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Ddl concorrenza: le modifiche della Camera nel commento di Tiziano Arlotti

Riportiamo di seguito il comunicato diffuso dall’On. Tiziano Arlotti, PD. sul DDL Concorrenza.

Prosegue alla Camera l’esame del DDL Concorrenza. “Le quattro limitate modifiche al testo apportate dalla Camera, in materia di tacito rinnovo delle polizze, telemarketing, energia e odontoiatri, riprendono quanto già concordato al Senato ma non recepito nel testo per l’apposizione della questione di fiducia“, spiega il deputato Pd romagnolo Tiziano Arlotti.

In particolare:
– La soppressione del divieto di tacito rinnovo delle polizze dei rami danni di ogni tipologia rappresenta una misura di favore per i consumatori che sottoscrivono tali polizze assicurative, poiché altrimenti si sarebbe imposta la rinegoziazione delle previsioni dei contratti e la sostanziale impossibilità di rinnovo alle medesime condizioni dell’anno precedente, a causa dell’eventuale peggioramento del profilo di rischio, così promuovendo indirettamente la diffusione delle polizze pluriennali, l’unico strumento in grado di garantire al contraente il perdurare negli anni delle condizioni contrattuali, a tutto discapito della libertà di disdetta da parte del cliente.
– Le norme di modifica del Codice di protezione dei dati personali in materia di telemarketing contenute nel testo approvato dal Senato erano gravemente lesive dei diritti individuali, perché avrebbero legittimato l’effettuazione di chiamate a contenuto promozionale in assenza del previo consenso dell’interessato (e persino in presenza della sua previa opposizione): per tali ragioni si è deciso di sopprimerle.
– Limitando l’applicazione del servizio di salvaguardia attraverso procedure concorsuali solo a chi sia privo di fornitore, si evitano i maggiori costi in bolletta che si sarebbero determinati a carico di coloro che non hanno ancora scelto un fornitore.
– Con l’approvazione dell’emendamento in materia di odontoiatri si chiarisce che il possesso dei titoli abilitanti è sempre necessario, sia per coloro che operano come liberi professioni, sia per coloro che prestano la propria attività all’interno di società operanti nel settore odontoiatrico; fermo restando il requisito dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri richiesto per il direttore sanitario delle società medesime.

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