Cerca
Home > Primo piano > Dalprato commenta il Nuovo testo Unico dell’edilizia. Si risolvono vecchi problemi senza condoni

Dalprato commenta il Nuovo testo Unico dell’edilizia. Si risolvono vecchi problemi senza condoni

Ermete Dalprato ex dirigente all’urbanistica del Comune di Rimini, Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università di San Marino commenta con un approfondito articolo sulla rivista specializzata Ingenio le novità che il Nuovo Testo Unico dell’Edilizia propone in materia di sanatoria. In questo caso si sta parlando di edifici realizzati prima del 1967 e la cui conformità edilizia risulta difficile da provare per mancanza di adeguata documentazione. Riportiamo le parti più interessanti dell’articolo pubblicato sulla rivista online.

L’articolo 39 del nuovo Testo Unico di edilizia contiene la vera innovazione.

Scrive l’ingegnere Dalprato:

“E qui sta la vera innovazione. Forte (e politicamente coraggiosa anche).

Perché sancisce la legittimità a prescindere di ciò che è stato realizzato ante legge ponte (1° settembre 1967): eliminando (ora per allora) l’obbligatorietà della licenza (allora si chiamava così).

Una norma retroattiva dunque, con effetti sananti ex lege, sul piano amministrativo e con effetti estintivi del reato sul piano penale.

Non ne diamo (né ne vogliamo darne) giudizi di merito (sono certo che altri lo vorranno fare), ma solo commentarla nei contenuti, nella formulazione e negli effetti.

Nessun abuso prima del 1° settembre 1967

Vale la pena riportare il testo letterale del comma 1 che recita: “Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all’epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all’epoca vigente”.

A voler essere pignoli il suo contenuto è (come dicono i giuristi) ultroneo (o sovrabbondante) perché, ante legge-ponte, in zona esterna ai centri abitati la licenza edilizia non era dovuta (l’attuale modifica sarebbe dunque inefficace o, meglio, inutile): in zona agricola tutti gli edifici realizzati sono sempre stati legittimi (e non mi risulta che neppure localmente siano mai state date diverse disposizioni). Solo con la legge 765/67 l’obbligo di licenza edilizia è stato esteso all’intero territorio comunale.

La parte innovativa è invece proprio e solo quella relativa agli immobili “ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano” che andavano soggetti a preventivo rilascio di licenza edilizia – già ex art. 31 legge n. 1150/42  !

E diventerebbero legittimi tutti perché la norma si riferisce genericamente agli “interventi edilizi” (senza se e senza ma) realizzati “anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale”.

La norma testualmente non dice opere eseguite “in contrasto”, ma usa un termine più soft: “in presenza di diverse disposizioni”. Solo quelle regolamentari comunali (alias: regolamenti edilizi, ma anche programmi di fabbricazione o piani regolatori che sempre atti regolamentari sono).

Sono fatti salvi i soli vincoli di legge (conformativi)

Resterebbero dunque fatti salvi i soli vincoli ambiental-cultural-paesaggistico-idrogeologici che peraltro sono vincoli conformativi; dunque la “legittimazione” introdotta si sovrapporrebbe anche ai vincoli espropriativi, ché sono vincoli di piano.

La norma non si limita a dire che non ci voleva la licenza edilizia di legge; usa un’espressione ancor più generica e, dunque, più estesa: “… anche se realizzati in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale …” per cui ricomprende anche le eventuali prescrizioni di regolamenti edilizi o di piani regolatori che, pur in assenza dell’obbligatorietà della legge e, dunque, anche anteriormente alla legge n.1150/42, richiedessero il previo rilascio di un qualunque atto autorizzativo o nulla-osta che dir si voglia.

E’ noto che alcuni piani regolatori di città importanti, hanno anticipato l’obbligo della licenza edilizia anche prima della legge urbanistica fondamentale (magari genericamente chiamata all’epoca “autorizzazione”) all’interno dei centri abitati o aree di espansione. Ed è altrettanto noto che la difficoltà di reperimento degli atti pianificatori e/o autorizzativi dell’epoca negli archivi comunali (originali poi !) ha creato imbarazzi e incertezze per l’accertamento della legittimità (o necessità del condono) degli immobili interessati.

La disposizione sarebbe totalmente coprente.

Sparisce l’obbligo della licenza di legge e di qualsivoglia altra norma locale: un colpo di spugna.”

Per l’articolo completo

Ultimi Articoli

Scroll Up