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Federconsumatori: cosa c’è da sapere sui nuovi vouchers vacanza

Il 2021 ha riservato alcune importanti novità per i consumatori – turisti coinvolti nella vicenda dell’annullamento delle prenotazioni a causa della pandemia da Covid19. Parliamo di tutti coloro che, allo scoppio della pandemia o nei mesi successivi, si sono visti cancellare le vacanze – o sono stati costretti a farlo a causa delle restrizioni nazionali ed internazionali. Con vari interventi governativi, era stata prevista la possibilità per l’operatore commerciale di riferimento di scegliere se emettere un voucher d’importo pari alla prenotazione non utilizzata, oppure rimborsare il consumatore in caso di specifica richiesta in tal senso.

La durata del voucher è stata più volte modificata: inizialmente, sono stati emessi buoni di durata annuale, scadenza poi portata a 18 mesi con il Decreto Rilancio. Con un emendamento al Decreto Sostegni, l’estensione è stata ulteriormente prolungata fino a 24 mesi.

La predetta proroga riguarda i vouchers emessi a titolo di rimborso di viaggi, pacchetti turistici, gite scolastiche e viaggi di istruzione non fruiti a causa pandemia da Covid-19. Qualora l’acquisto sia stato effettuato attraverso un’agenzia di viaggi o un portale di prenotazione, il buono può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio, oppure può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.

Gli ultimi decreti hanno introdotto novità anche per quanto riguarda il bonus vacanza. Il “Decreto Rilancio” dello scorso anno aveva introdotto tale misura, intesa come contributo economico per le famiglie che trascorrono le vacanze in Italia. Poteva essere emesso per un importo massimo di 500 euro in base all’ISEE, utilizzato da un solo componente del nucleo familiare in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast), fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto immediato, mentre il restante 20% era scaricabile come detrazione di imposta.

Con le novità introdotte recentemente, solo chi ha richiesto già il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021, anche presso un’unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale.

Articolo realizzato dall’Avv. Rita Liguori,  con i contributi del Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020.

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