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Federconsumatori: l’interruzione della fornitura di luce, acqua, gas e i relativi indennizzi

Tutti i servizi di erogazione di luce, acqua e gas possono subire delle interruzioni che, ad esclusione dei casi per morosità, qui non trattati, possono essere con preavviso o senza preavviso.

 

ENERGIA ELETTRICA (Atto 646/2015/R/eel artt 1, 48, 51,Tabella 9 e 10).

L’interruzione CON PREAVVISO si verifica quando vengono eseguiti degli interventi di manutenzione programmati sulla rete del distributore, in questi casi è obbligo del fornitore avvisare anticipatamente i clienti utilizzando modalità adeguate ad assicurare loro l’informazione:

  • preavviso di almeno 24 ore in caso di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze;
  • preavviso di almeno 3 giorni lavorativi in tutti gli altri casi.

Il preavviso deve specificare la data, l’ora e il minuto d’inizio e l’ora e il minuto di fine dell’interruzione, oltre che la data di comunicazione del preavviso stesso. I tempi d’inizio e di fine dell’interruzione indicati nel preavviso devono essere rispettati con una tolleranza di 5 minuti.

Le interruzioni CON PREAVVISO non possono avere una durata consecutiva superiore a 8 ore (oppure non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal rispristino provvisorio), pena il riconoscimento, per i clienti domestici e per i non domestici con potenza impegnata inferiore o uguale a 6 KW, di un indennizzo automatico di € 30,00 aumentato di € 15,00 ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di  300 euro.

L’interruzione SENZA PREAVVISO si ha quando viene meno la luce senza un apparente motivo: 

– interruzione lunga: superiori a 3 minuti;

– interruzione breve: tra un secondo e 3 minuti;

– interruzione transitoria: minori di un secondo.

Questo genere di interruzioni prevede dei termini massimi di ripristino del servizio (determinati in ragione della dimensione della città di appartenenza e della popolazione) la cui violazione comporta l’automatica maturazione di indennizzi:

– città piccole e aree rurali, con meno di 5 mila abitanti: il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore;

– città medie, con più di 5 mila ma meno di 50 mila abitanti: il tempo massimo di ripristino non deve superare  le 12 ore consecutive;

– città grandi (alta concentrazione), con più di 50 mila abitanti: il tempo massimo di ripristino non deve essere superiore a 8 ore consecutive;

– per coloro che vivono ad altitudini superiori ai 1500 metri sul livello del mare, si applicano gli stessi tempi previsti per i clienti di Comuni con meno di 5 mila abitanti.

Si tenga presente che tra le interruzioni senza preavviso non vanno ricompresi i black-out che si verificano su rete nazionale oppure i distacchi programmati che si eseguono per alleggerire il carico dei consumi in condizioni di emergenza. In questi casi è previsto un rimborso automatico che però viene erogato direttamente dal fondo di emergenza istituito dall’Autorità Nazionale.

In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell’alimentazione il distributore è onerato al versamento di un rimborso nei confronto di coloro (clienti) i quali sono stati coinvolti nell’interruzione. I rimborso sono erogati entro il primo ciclo di fatturazione utile trascorsi 60 giorni dall’interruzione, senza che questi ne facciano richiesta; tale termine è aumentato in 180 giorni nel caso di interruzioni che interessano più di 2 milioni di clienti su base nazionale.

Ogni distributore tiene il registro delle interruzioni, del quale se ne può chiedere copia, in cui viene annotata: (I) la causa dell’interruzione, (II) l’origine dell’interruzione, (III) la data, l’ora e il minuto di inizio e fine interruzione.

 

I criteri dei rimborsi:

  • per i clienti domestici e per i non domestici con potenza impegnata inferiore o uguale a 6 kw è previsto un indennizzo automatico di 30 euro, aumentato di 15 euro ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 euro;
  • per le utenze in bassa tensione e media tensione, diverse da quelle domestiche, con potenza inferiore o uguale a 100 kw è previsto un rimborso di 150 euro per il superamento standard aumentato di 75 euro ogni 4 ore di interruzione ulteriore e fino ad un massimo di 1.000 euro;
  • per gli utenti non domestici con potenza superiore a 100 kw l’indennizzo automatico è pari a 2 euro per ogni kw per la prima soglia, aumentata di 1 euro a kw ogni 4 ore, e fino ad un massimo di 3.000 euro;
  • se si supera la potenza di 100 kw aumenta il tetto massimo del rimborso automatico (6.000 euro) ed è previsto un indennizzo di 1,5 euro per kw per il superamento standard e 0,75 euro a kw ogni 2 ore.

L’impresa distributrice non è tenuta al versamento del rimborso se il cliente non è in regola con i pagamenti.

Nel caso in cui non si dovesse ricevere il rimborso dovuto nei tempi stabiliti, occorrerà fare una richiesta al distributore entro 6 mesi dal momento dell’interruzione. L’azienda, entro 3 mesi, ha l’obbligo di versare il rimborso o motivare l’eventuale rifiuto.

 

GAS (Atto 574/2013/R/gas).

L’interruzione CON PREAVVISO si ha quando il gestore deve eseguire degli interventi programmati di manutenzione della rete di distribuzione, precedute da un preavviso dei clienti coinvolti; l’Autority ha stabilito che i distributori devono avvisare i clienti interessati con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, specificando nella comunicazione la data di pubblicazione del preavviso, la data l’ora e la durata prevista per l’interruzione. 

L’interruzione SENZA PREAVVISO è quella che (I) non ricade nella definizione di interruzione con preavviso, (II) quella in cui il distributore territorialmente competente non rispetta il tempo minimo di preavviso, (III) quella per morosità. Per questo genere di interruzione (senza preavviso) l’utente ha diritto ad un risarcimento. 

Sono stati regolamentati dei livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas il cui mancato rispetto può avvenire per: 

  • causa di forza maggiore: inteso come atto dell’autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  • cause imputabili al cliente finale o a terzi: mancata presenza del cliente finale all’appuntamento concordato con il distributore per l’effettuazione di sopralluoghi utili all’esecuzione di prestazioni richieste, o per impedimenti provocati da terzi;
  • cause imputabili all’impresa distributrice: le altre cause non indicate ai punti a e b.

Nel caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità è previsto l’erogazione di un indennizzo automatico al cliente finale, anche tramite il venditore, entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo dello standard. 

Detti indennizzi automatici variano da un minimo di 35 euro ad un massimo di 140 euro in base al gruppo di misura della classe (art. 59).

Non verranno corrisposti indennizzi se l’utente finale non è in regola con i pagamenti dovuti per le prestazioni ricevute. 

 

ACQUA (Atto 917/2017/R/idr art. 1 dell’Allegato A).

L’interruzione programmata è l’interruzioni del servizio differente da quelle non programmata, di solito dovuta all’esecuzione di interventi programmati di manutenzione della rete idrica, precedute da un preavviso agli utenti coinvolti; il tempo minimo di preavviso agli utenti coinvolti è di 48 ore. In questi casi è fissato un tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza per il servizio idropotabile che è pari a 48 ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione, sia essa programmata o non programmata, e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato.

Il gestore è tenuto a riconoscere all’utente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile e comunque entro 180 giorni solari.

Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto per due volte nell’anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell’atto 655/2015/R/idr.

L’interruzione non programmata è quella derivante da segnalazioni al pronto intervento o avviso di telecontrollo/controllo interno riconducibile a situazioni di disagio o di pericolo (per gli utenti o per l’ambiente), tale da richiedere interventi non differibili nel tempo.

L’Autority ha previsto degli standard specifici relativi alla qualità tecnica del servizio idrico integrato:

 

– durata massima della singola sospensione programmata: standard specifico 24 ore;

– tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile: standard specifico 48 ore,

– tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione: standard specifico 48 ore.

In caso di mancato rispetto degli standard fissati dall’Autorità, l’utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico (base) pari a 30 euro – incrementabile del doppio o del triplo in proporzione al ritardo dello standard – e valorizzato per ciascun utente finale, facendo riferimento agli utenti indiretti per le utenze condominiali, ossia alle unità immobiliari sottese al contratto di fornitura del servizio. Il gestore è tenuto a riconoscere all’utente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile e comunque entro 180 giorni solari.

Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto per due volte nell’anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell’atto 655/2015/R/idr.

Resta inteso che il cliente finale che ritenga di avere subito un grave danno dalle interruzioni sopra indicate, e riesca a fornirne debita prova, sarà libero di rivolgere le sue pretese avanti alle competenti autorità giudiziarie.

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.”

Articolo realizzato da M.S. – consulente legale  Federconsumatori Rimini A.P.S.

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