L’Avv. Cesare Brancaleoni, «Quale difensore di fiducia di Renata Tosi, Sindaco di Riccione – ci invita – a precisare che, contrariamente a quanto ieri pubblicato in rete, il Pubblico Ministero dott.ssa Elisa Milocco non ha “chiesto il rinvio a giudizio ….per i reati di omissione e abuso in atti d’ufficio” della mia assistita.
Il P.M. ha solo informato le parti interessate ed i loro difensori che, ritenendo concluse le indagini preliminari, ha depositato nella segreteria della Procura il suo fascicolo».
Ringraziamo l’avvocato Cesare Brancaleoni e prendiamo atto della sua precisazione in punta di diritto.
Tuttavia l’avvocato conosce meglio di chiunque altro la procedura penale. In particolare, il Pubblico Ministero al termine delle indagini può: chiedere l’archiviazione della notizia di reato; oppure esercitare l’azione penale, formulando l’imputazione non prima di aver notificato all’indagato un avviso di conclusione delle indagini contenente:
“La sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto”, “l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia (…) e che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio…”. (Codice di Procedura penale, art. 415 bis)
E’ esattamente la fase nella quale si trova il procedimento nei confronti del sindaco Tosi.
L’avvocato Brancaleoni precisa però ulteriormente, e di nuovo lo ringraziamo, che: «L’errore interpretativo contenuto nel commento alla richiesta di rettifica di notizia non vera indirizzataVi quale difensore di Renata Tosi consiste nel ritenere obbligatorio il rinvio a giudizio del cittadino sottoposto ad indagine, espletate le “formalità” previste dalla norma citata.
Nulla di più errato poiché a conclusione dell’indagine integrativa ben può il Pubblico Ministero richiedere l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato.
Ciò chiarito, ribadisco che il P.M. non ha chiesto, contrariamente a quanto pubblicato, il rinvio a giudizio per la mia assistita».
L’Avvocato Brancaleoni è di nuovo ineccepibile quanto a lettera della norma. L’esperienza però insegna – e la sua è certamente più lunga e qualificata della nostra – che l’orientamento ormai assunto dalla Procura sia palese.