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Fase 2, cosa è permesso e cosa è vietato da lunedì 4 maggio

 

Il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali, va assimilato a quello della provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito regionale.

 Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. Le visite ai congiunti sono consentite in tutto il territorio regionale ed è possibili andarci con moglie/marito e propri figli. Se la compagna\o abita in un’altra città della regione si può andare e fermarsi a dormire anche per la notte. I nonni che abitano fuori Emilia Romagna non possono recarsi dai propri nipoti.

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Non gli amici che “non rientrano tra gli stabili legami affettivi” che giustificano gli spostamenti, precisano fonti di governo.

Si può uscire per fare una passeggiata a piedi o in bicicletta?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Si può superare il confine del proprio comune mentre si corre o si va in bici, si può andare a cavallo, si può andare a pesca da soli, si può andare al parco con la macchina (in ambito provinciale) per passeggiare. È consentito partire da luoghi diversi dalla propria abitazione caricando la bici in auto ma sempre all’interno della provincia.

Per tutte queste attività vanno rispettate le norme del distanziamento sociale ed igieniche. E’ vietato andare in spiaggia e fare il bagno.

Trasporti. È consentito spostarsi in automobile?

Lo spostamento in automobile è consentito nei limiti e modalità previsti per tutti le tipologie degli spostamenti personali.  A livello provinciale per le situazioni di necessità (ad esempio spesa, attività motoria manutenzioni seconde case) ed in forma individuale (a meno che non si sia accompagnati da un bambino o non si accompagni una persona diversamente abile). A livello regionale per incontrare i congiunti (ed in questo caso si può essere anche di più in auto appartenenti allo stesso nucleo di conviventi). Per ragioni lavorative, di salute o per assoluta urgenza ci si può spostare anche fuori regione.

Posso andare a fare la spesa in un Comune diverso dal mio? Posso ordinare l’asporto in altro comune?

Sì, si può fare la spesa e ritirare l’asporto all’interno della propria provincia. E’ vietato fare la spesa in due componenti della stessa famiglia.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse. Chi lavora in una città dell’Emilia-Romagna, dove ha un alloggio di servizio, ma risiede fuori regione può tornare a casa nel fine settimana.

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?

Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

Seconde case

Le seconde case possono essere raggiunte solo in giornata, individualmente, per sole motivazioni di manutenzione ed esclusivamente nel territorio provinciale.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto, o la preparazione di pasti a portar via?

Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.

Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?

Sì il Decreto del Governo prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l’attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”.

I cantieri rimangono aperti?

Si è possibile riaprire tutti gli i cantieri pubblici e privati. Occorre rispettare il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL.

È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?

Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

 

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