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Riccione: nuova ordinanza anti prostituzione. La mappa delle strade

Il sindaco di Riccione ha firmato la nuova ordinanza anti lucciole. L’ordinanza è entrata in vigore dal 30 aprile e prevede un ampliamento delle vie e zone della città rispetto all’anno precedente.

Nei dettagli:
– a decorrere dal 30.04.2018 e fino al 30.09.2018, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati nonché della reiterazione di episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti violenti nelle aree di seguito specificate:
– in Via Torino, Via Milano, Via D’Annunzio e le strade adiacenti, fino ai confini comunali; la ex S.S. n. 16 Adriatica (Adriatica, Circonvallazione, Giulio Cesare, Flaminia) e le strade adiacenti, fino ai confini comunali; i piazzali Marinai d’Italia, Azzarita, Giovanni XXIII, Moro, Moravia, Vittorini, Neruda, Allende, Cassola, Deledda, Negri, Pratolini e le vie adiacenti;

In tutto questo territorio è fatto divieto:
• porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
• richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e o concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;
• alla guida di veicoli, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2). Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed i limiti edittali fissati per le violazioni delle ordinanze sindacali dall’art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la violazione della presente ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 516,00. Entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 258,00. Nei confronti di trasgressori che risulteranno recidivi, a partire dalla seconda violazione in poi
la sanzione verrà sempre applicata nella misura massima di € 516,00.

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