Mi dispiace controreplicare, ma debbo farlo.
È pieno e insindacabile diritto della Signora Carla Rubiani considerare inopportuna la doppia intitolazione a Don Oreste. Ma se insiste a dichiararla vietata… continua a prendere un granchio.
A lei sfugge infatti una premessa essenziale: quella di dover attribuire il corretto e dovuto significato al concetto “area di circolazione”.
Il comma 2 dell’Art. 41 del D.P.R. 30-5-1989 n. 223, recita: «Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità». Ragion per cui quando il successivo comma 5 (Adempimenti ecografici) stabilisce che «nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo…» ciò significa che il medesimo nome non può essere attibuito a due piazze, a due strade, a due ponti, ecc.
Tant’è che all’Art. 35 di “Note di carattere generale relative alla compilazione dello stradario” troviamo testualmente scritto: « La stessa denominazione infatti la si può usare per specie diverse di area di circolazione, come ad esempio: VIA ANTONIO GRAMSCI • PIAZZA ANTONIO GRAMSCI ».
Per citare solo due dei tanti esempi: Roma ha sia Piazza Cavour che Via Cavour; a Cagliari si trovano una via e una piazza entrambe intitolate a Garibaldi.
Riguardo alla presunta mancanza di autorizzazione prefettizia, la Legge n. 1188 del 1927 è categorica laddove all’Art. 1 stabilisce che nessuna denominazione possa essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza la preventiva autorizzazione del prefetto.
Se le cose stessero dunque come asserisce la Signora, il Comune si sarebbe sorprendentemente dimenticato di un adempimento messo in atto mille volte e, cosa ancora più sorprendente, il Prefetto non se ne sarebbe accorto.
Nando Piccari