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Firmato decreto che proroga le norme per provincia di Rimini. Aprono tabacchi, lavanderie e ferramenta

Firmato il decreto ministeriale d’intesa con la Regione Emilia Romagna. Procedura necessaria perché misure diverse dai decreti nazionali vanno concordate e condivise con il Governo.

Il decreto ministeriale firmato dal ministro Roberto Speranza e dal Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ricalca la precedente ordinanza regionale per i territori i Rimini e Piacenza. Con alcune novità. E’ incluso anche il territorio del comune di Medicina che è uscito dalla “zona rossa”. Possono riaprire alcune attività.

L’atto conferma i tre pilastri di fondo. Sospensione pressoché generalizzata della attività economiche, ad esclusione di quelle essenziali o che autolimitino i contatti fra le persone al proprio interno; il rafforzamento dello stop a tutte le attività sociali per assicurare efficacemente il contenimento e il distanziamento sociale e un riassetto complessivo della mobilità della provincia che punta a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone all’interno dei criteri fissati dai Decreti governativi.

Viene confermata la sospensione delle attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Rimini.
Sono escluse le attività produttive di beni alimentari a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi – preceduti dalla redazione di specifici documenti di valutazione del rischio (ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2006) – che prevedano misure di prevenzione del contagio quali:
-impiego di personale prioritariamente proveniente dal distretto sanitario della Provincia di Rimini in cui ha sede l’azienda;
-utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit);
-sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro;
-rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri;
-scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea;
-impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e anche al ricorso al lavoro a distanza e in smart working;
-chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’interno e all’esterno delle strutture produttive;
-divieto di riunioni sia all’esterno e all’interno dell’azienda con presenza fisica;
-chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende.

 Aperti idraulici e meccanici
Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per consentire la permanenza delle persone nelle abitazioni (idraulici, elettricisti, ecc.) e per consentire la sola mobilità consentita utilizzando mezzi privati (meccanici, elettrauto, gommisti, ecc.).

Aperte farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari, tabacchi, ferramente e lavanderie
Sono autorizzate esclusivamente le attività di vendita, e servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie, rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;

In caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi Bancomat o Postamat, o per l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;

  1. i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l’accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  2. l) sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati;
  3. m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;
  4. m) sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria; l’attività è resa con modalità di lavoro agile e il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle sedi ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
  5. n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse; sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti).

 Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

  1. p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;
  2. q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche;
  3. r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a 2 unità.

Decreto Emilia Romagna

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