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Ma nella guerra dei cieli l’arbitro non sarà mai la Regione

In riferimento alle recenti e diverse esternazioni sulla concorrenza fra gli aeroporti romagnoli da parte di esponenti della politica e dell’economia che chiedono interventi regolatori alla Regione Emilia-Romagna, sarebbe utile non dimenticare che la Corte Costituzionale ha stabilito la competenza esclusiva in materia, dello Stato, già rigettando le pretese della Regione Lombardia.

La Corte dichiara infatti l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali) con le seguenti argomentazioni:

  • La materia è stata oggetto di numerosi interventi normativi comunitari e nazionali, dal cui esame emerge che la disciplina dell’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati risponde, da un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall’altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lettere e) ed h), Cost).
  • La legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 recante “Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali” impugnata nel presente giudizio, pur riguardando sotto un profilo limitato ed in modo indiretto gli aeroporti, non può essere ricondotta alla materia «porti e aeroporti civili», di competenza regionale concorrente. Tale materia – come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 51 del 2008) – riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale, mentre la normativa impugnata attiene all’organizzazione ed all’uso dello spazio aereo. La distribuzione delle bande orarie richiede, infatti, almeno una corrispondenza tra i due aeroporti del volo, quello di partenza e quello di arrivo, oltre che il coordinamento dei voli nello spazio aereo considerato.
  • Le norme in esame, pertanto, incidono direttamente ed immediatamente sulla disciplina di settori (l’assegnazione delle bande orarie, il rilascio delle concessioni aeroportuali) che sono stati oggetto dei richiamati interventi del legislatore comunitario, e poi del legislatore statale, riconducibili alle materie sopra indicate, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lettere e) ed h), della Costituzione.

Nella premessa del dispositivo si fa riferimento anche all’art. 6 del reg. 793/2004/CEE che attribuisce solo in capo allo stato membro,il compito di concorrere a definire i parametri di coordinamento delle fasce orarie e con l’art. 3 del d.lgs. 172/2007 istituisce un organismo nazionale, l’ E.N.A.C., chiamato a fissare i parametri di coordinamento in quanto responsabile dell’applicazione del su citato regolamento.

Sandro Luccardi

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