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Progetto Jean Nouvel. Il Tar da ragione al Comune sulla richiesta di risarcimento da parte di Coop7

Sul project dell’archistar Jean Nouvel proposto da Coop7 aveva ragione il Comune di Rimini. Il Tar di Bologna si è pronunciato contro la richiesta di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale o, in via subordinata, al versamento di un indennizzo.

Il Tar dell’Emilia Romagna ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato alla procedura di Project Financing.

  • Il Comune, per non sostenere i costi di realizzazione delle opere bensì utilizzare la redditività delle opere pubbliche e di quelle di proprietà pubblica, si rivolgeva al mercato degli operatori privati esperti nella realizzazione e gestione di opere pubbliche e, quindi, con delibera n. 109 del 21 marzo 2007 approvava lo studio di fattibilità dell’opera, indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dell’intervento, nonché l’analisi di sostenibilità dello stesso sotto molteplici profili.
  • All’avviso pubblico del Comune di Rimini,  rispondevano i Coopsette Soc.Coop  come capogruppo di un consorzio
  • La Commissione giudicatrice individuava nella proposta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Coopsette Soc.Coop quella maggiormente rispondente alle finalità perseguite dall’avviso di Project Financing, ritenendo tuttavia che, per gli aspetti critici riscontrati, la proposta non potesse essere dichiarata di pubblico interesse senza il superamento delle criticità segnalate e solo dopo la conclusione del procedimento di accordo di programma previsto dalle norme regionali. La Giunta comunale nel 2009 fa proprie le conclusioni della commissione.
  • La Nuova Giunta Comunale di Andrea Gnassi decideva  di non procedere all’ulteriore prosecuzione del Project Financing per una serie di criticità individuate e con atto n. 201 del 6 agosto 2013 deliberava di non dichiarare la pubblica utilità dell’opera (per non essere la stessa coerente con l’atto di indirizzo denominato Masterplan Strategico)

La COOPSETTE ritenendo il comportamento tenuto dal Comune di Rimini contrario ai principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c., con ricorso notificato il 16 gennaio 2014 ha agito in questa sede rassegnando le conclusioni sopra riportate.

Per il TAR risultano, invece, “condivisibili  le difese del Comune non ravvisandosi nel caso in esame i presupposti per l’invocata tutela risarcitoria ex art. 1337 c.c., tenuto in particolare conto della tipologia di procedura in esame, rappresentata dal c.d. Project Financing che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ha natura tipicamente discrezionale, potendo sempre l’Amministrazione, anche dopo aver dichiarato di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato il promotore privato, decidere di non dar corso all’ulteriore fase della procedura per l’affidamento della concessione, se non più rispondente agli obiettivi inizialmente posti dall’Ente alla base del Project Financing, salvo i casi di irragionevolezza manifesta, carenza di motivazione o travisamento dei fatti, non ravvisabili nell’ipotesi in discussione. Da ciò consegue che anche a seguito della dichiarazione di pubblico interesse della proposta, nel caso in esame neppure avvenuta, il promotore non può vantare alcun diritto all’indizione della procedura, essendo titolare esclusivamente di una aspettativa al completamento della procedura che, come tale, non può essere azionata davanti al Giudice Amministrativo”

La sentenza pubblicata il 10 settembre 2020

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