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La “base” dei pescatori di Rimini è abusiva e va demolita

La “base” dei pescatori di Rimini è totalmente abusiva e va demolita. Così ha sentenziato Consiglio di Stato il 5 aprile scorso, nel rigettare il ricorso del Consorzio Linea Azzurra contro la sentenza del Tar dell’Emilia Romagna del 18 gennaio 2018, anch’essa sfavorevole al Consorzio, che chiedeva di bloccare l’ordinanza di demolizione del Comune di Rimini.

Le opere da togliere di mezo consistono in un insieme di strutture prefabbricate e container frigo che coprono complessivamente poco meno di 390 metri quadri; il tutto realizzato “in totale assenza di permesso a costruire sulla banchina destra del porto di Rimini, in piazzale Boscovich, in adiacenza con l’area del Club Nautico. In questa area si effettua lo scarico del pescato dalle barche e il suo stoccaggio per il successivo trasporto.

Il Comune di Rimini comunque rende nota al Corriere di Romagna anche la “piena disponibilità nel portare avanti con categorie e operatori il progetto autorizzato più ampio di sviluppo e valorizzazione dell’area portuale, incluse le strutture funzionali a un’attività strategica come la pesca”.

Ecco la sentenza integrale del Tar dell’Emilia Romagna:

N. 00005/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00798/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Consorzio Linea Azzurra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Migani, Fabio Gaia, con domicilio eletto presso lo studio Laura Baffo in Bologna, via Collegio di Spagna N.17;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore 31; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento “DIFFIDA NON RINNOVABILE ALLA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE EX ART. 35 D.P.R. 380/01 E 11 L.R. 23/04” con cui il Comune di Rimini ha diffidato la ricorrente alla demolizione delle seguenti opere:

– N.4 manufatti con struttura portante in ferro e copertura in telo in P.V.C. con dimensioni ciascuno di mq. 44,89 con altezza di ml. 4,70 max e ml. 3,15 min.;

– container frigo di mq. 61,11 ed altezza ml. 3,15;

– container frigo di mq. 26,03 ed altezza ml. 2,75;

– container frigo di mq. 38,98 ed altezza di ml. 2,75;

– container frigo di mq. 35,46 ed altezza di ml. 2,75;

– manufatto con struttura in ferro e tamponamenti in lamiera grecata posto al piano primo del container frigo di cui al punto 5, delle dimensioni di mq. 16,12 ed altezza di ml. 2,40 max e ml. 2,15 min.;

– manufatto prefabbricato in pannelli coibentati di mq. 47,76 ed altezza di ml. 2,70 interna.

– struttura in ferro a due piani, tamponata su tre lati al piano primo della dimensione di mq. 18,00 altezza ml. 4,80 max e ml. 2,70 min. utilizzata al piano primo come locale macchine.

– Struttura in ferro e lamiera grecata a copertura dei manufatti di cui ai punti 3), 4), 5), 7).

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi aggiunti dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo ai chiarimenti forniti in sede difensiva dai quali si evince che si tratta di impianto produttivo permanente in totale assenza di idoneo permesso a costruire.)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) :

Respinge la domanda cautelare.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida a favore della parte costituita nella misura di € 3000,00 oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Questa la sentenza del Consiglio di Stato:

N. 01489/2018 REG.PROV.CAU.

N. 01938/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2018, proposto da:

Consorzio Linea Azzurra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Migani, con domicilio presso la Segreteria della VI Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Fedeli in Roma, via Caio Mario, 7;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per l’EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA – SEZIONE SECONDA, n. 5/2018, resa tra le parti, concernente la richiesta di annullamento della diffida non rinnovabile alla demolizione di opere abusive ex artt. 35 D.P.R. 380/2001 ed 11 L.R. 23/2004 del Comune di Rimini e dell’ordinanza di ingiunzione di demolizione di opere abusive ai sensi degli artt. 35 D.P.R. 380/2001 e L.R. 23/04, con cui il Dirigente del Settore Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Rimini ha ordinato la rimozione, con ripristino stato dei luoghi, delle opere abusive realizzate in Rimini Largo Ruggero Boscovich.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per l’appellante, l’avvocato Migani e, per l’appellato, l’avvocato Fedeli Barbantini, in dichiarata delega dell’avvocato Fontemaggi.

Considerato – a un esame tipico della fase cautelare – che l’appello non risulta presentare profili di fondatezza, dal momento che, nella specie, si tratta di impianto produttivo permanente in totale assenza di permesso a costruire e le censure formulate dall’appellante non appaiono idonee a superare questo incontrovertibile dato di fatto;

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado del giudizio cautelare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

respinge l’appello cautelare (Ricorso numero 1938/2018).

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oswald Leitner Luigi Carbone

IL SEGRETARIO

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