di esso. Ogni Quartiere ne definisce l’operatività.
  2. Possono essere costituiti anche altri Forum, al fine di rendere migliore l’attività del territorio, senza limite. (Forum dell’agricoltura, del commercio, dell’industria.. etc)

TITOLO VI

STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 43 – Informazione, diritti e volontariato

1. I Consigli di quartiere nell’espletamento della loro attività garantiscono a tutti i cittadini sia singoli che associati, il diritto ad essere informati e consultati. Il Consiglio di quartiere adotta, attraverso il Servizio preposto alla Partecipazione, le iniziative volte alla pubblicizzazione e all’informazione di tutti i cittadini sulle attività, sui compiti e sulle principali deliberazioni del Consiglio.

2. I Consigli di quartiere promuovono la più ampia collaborazione con il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuovono iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato attraverso i Forum.

Art. 44 – Assemblee

1. Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di quartiere.

2. Il Presidente è obbligato – entro trenta giorni – a convocare l’assemblea quando lo richieda almeno 1/3 dei membri del Consiglio o almeno 50 cittadini residenti nel territorio del Quartiere.

3. Le assemblee hanno la funzione di favorire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, di promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte di politica economica, sociale, culturale, sportiva, urbanistica, ambientale e programmatoria del territorio comunale e sulla definizione delle azioni da tenersi sulla base degli obiettivi e delle funzioni affidate ai Quartieri.

4. Le assemblee possono aver luogo, oltre che in sedi comunali, in tutti i luoghi pubblici che siano centri di vita comunitaria o che costituiscano occasione di incontro per i cittadini e che siano in possesso dei necessari requisiti di sicurezza. Di esse è data ampia pubblicizzazione.

Art. 45 – Petizioni e proposte

1. I residenti nel Quartiere, o coloro che svolgono in esso la propria attività lavorativa, possono rivolgere petizioni al Consiglio o presentare proposte scritte in relazione agli affari di competenza del Consiglio stesso.

2. Alle petizioni il Consiglio – salvo le implicanze derivanti dall’eventuale necessità di consultare gli organi dell’Amministrazione comunale – darà risposta nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 46 – Consultazioni

1. Il Consiglio di quartiere, su richiesta e per conto dell’Amministrazione comunale e di altri organismi, può promuovere sulle materie di sua competenza la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, culturali, ambientali, sportive, sociali ed economiche, nelle forme volta per volta ritenute più

idonee.

2. I risultati delle consultazioni possono essere menzionati negli atti dei Consigli di quartiere.

Art. 47 – Informazioni e accesso agli atti

1. Ai Consigli di quartiere vengono trasmesse tutte le informazioni e gli atti necessari all’espletamento delle loro funzioni e alla espressione dei pareri richiesti.

2. Al Presidente ed al Viecepresidente, o loro delegati, è riconosciuta la possibilità di accedere agli uffici comunali preposti al fine di ottenere informazioni e documentazioni relative ad atti collegati a funzioni di competenza del Consigli di quartiere, attraverso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

3. Per ottenere le informazioni e la documentazione necessaria, i Consigli di quartiere fanno riferimento ai Dirigenti dei Settori o dei Servizi interessati attraverso l’ufficio comunale preposto.

4. Ai Consigli di quartiere viene trasmessa copia dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale e ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni Consiliari del Comune di Rimini e successivamente l’elenco degli argomenti trattati. Detti documenti vengono trasmessi per via telematica.

TITOLO VII

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE NEI QUARTIERI IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE

Art. 48  – Criteri per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi promossi dai Consigli di Quartiere

1. Il Dirigente del Servizio Partecipazione, in attuazione dell’art. 12 della Legge n. 241/90 e successive

modificazioni e con le modalità previste dall’art. 48 del presente regolamento, può erogare contributi per le

iniziative promosse dai Consigli di quartiere solo attraverso la modalità di bando su progetto, e previo cofinanziamento da parte del Quartiere.

Art. 49 – Strutture per l’esercizio delle attivita’ del Settore preposto alla partecipazione

1. Presso il territorio di ogni Quartiere, deve essere installato uno spazio idoneo all’affissione delle comunicazioni  o avvisi ai cittadini, cui si intenda dare opportuna informazione.

2. Per le sedute del Consiglio di Quartiere, ogni quartiere decide in collaborazione con l’Amministrazione il luogo più idoneo, che può essere una sede di proprietà comunale, una scuola o altro luogo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 – La prima elezione

  1. la prima elezione avviene in concomitanza delle prime elezioni disponibili, qualora sia legittimo, oppure entro tre mesi dall’approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale di Rimini
  2. Durante il primo anno di funzionamento, i Consigli di Quartiere possono richiedere piccoli aggiustamenti di lieve entità rispetto al loro attuale disegno. Il procedimento verrà coordinato dal coordinamento dei Presidenti, e prodotto in ogni Quartiere. Al termine del procedimento, e non oltre un anno dall’insediamento, il Consiglio Comunale dovrà votare sulla base delle modifiche proposte.

Art. 51- Pubblicita’

1. Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, che viene messo a disposizione di tutti i cittadini e della collettività, con affissione nell’albo pretorio e pubblicazione nei vari spazi informativi dei Quartieri.

Art. 52 – Adeguamento normativo e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme vigenti, in quanto applicabili, dello Statuto comunale, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore.

Art. 53 – Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono applicabili contestualmente all’esecutività della delibera consiliare che l’approva”.

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