Con la recentissima pronuncia del 17 Luglio 2020 n. 4610/2020, la VI Sezione del Consiglio di Stato ribadisce la necessità “dell’ ‘esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, derivanti dalla direttiva 123/2006 (c.d. Bolkestein), essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività suscettibili di apprezzamento in termini economici” .
In particolare viene sottolineato che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione” e richiama le pronunce della stessa sezione che si riportano ai medesimi principi (Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 e, nello stesso senso, in epoca più recente Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394), segnalando poi l’esigenza di una effettiva ed adeguata pubblicità per aprire il confronto concorrenziale su un ampio ventaglio di offerte.
La situazione portata alla cognizione dei giudici di Palazzo Spada, riguarda una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 9 luglio 2015 n. 992, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 523/2013) proposto per ottenere l’annullamento, in parte qua, della determina dirigenziale n. 2013/15, emessa in data 4 gennaio 2013 dal direttore della Ripartizione sviluppo economico del Comune di Bari, con la quale detto comune disponeva di dare corso alla procedura di rinnovo di due concessioni demaniali (già avviata dalla Capitaneria di Porto di Bari), in relazione ad un locale in muratura sito nell’area demaniale prospiciente il porticciolo di Torre a Mare, mediante licitazione privata.
Il Consiglio di Stato ha affermato che la procedura di rilascio delle concessioni demaniali marittime (indipendentemente dalla natura e tipologia di concessione) “deve essere caratterizzata dalla preventiva verifica, da parte dell’amministrazione procedente, circa l’esistenza ed il numero dei soggetti interessati ad ottenere il vantaggio economico collegato all’ottenimento della concessione”.
Adattando la motivazione al caso di specie, specifica che:
- “ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, la concessione demaniale è rilasciata secondo princìpi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo”;
- “l’art. 37, primo comma, cod. nav. sancisce che Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”;
- l’art. 9 l.r. Puglia 17/2006 (recante la Disciplina della tutela e dell’uso della costa) stabilisce che “1. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, all’utilizzo di materiali e tecnologie eco – compatibili e di facile rimozione, all’incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti”;
Applicando tali parametri, l’ organo giudicante ha ritenuto corretta la procedura comparativa per la selezione pubblica caratterizzante il procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime, instaurata prima dalla Capitaneria di Porto di Bari e successivamente, quando la competenza a rilasciare la concessione è stata trasferita, per effetto della normativa regionale sopravvenuta agli enti locali, dal Comune di Bari.
Continua l’opera imperterrita della giurisprudenza del Consiglio di Stato (e non solo) che, suo malgrado, è costretta a sostituirsi alla pavidità della politica, a sua volta cristallizzata nel non assumere decisioni conformi ai principi euro-unitari per piegarsi alle forti pressioni delle lobbies dei balneari contrarie a politiche di liberalizzazione e di leale concorrenza che intaccherebbero i privilegi fino ad oggi goduti (e blindati) di sfruttamento del demanio marittimo.
Fortunatamente c’è sempre un giudice non solo a “Berlino” ma anche a Roma.
Roberto Biagini