“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando il nuovo Dpcm che contiene alcune riaperture, come librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini. La raccomandazione del presidente del Consiglio dei ministri è quella di mantenere alta l’attenzione soprattutto ora che è Pasqua, “non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti, se cediamo adesso rischiamo di ripartire daccapo”, ha osservato.
Se tutto viene confermato a livello nazionale anche a livello locale tutto rimane come ora. Infatti al decreto del governo seguirà una ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che riconferma l’ordinanza del ministro della Salute firmata il 3APRILE con norme puntuali e restrittive per le province di Piacenza, Rimini e il territorio del capoluogo di Medicina.
Lo hanno deciso i sindaci del territorio riminese dopo una lunga discussione. La decisione di mantenere le restrizioni per la nostra provincia – dicono i sindaci– è stata condivisa da tutti. Anche perché allentare la presa ora, a ridosso di Pasqua e in vista dei prossimi ponti, poteva diventare rischioso.
L’unica cosa, ancora in predicato, è se le nuove aperture di attività commerciali come librerie e negozi per neonati verranno ricomprese nelle attività ammesse oppure escluse. La precedente ordinanza aveva recepito le norme nazionali per quanto riguarda tabaccai, ferramenta e lavanderie. Dopo Pasqua si valuterà anche l’apertura di alcune aziende
Il precedente decreto prevedeva le seguenti ulteriori limitazioni per il territorio riminese
Viene confermata la sospensione delle attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Rimini.
Sono escluse le attività produttive di beni alimentari a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi – preceduti dalla redazione di specifici documenti di valutazione del rischio (ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2006) – che prevedano misure di prevenzione del contagio quali:
-impiego di personale prioritariamente proveniente dal distretto sanitario della Provincia di Rimini in cui ha sede l’azienda;
-utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit);
-sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro;
-rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri;
-scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea;
-impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e anche al ricorso al lavoro a distanza e in smart working;
-chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’interno e all’esterno delle strutture produttive;
-divieto di riunioni sia all’esterno e all’interno dell’azienda con presenza fisica;
-chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende.
Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per consentire la permanenza delle persone nelle abitazioni (idraulici, elettricisti, ecc.) e per consentire la sola mobilità consentita utilizzando mezzi privati (meccanici, elettrauto, gommisti, ecc.).
Aperte farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari, tabacchi, ferramente e lavanderie
Sono autorizzate esclusivamente le attività di vendita, e servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie, rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;
In caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi Bancomat o Postamat, o per l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
- i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l’accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- l) sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati;
- m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;
- m) sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria; l’attività è resa con modalità di lavoro agile e il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle sedi ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
- n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse; sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti).
Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;
- q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche;
- r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a 2 unità.