Nelle Giunte dei Comuni sopra i 3 mila abitanti “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%”.
Lo evidenziano in una nota congiunta il Difensore civico dell’Emilia-Romagna, Gianluca Gardini, e la presidente della commissione regionale Parità, Roberta Mori, che hanno scritto ai sindaci dei Comuni con oltre 3.000 abitanti rilevando la necessità di conformarsi alla Legge Delrio (56/2014) sulla composizione delle Giunte comunali, in applicazione dell‘articolo 51 della Costituzione (“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza”).
“Secondo la giurisprudenza amministrativa, la norma – prosegue la nota – è “un ineludibile parametro di legittimità per gli atti della Giunta comunale, che diversamente risultano invalidi. Il rispetto della quota di genere nella composizione della Giunta rappresenta quindi un vincolo preciso per i sindaci.”
Abbiamo verificato la composizione delle giunte dei comuni con oltre 3.000 abitanti. Le sorprese non mancano:
Alcuni Comuni sono a zero presenza femminile, mentre altri importanti comuni come Riccione o Coriano, pur guidati da donne sindaco, sono molto al di sotto del 40%.
La legge Delrio è del 7 aprile 2014. A quanto parrebbe, l’unico Comune che non vi ricadrebbe è Coriano, perché la sua Giunta è stata formata prima di quella data.
Per tutti gli altri vale la legge 56/2014, articolo 1, comma 137: “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.” Nel computo della percentuale si tiene ovviamente conto anche del Sindaco, in quanto componente della giunta: sul punto si è espresso il Ministero dell’Interno nella nota 24 aprile 2014.
Su tutti gli altri 6 Comuni ricadrebbe la mannaia nella norma: i loro atti sono “invalidi”.
Senza eccezioni?
Di sicuro il Sindaco non può ignorare la norma. In tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza amministrativa, secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 co. 137, “tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni” (Cons. Stato, n. 4626/2015, cfr. T.A.R. Venezia n. 286/2016, T.A.R. Cagliari n. 1145/2015).
Al criterio espresso da tale disposizione devono quindi adeguarsi:
- i provvedimenti di nomina delle Giunte comunali successivi all’entrata in vigore della norma;
- i provvedimenti di nomina di singoli assessori successivi all’entrata in vigore della norma, anche nel caso di Giunte nominate prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 co. 137.
Quanto ai primi, la violazione della norma ne determina l’illegittimità, che colpisce l’intera giunta. Quanto ai secondi ad essere dichiarato illegittimo è solo il singolo atto di nomina dell’assessore (cfr. T.A.R. Venezia n. 286/2016).
L’applicazione dell’art. 1 co. 137 non può però determinare l’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico – amministrative.
Il Consiglio di Stato (n. 406/2016) riconosce una deroga “nella effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge, impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un’accurata e approfondita istruttoria ed in un’altrettanto adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare”
Quindi? La giurisprudenza ha fino ad oggi affermato che:
- non è sufficiente allegare due comunicazioni di rifiuto a svolgere la carica di assessore per ritenersi provata l’impossibilità a garantire la presenza dei due generi, dovendosi dare prova dell’istruttoria sindacale effettivamente espletata per reperire membri di giunta del genere sottorappresentato (T.A.R. Catanzaro, n. 1/2015);
- l’impossibilità è rinvenibile nel caso in cui lo Statuto non prevede la possibilità di nominare assessori cittadini non facenti parti del Consiglio comunale (cfr. art. 47, c. 4, TUEL per comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), e nel Consiglio comunale non siano presenti esponenti di sesso femminile della lista del Sindaco (T.A.R. Milano, n. 961/2015);
- rappresenta “adeguata motivazione” il richiamo al tentativo esperito infruttuosamente dal Sindaco di rispettare l’obbligo della presenza di membri donne nella percentuale del 40 per cento (pari a 2 componenti su di una Giunta di 5 Assessori più il Sindaco), attingendo alle sole possibili aspiranti assessore tra le donne e cioè alle candidate di maggioranza risultate non elette ma l’unica donna così individuata non abbia accettato l’incarico (T.A.R. Brescia, n. 1595/2015).
Pertanto, le posizioni dei Comuni andranno verificate caso per caso. I Sindaci inadempienti dovranno comunque fornire delle sostanziose motivazioni, mentre per i Comuni sopra i 15 mila abitanti le maglie della legge Delrio appaiono comunque assai strette.