Il Tar dell’Emilia Romagna con sentenza pubblicata il 5 luglio aveva già respinto l’istanza di sospensiva dell’ordinanza di demolizione n. 17 dell’8.05.2019 prot. n. 2019/24; dell’ordinanza di divieto di utilizzo n. 19 del 28.05.2019 prot. n. 2019/26 e della nota comunale prot. n 2019/0013233 del 25.06.2019 del Comune di Coriano. Si tratta della vicenda che coinvolge l’azienda Petroltecnica. Il tutto veniva rinviato ad una discussione di merito prevista per il 30 luglio.
Anche questa ordinanza del Tar ha respinto la richiesta di sospensione dei provvedimenti del Comune di Coriano.
Nelle motivazioni dell’ordinanza del Tar viene “ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo alla sufficienza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione e ai chiarimenti in replica riguardanti tutte le vicende intervenute sull’autorizzazione al trattamento dei rifiuti)”
L’ordinanza era sulla richiesta di sospensiva e non nel merito approfondito della vicenda che ha portato il Comune di Coriano a chiudere l’attività dell’azienda di Cerasolo per “non conformità edilizia”. Scontato il ricorso da parte dell’azienda al Consiglio di Stato