Per la risoluzione delle controversie relative ai contratti di fornitura di luce, acqua e gas, i clienti hanno a disposizione strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie definite Alternative Dispute Resolution (ADR).
Gli strumenti di ADR sono procedimenti previsti per legge e dalla regolazione di settore, con i quali i clienti trovano una soluzione condivisa con il soggetto che eroga loro il servizio, senza necessità di ricorrere al giudice ordinario.
Negli ultimi anni il ricorso alle ADR ha avuto un forte incremento perché si è rivelato veloce ed efficace nella risoluzione dei conflitti, inoltre sono strumenti meno onerosi a disposizione del consumatore e presentano, talvolta, procedura gratuite (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, detto anche ARERA).
Con l’entrata in vigore del D. Lgs 130/2015, in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, è stata dettata una disciplina organica sulle ADR e da gennaio 2017, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico (AEEGSI) ha attivato un sistema di ADR obbligatorio per tutti i consumatori che fanno uso di fornitura energetica e di gas e che hanno necessità di risolvere problematiche inerenti ai propri contratti con il fornitore. L’ADR può essere effettuato solo presso enti accreditati dall’AEEGSI oppure presso le camere di commercio.
L’ADR è condizione di procedibilità nel caso il cliente voglia presentare ricorso al giudice per controversie legate all’energia e gas, invece per gli utenti del settore idrico il tentativo di conciliazione è volontario, pertanto, non rappresenta, ad oggi, una tappa necessaria per agire in giudizio.
La richiesta di ADR deve essere proposto dai clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e media tensione, dai clienti finali di gas alimentati in bassa pressione o da prosumer (soggetto che è contemporaneamente sia produttore e cliente finale di energia elettrica).
Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ai sensi della Legge 481/95, art. 2, comma 24 lettera b).
Prima di procedere con l’istanza è necessario avere inviato un reclamo scritto all’operatore e se la risposta è ritenuta (I) insoddisfacente oppure (II) non è pervenuta entro 40 giorni dall’invio del reclamo per il settore elettrico /gas, 50 giorni dall’invio del reclamo per il settore idrico, ed (III) entro un anno dalla data di invio del reclamo, si può procedere alla richiesta di avvio della conciliazione.
Non può essere fatta richiesta di conciliazione se (I) non è stato fatto prima un reclamo, (II) per la stessa controversia sia già stato avviato o rinunciato o concluso un tentativo di conciliazione, (III) la discussione verte su profili tributari o fiscali, (IV) sia intervenuta la prescrizione del diritto ai sensi di legge.
La procedura si conclude in un termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa con possibilità di proroga di 30 giorni al massimo d’ufficio ovvero su richiesta del conciliatore o congiunta o motivata dalle parti.
Generalmente gli organismi ordinari di ADR richiedono costi di avvio (pari ad € 40,00 oltre iva) da corrispondere da ciascuna parte.
La conciliazione ha esito negativo se una parte non si presenta al primo incontro fissato oppure in caso di mancato accordo, in tal caso verrà redatto un verbale nel quale viene precisato l’esito negativo e quindi ora la parte potrà procedere avanti ad un giudice per vedere tutelata la sua pretesa.
In ultimo si ritiene opportuno spendere un paio di parole sull’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo di conciliazione accreditato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico (AEEGSI).
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è stata istituita con Lg 481/95, è un’autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza nei servizi di pubblica utilità e tutela degli interessi di utenti e consumatori, inoltre svolge attività di regolazione e controllo nei settori di energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
Le richieste di conciliazione depositate avanti ad ARERA sono totalmente gratuite e gli operatori dei settori energetici sono tenuti a partecipare agli incontri di conciliazione. Detta procedura si svolge on-line, dalla presentazione della richiesta allo svolgimento degli incontri, fino alla conclusione della pratica. L’incontro è moderato da un conciliare del Servizio, esperto in mediazione e di regolazione di settore, che aiuta le parti a trovare una soluzione concordata della controversia. Gli incontri tra le parti ed il conciliatore avvengono in “stanze virtuali” (chat room o videoconferenza). I conciliatori del Servizio, che non hanno poteri decisori, garantiscono la massima terzietà, sono designati sulla base di una turnazione e sono tenuti al rispetto del codice deontologico del Servizio (Delibera 209/2016/E/Com). Per i settori elettrico e gas l’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura è titolo esecutivo. Per il settore idrico, l’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura equivale ad una transazione (Contratto consensuale) con la quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite futura. La durata media della procedura è di 45 giorni (dalla data di presentazione della domanda completa).
Articolo realizzato da Camilla Olmeda – consulente Federconsumatori Rimini A.P.S.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.”