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Restrizioni violate, quasi duemila sanzioni del Prefetto di Rimini. Pagare o fare ricorso?

Quasi duemila sanzioni. Tante sono state quelle emesse dalla Prefettura di Rimini  dopo i controlli effettuati dalle Forze di polizia e gli accertamenti degli illeciti amministrativi commessi nel periodo di emergenza da marzo a maggio scorsi. in violazione dei provvedimenti di contenimento e di contrasto della epidemia in corso. Per l’esattezza, su  72.457 persone controllate, 1.997 sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. 25/03/2020, n. 19.
La Prefettura chiarisce anche come funzioni queste sanzioni. Ci si basa fondamentalmente sulla distinzione di due categorie di illeciti:

1. ordinarie violazioni delle misure di contenimento, che costituiscono illeciti amministrativi puniti con sanzioni amministrative pecuniarie (pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 3.000) e accessorie (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni);
2. specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell’art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto-legge sopra citato).

Il procedimento amministrativo sanzionatorio è regolato in generale dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sotto il profilo dell’accertamento e dall’art. 202, commi 1, 2 e 2.1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di pagamento in misura ridotta.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio si articola nelle seguenti fasi:
• accertamento e contestazione (redazione di apposito verbale);
• eventuale pagamento del verbale in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione del verbale;
• istruttoria (eventuali scritti difensivi e/o audizione del trasgressore entro 30 giorni dalla notifica del verbale);
• decisione (ordinanza di ingiunzione o di archiviazione).

“La sanzione definitiva (ordinanza) è irrogata, a conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio sopra descritto, dal Prefetto o dalla Autorità che ha adottato le misure restrittive (Regione o Comune).
Al riguardo, è necessario chiarire che la redazione del verbale di accertamento e di contestazione segna l’apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio. L’eventuale pagamento del verbale in misura ridotta conduce alla conclusione anticipata di tale procedimento.
In caso di mancato pagamento del verbale in misura ridotta il procedimento prosegue fino alla fase decisoria, in cui l’Autorità competente emetterà ordinanza di ingiunzione o di archiviazione”.

Inoltre, “Giova sottolineare che è impugnabile esclusivamente l’Ordinanza finale davanti alla Autorità Giudiziaria, a differenza di altri procedimenti sanzionatori (ad es. illeciti amministrativi stradali) in cui è possibile, di regola, impugnare il verbale di accertamento e di contestazione davanti al Prefetto o alla Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace), salvo eccezioni (verbali non oblabili)”.

“È bene precisare che nei casi in cui trova applicazione la sanzione accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni), all’atto dell’accertamento di alcune specifiche violazioni, espressamente indicate al comma 2 del citato art. 4, l’Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione”.

“L’efficacia afflittiva della sanzione accessoria della chiusura provvisoria è ulteriormente rafforzata dalla previsione della sua applicazione nella misura massima in caso di reiterazione della violazione.
Nella fase decisoria spetta al Prefetto la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, con riferimento agli illeciti amministrativi costituiti dalle violazioni delle misure adottate con decreti presidenziali.
Diversamente, per gli illeciti amministrativi costituiti dalle violazioni delle misure regionali o infraregionali indicate all’art. 3 del citato decreto-legge, spetta, a seconda dei casi, alle Autorità che le hanno adottate (Regioni o Comuni) l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative”.

“Con riferimento alla sopravvenuta depenalizzazione di alcuni reati precedentemente previsti nel periodo emergenziale, è necessario precisare che, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del citato decreto-legge, le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà”.

“Infine, per i reati depenalizzati la comunicazione della notizia di reato, precedentemente inoltrata alla Autorità Giudiziaria, sarà seguita da un atto di contestazione dell’illecito da parte della Autorità competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa”.

 

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