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Cosa si può fare o non fare in spiaggia: ecco l’ultima ordinanza della Regione Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha approvato l’ordinanza balneare 2020 che “contiene disposizioni per l’applicazione delle misure per la mitigazione del rischio di contagio da covid-19 per l’esercizio in sicurezza delle attività negli arenili nella stagione balneare 2020, in base al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna”. L’ordinanza 2020  non sostituisce l’ordinanza balneare n 1/2019, ma la integra e sostituisce solo per quanto diversamente disposto. I contenuti dell’ordinanza 2020 sono in ogni caso prevalenti.

Le scadenze previste nell’ordinanza balneare 1/2019 se incompatibili con la presente ordinanza non hanno validità per l’anno 2020, in particolare, non si applica la scadenza del 30 aprile 2020 per la presentazione dei piani di salvamento ai comuni. Le scadenze per l’invio di comunicazioni non sono applicabili nel 2020: la comunicazione può essere fatta in qualsiasi momento ma almeno 3 giorni prima dall’inizio dell’attività

Le novità più rilevanti.

La stagione balneare 2020 è compresa tra il 23 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020; la stagione balneare estiva è compresa fra il 23 maggio 2020 e il 25 ottobre 2020; l’attività balneare è compresa fra il 13 giugno e il 13 settembre 2020.

Il servizio di salvamento inizia il 13 giugno e si conclude il 13 settembre. Rispetto al 2019 viene spostato l’inizio della attività di salvamento dall’ultimo weekend di maggio al 13 giugno. Le modalità del servizio sono identiche a quelle del 2019, pertanto non vi sarà nessuna riduzione del numero dei punti di salvataggio

Sulle spiagge e nel mare dei Comuni costieri devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

E’ vietato qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale del previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio covid-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone.

E’ vietato montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di qualsiasi dimensione se non permettono il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

I concessionari dovranno tenere un registro e/o apposite check-list per fase e/o attività, un documento in cui verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese. Dare adeguata informazione alla clientela sui corretti comportamenti da tenere in spiaggia.

Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.

Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale.

I ristobar potranno posizionare tavoli all’aperto anche nelle cosiddette aree polifunzionali.

Deve essere garantita la disinfezione delle strutture di spiaggia ad ogni cambio di clientela e pulizia giornaliera.

Docce: deve essere garantita a pulizia giornaliera con le modalità ordinarie seguite prima dell’epidemia COVID mentre è prevista una disinfezione a fine giornata.

Sono vietate manifestazioni, attività di animazione e di intrattenimento.

Le aree gioco per bambini devono essere delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all’interno dell’area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste.

Spiagge libere

I comuni per la stagione balneare estiva 2020 individuano e promuovono le zone di spiaggia libera destinate alla balneazione più rilevanti per collocazione, affluenza e fruizione di bagnanti,

Nei punti di accesso alle spiagge libere deve essere affissa una cartellonistica plurilingue riportante con chiarezza e sinteticità le condotte da tenere (distanziamento interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramento ed eventuali altre disposizioni) sia in spiaggia che in acqua.

  1. b) I fruitori della spiaggi libera, devono rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc.) le medesime misure previste, dalla presente ordinanza, per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari.
  2. c) Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici, ove presenti, in particolare per le zone di spiagge libere nelle quali, in base alle disposizioni del comma 1 lettera j) dell’art 4 dell’ordinanza balneare n.1 2019, sia consentito l’accesso di animali.
  3. d) Deve essere garantito il servizio di salvamento

 Le ordinanze comunali saranno emesse a seguito dell’ordinanza regionale.

Ordinanza Balneare Regione 2020

 

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