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NO Taglio Parlamentari: “In piazza a Rimini Costituzione usata per minacciare salute di tutti”

Il comitato provinciale di Rimini per il NO al Taglio dei Parlamentari del CDC esprime viva preoccupazione e grande disappunto per la strumentalizzazione che si sta facendo della nostra Costituzione da parte di un gruppo che ha organizzato a Rimini – recita un comunicato del Comitato – una manifestazione in cui in nome della Costituzione si chiede di mettere a rischio la salute di tutti … la Costituzione è nata per garantire libertà, dignità e protezione a tutti senza alcuna discriminazione … inoltre in tutto quello che è stato deliberato dal Governo in questo periodo la Costituzione è stata rispettata.

“Il costituzionalista Azzariti ha sottolineato la copertura costituzionale con specifici riferimenti agli art.16, 17 e 32 cost. Difatti, se è vero che, ex art. 16 “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”, può farlo “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza”. Anche la libertà di riunione “può essere vietata soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. Come emerge dalla lettura delle norme, “la sanità pubblica” o “l’incolumità pubblica” possono risultare la base fattuale su cui costruire lo stato giuridico d’eccezione. Nel caso dell’emergenza attuale l’articolo che viene privilegiato permettendo una restrizione degli altri diritti è la tutela della salute, la quale ex art 32 viene tutelata dalla “Repubblica” sia nella sua dimensione individuale – diritto dell’individuo -, sia nella sua dimensione collettiva – interesse della collettività. Ed è questa tutela ad ampio raggio a permettere la costruzione di uno stato d’emergenza della Repubblica intera per la sua tutela. Affinché tale tutela possa essere effettiva, è l’art 120 co. 2 Cost. a completare il cerchio permette al Governo di sostituirsi agli enti territoriali tra i vari casi anche per “pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica” (se difatti il titolo V assegna la competenza del diritto alla salute alle regioni, l’art. 120 co. 2 ne va a supplire l’esigenza di unitarietà funzionale)”.

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