La seconda sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sui danni subiti da un cittadino francese sottoposto in precedenza a vaccinazione contro la Epatite B, ora resa obbligatoria in Italia.
La Corte EU – che non va confusa con la Corte europea dei diritti dell’uomo, quella, per intenderci, che si è espressa sul caso del piccolo Charlie e che invece non è un organismo Ue – conclude dicendo che se gli elementi di fatto invocati dal ricorrente “costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità fra detto difetto e tale malattia”, quando la ricerca medica non stabilisce ne esclude il nesso “la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata”.
Insomma , nella sostanza, non una ragione piena, ma una possibile correlazione con la vaccinazione.
Saranno poi i giudici nazionali francesi a stabilire il verdetto definitivo.
I FATTI
Si tratta di un uomo a cui è stato somministrato il vaccino anti epatite B in tre riprese, le prime due in circa un mese, la terza dopo sei.
Il mese successivo alla terza somministrazione, il paziente ha iniziato a riferire sintomi che dopo un anno circa ha portato alla diagnosi di sclerosi multipla (una malattia neurologica invalidante progressivamente) e dopo 10 anni alla morte.
Non esistevano nella famiglia dell’interessato altri casi di malattia (nel 90% dei pazienti comunque la Sclerosi multipla non presenta familiarità) per cui il paziente e i familiari e i loro legali hanno sostenuto la tesi che la breve distanza fra terza dose e vaccino Epatite B facessero sorgere presunzioni gravi, precise e concordanti sull’esistenza di un difetto del vaccino.
I PERCORSI GIUDIZIARI IN FRANCIA
Nel 2006 il paziente e i familiari hanno presentato un ricorso al fine di ottenere la condanna della Sanofi Pasteur (la ditta che produsse il vaccino).
Il ricorso presentato fu accolto dal Tribunale di Nanterre nel Settembre del 2009. Ma la Corte di Appello di Versailles nel Febbraio del 2011 affermò che gli elementi presentati erano in grado di far sorgere presunzioni gravi, precise e concordanti quanto l’esistenza di un nesso di causalità fra vaccino e patologia, ma non dell’esistenza di un difetto del vaccino.
La Corte di Cassazione francese nel Settembre del 2012 annullò la sentenza della precedente Corte di Appello di Versailles per insufficiente motivazione di quel nesso.
Ritornato il problema in Corte di Appello, la quella di Parigi nel Marzo del 2014 respinse il ricorso adducendo le seguenti motivazioni: inesistenza di un nesso di causalità fra vaccino e sclerosi multipla (in base alla letteratura internazionale); seconda ragione, la eziologia, cioè la causa, della sclerosi è tuttora sconosciuta; terzo, la letteratura afferma che la comparsa dei sintomi a un mese dalla terza dose di vaccino, non costituisce prova di correlazione in quanto la comparsa dei sintomi non eè che l’emergere di un processo patologico che probabilmente era iniziato molti mesi o addirittura molti anni prima; infine, come accennato, il 95% dei pazienti con sclerosi non presenta familiarità per la patologia stessa.
In poche parole la Corte di Parigi ha respinto il ricorso non riconoscendo nesso di causalità fra vaccinazione e sclerosi multipla.
La Corte di Cassazione chiamata nuovamente a pronunciarsi decise di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte Europea proponendo alcuni questioni pregiudiziali:
- se l’art. 4 della Direttiva europea (85/374) osti al fatto che il Giudice di merito, nell’esercizio del suo legittimo apprezzamento possa ritenere elementi gravi, precisi e concordanti sul difetto di un vaccino e l’esistenza di un nesso causale nonostante la ricerca scientifica non stabilisca nessun nesso fra vaccinazione e comparsa della malattia.
- in caso di risposta negativa alla prima domanda, se l’articolo 4 della Direttiva europea osti alla presunzione di un nesso di causalità in presenza di determinati indizi di causalità.
- in caso di risposta affermativa, se l’art. 4 stabilisce e debba essere interpretato in senso favorevole all’esistenza di di un nesso causativo, solo se questo nesso venga determinato in maniera scientifica.
LA RISPOSTA DELLA CORTE EUROPEA
Ho letto alcuni documenti e sentenze prodotte dalle Giurisprudenza Europea e debbo dire che le avevo trovate sufficientemente lucide, articolate e convincenti.
La lettura di questa sentenza mi ha lasciato invece molto perplesso.
La materia appare difficile, lo comprendo, ma faremo poi le valutazioni tecniche.
Nella sostanza la Corte europea afferma che “qualora la ricerca medica non stabilisca ne escluda l’esistenza di un nesso fra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi possono però costituire indizi gravi, precisi e concordanti, consentendo di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità fra detto difetto e tale malattia (elementi in fatto evocati dal ricorrente). I Giudici nazionali devono tuttavia assicurarsi che l’applicazione concreta che essi danno non conduca a violare l’onere della prova instaurato dall’art. 4 della Direttiva 85/374/CEE, prova sempre a carico del danneggiato”.
LA MIA OPINIONE
Difetto del vaccino: non emergono dati al riguardo, né analisi specifiche sono state eseguite. Il difetto è una presunzione, non un dato di fatto. E non è dimostrabile sulla base di quanto si conosce.
Sclerosi multipla: è una patologia neurologica di cui non si conoscono ancora le cause. Né la letteratura non chiama in causa per la insorgenza della stessa le vaccinazioni e meno che meno quella della Epatite B come possibile causa.
Sclerosi Multipla e Epatite B: vi sono segnalazioni di un numero ristretto di casi, in particolare nella popolazione adulta o adolescenti, di sclerosi multipla e di malattie demielinizzanti in particolare in Francia. La Francia ha adottato alcune cautele, continuando le vaccinazioni nella popolazione adulta solo nelle categorie a rischio e nei bambini sotto i cinque anni, classe di età in cui non si sono verificate malattie demielinizzanti.
In altri Paesi non sono state presi in considerazioni cambiamenti nelle procedure vaccinale per l’Epatite B.
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) esclude qualsiasi associazione.
Sono in corsi studi e approfondimenti in Italia e nel Mondo.
E dunque, per quanto complesse, le decisioni della Corte Europea a me paiono corrette nel risultato finale e spiegherò il perché.
Poiché questi casi di sclerosi multipla sono assai rari e di difficile valutazione, quando la scienza non riesce con assoluta certezza a escludere o a individuare, con prove scientifiche certe, la relazione fra vaccino e danno, a mio parere il giudice può decidere di risarcire il danneggiato. La scienza e il diritto devono stare in questi casi ‘complessi’ dalla parte del danneggiato, e per i farmaci e per i vaccini le Aziende Sanitarie e/o farmaceutiche devono valutare la possibilità di munirsi di procedure assicurative per queste rare evenienze.
Naturalmente, come dice anche la Corte Europea, senza cadere nell’atteggiamento opposto, quello di considerare con troppa facilità la possibilità del danno, e quindi esaminando i problemi con grande attenzione e valutazione metodologica.
Trovo però errato concludere che in questo specifico caso vi fossero “prove gravi, precise e concordanti”.
I casi di sclerosi multipla infatti erano troppo pochi in letteratura in concomitanza alle vaccinazioni anti Epatite B per trarre conclusioni precise e concordanti. La vicinanza con la vaccinazione, per così pochi casi, non è la prova decisiva, ma potrebbe essere assolutamente casuale. Sarebbe come dire che il cancro insorto dopo un trauma sia dovuto al trauma – mentre in medicina si parla di trauma rivelatore – o che il tumore dello stomaco è dovuto ai pesticidi per la sua presenza più elevata in territori in cui ve ne è alto uso. In realtà si è dimostrato i pesticidi non sono forieri di cancro gastrico, ma semmai di altre forme di neoplasie, come sarcomi e linfomi.
La dizione di prove gravi, precise e concordanti però non si addice – a mio parere – a questi casi e spiega le ragioni delle diverse valutazioni, fatte da più giudici, sulle stesse evidenze. E’ la riprova che la medicina, quando arriva ai suoi confini di conoscenza, non può essere racchiusa in norme giuridiche e che la decisione va lasciata alla valutazione del giudice di merito.
Ma ragionare in questa maniera non significa essere contro le vaccinazioni o affermare che le vaccinazioni causano con certezza, per quanto assai di rado, patologie demielinizzanti .
Questo assunto non è assolutamente dimostrato.
Va da se che il cammino scientifico è sempre irto di difficoltà, e adottare i giusti contrappesi – ai limiti della conoscenza – appare opportuno, perché solo col tempo capiremo tutte le possibili associazioni di causa-effetto, se presenti e in che percentuale con i meccanismi biologici sottostanti.
Ma le vaccinazioni – lo dobbiamo riaffermare – sono fonte di grandi vantaggi per la collettività, e il rapporto costi/benifici appare nettamente favorevole ai vaccini.
Alberto Ravaioli