Cerca
Home > Primo piano > Coronavirus. Rimini zona rossa, scuole chiuse fino al 3 aprile

Coronavirus. Rimini zona rossa, scuole chiuse fino al 3 aprile

La bozza di decreto approvato dal governo il 7 marzo che ha inserito il territorio della provincia di Rimini nella cosiddetta “zona rossa” le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse sino al 3 aprile 2020.

Il comma h dell’articolo 1 del decreto prescrive:

“sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, .Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”

L’articolo 3 del Decreto stabilisce l’entrata in vigore e la conclusione:

“Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.”

L’esecuzione delle norme del decreto sono regolate dall’articolo 2:

“1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”

Ultimi Articoli

Scroll Up