Nel decreto milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri con la formula del salvo intese (soggetto pertanto ancora a modifiche) la nautica da diporto ed i pertinenziali dovrebbero avere trovato la versione corretta. Infatti nei giorni scorsi vi era molta preoccupazione tra gli addetti del settore e gli amministratori locali per una versione che prevedeva la moratoria dei canoni solo per l’annualità 2019 ed i pertinenziali non erano compresi.
Per la realtà della nostra costa i pertinenziali sono quelle strutture di proprietà dello Stato ubicate in prima linea come ad esempio lo Squero e la Buca, oppure il Rockisland sulla palata del porto, altri ancora a Riccione nella zona del porto che si sono visti portare il canone di concessione da 1500-2000 euro annui a 80-100 mila in un anno in virtù di una finanziaria del 2006.
Questo il testo:
ART. 37
( Nautica da diporto)
“Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, il pagamento dei canoni riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e dei canoni riferiti alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relativi ad annualità pregresse e non ancora versati alla data del 1° gennaio 2020 è sospeso fino al 30 giugno 2020.”
La relazione illustrativa a supporto della norma spiega le ragione della sospensione dei canoni.
“In virtù della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 251), i criteri per il calcolo dei canoni delle concessione demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono stati rideterminati in aumento secondo i nuovi valori tabellari per come indicati nel riformulato articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
Gli stessi criteri si applicano, in virtù dell’articolo 03, comma 3 del decreto-legge 400/1993, così come sostituito dall’articolo 1, comma 252, della legge 296/2006, anche alle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.
In particolare, quest’ultima tipologia concessoria godeva, prima della riforma normativa del 2006, di una disciplina differenziata, per la cui determinazione dei canoni si applicavano i criteri del DM 343/98, prevedendo valori tabellari più bassi per aree/specchi da occuparsi con opere di difficile rimozione e via via crescenti per le zone da occuparsi con opere di facile rimozione ed infine per quelle scoperte.
Con la legge 296/2006 la ratio risulta invertita, andando a stabilire valori più alti per le aree/specchi acquei destinati ad ospitare opere di difficile rimozione e via via decrescenti per le opere di facile rimozione ed infine per le aree scoperte.
Ciò ha determinato un aumento complessivo dei canoni dovuti per tali concessioni compreso tra un minimo del 10% circa (per le aree scoperte) ad un massimo del 350% circa (per le aree occupate da opere di difficile rimozione):
Anche per le concessioni turistico-ricreative si è verificato, con la riforma del 2006, un aumento esponenziale dei canoni limitatamente alle componenti pertinenziali perché parametrati ai valori OMI.
Ne è conseguito per entrambe le fattispecie concessorie l’instaurarsi di numerosi contenziosi avverso i procedimenti ingiuntivi di pagamento avviati dagli enti gestori.
La disposizione odierna è finalizzata a ridurre il contenzioso in essere, sospendendo sino al 30 giugno 2020 il pagamento dei relativi canoni non ancora corrisposti alla data del 1 gennaio 2020.
Ciò che non viene scritto nella relazione illustrativa è la parte più importante. La moratoria fino a giugno 2020 deve servire per riodinare tutta la materia, rideterminare i canoni con criteri di equità rispetto anche ad altre concessioni turistiche