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Crac Aeradria. La Cassazione motiva il sequestro dei beni agli imputati

Dopo un anno esatto dalla sentenza,  la Corte di Cassazione ha reso noto le motivazioni  che hanno convalidato i sequestri cautelari di beni immobili e mobili, per complessivi 650 mila euro, per il crac Aeradria nei confronti degli amministratori coinvolti: Massimo Vannucci, Massimo Masini, Alessandro Giorgetti, Manlio Maggioli, Stefano Vitali, Andrea Gnassi, Alberto Ravaioli, Ferdinando Fabbri e Lorenzo Cagnoni.

La Corte ha rigettato il ricorso per tutti tranne che per l’ex Presidente della Provincia Stefano Vitali. Per Vitali la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso riconoscendo che l’incarico di Presidente era iniziato nel 2009 mentre il reato contestato risaliva ad accordi contrattuali del 2006 e 2007. Per questa ragione la Cassazione ha valutato un difetto di motivazione e rinviato al Tribunale del riesame di Rimini per eventuali ulteriori motivazioni.

Per tutti gli altri amministratori coinvolti la Cassazione ha rigettato il ricorso e convalidato le decisioni della Procura e del Tribunale di Rimini.

La vicenda riguarda il rapporto tra Aeradria e la compagnia aerea Raynair.

Scrive la Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza:

  • ”Il reato contestato è quello di truffa aggravata per aver stipulato un “simulato contratto di web-marketing tra RdR (Riviera di Rimini Promotions ),formale beneficiaria della pubblica erogazione, e A.M.S (società irlandese -Airport Marketing Service Limited che fa capo a Raynair). Secondo l’ipotesi di accusa, il reato in esame sarebbe stato consumato allo scopo di superare l’annoso contenzioso insorto tra la società Aeradria e la compagnia Ryanair, sfociato nella citazione della seconda dinanzi al Tribunale civile di Rimini per ottenere l’integrale soddisfazione del credito vantato dalla prima, stimato ammontare ad oltre cinque miliardi di lire come da nota del 30 luglio 2001 del Dipartimento dell’Aviazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il rapporto commerciale tra Aeradria e Ryanair si era svolto dal 4.6.1998 (inizio dei voli Ryanair su Rimini) al 24.6.2001, data in cui il vettore, che si rifiutava di riconoscere e, quindi, di pagare il debito, aveva sospeso i collegamenti aerei, con conseguente, evidente danno per il settore economico fondato sul turismo di massa e sul suo indotto. Per superare l’impasse (Ryanair aveva subordinato la ripresa dei voli all’estinzione del debito) era stata architettata una complessa operazione, in base alla quale Ryanair avrebbe riconosciuto e onorato tale debito con provvista costituita da fondi pubblici di enti territoriali italiani, mentre Aeradria avrebbe abbandonato (come di fatto era avvenuto) la causa civile intrapresa nei confronti del vettore.”
  •  Non può, difatti, certamente definirsi insussistente, allo stato degli atti, l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coinvolgenti gli indagati, una volta che sia rimasto accertato, secondo la ricostruzione, logica e del tutto plausibile, operata nel provvedimento impugnato: – che l’erogazione del finanziamento a favore di RdR era stata disposta e deliberata nell’ambito delle istituzionali attività di supporto finanziario alle iniziative degli operatori turistici privati;
  •  che la complessa artificiosa operazione era stata deliberata in riunioni riservate tra i soggetti raggiunti dalla preliminare incolpazione, mentre gli organismi competenti avevano approvato, come reso manifesto dalle relative deliberazioni, l’erogazione di importi destinati alla attività di promozione turistica, supportando finanziariamente un’iniziativa inesistente;

La Cassazione anche stabilito che il reato di truffa si è consumato con l’ultima tranche di pagamento avvenuta nel febbraio del 2012 e non alla stipula del contratto.

Il tribunale di Rimini entrerà nel merito con l’inizio del processo a maggio. 

Il testo integrale della Corte di Cassazione 

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